Italia Oggi, 28.3.01

Spese di sponsorizzazione deducibili

DI ALESSANDRO FELICIONI

Sono deducibili per competenza le spese di sponsorizzazione legate a prestazioni continuative; cosicché anche fiscalmente la ripartizione in cinque esercizi dovrà tener conto della quota civilmente imputabile a ciascun anno, a prescindere dal pagamento effettivo delle somme pattuite; la norma di comportamento n.143 dell'Associazione dottori commercialisti di Milano riapre la discussione sulle spese di sponsorizzazione, dettando i criteri, civilistici e fiscali, che sono alla base della corretta imputazione e registrazione di tali oneri.

Tale contratto, a lungo discusso in relazione alla propria natura e ai risvolti fiscali derivanti dalle diverse interpretazioni, ha oscillato spesso tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità, con tutti i risvolti legati ai conseguenti criteri di deducibilità applicabili.

La norma di comportamento in esame sorvola sulla questione, peraltro già affrontata con l'analogo intervento n. 127, e concentra invece l'attenzione sui criteri di imputazione degli oneri in questione nel caso in cui il contratto preveda prestazioni continuative da parte della società sponsorizzata per un arco temporale superiore al periodo di imposta.

Innanzitutto, viene inquadrato l'oggetto del contratto che coinvolge lo sponsorizzato e lo sponsor: il primo si obbliga a rendere, dietro corrispettivo, prestazioni di servizi tali da consentire all'altra parte di abbinare a determinate attività o iniziative dello sponsorizzato il proprio nome o marchio alfine di favorire la diffusione dei propri prodotti tra il pubblico.

In generale, specie nell'ambito di attività sportive, il contratto di sponsorizzazione prevede l'obbligo di rendere una serie diversificata di servizi, in via continuativa per un determinato periodo temporale.

L'associazione sottolinea che "la caratteristica principale di questi contratti risiede nel fatto che lo sponsorizzato si obbliga a compiere unitariamente prestazioni continuate e ripetute in un certo arco di tempo, alfine di assicurare una soddisfazione ininterrotta delle aspettative dello sponsor nel periodo contrattualmente determinato".

Ciò che conta, in conclusione, non è la singola prestazione in sé, ma la continuità delle stesse in un determinato arco temporale; ecco perché i contratti di sponsorizzazione devono essere considerati, in generale, contratti di durata o a esecuzione continuata e periodica; cosicché il corrispettivo pattuito è anch'esso periodico, perché riferito a un arco di tempo determinato e non legato a singole prestazioni.

Fiscalmente, dunque, occorre far riferimento all'art. 75 del Tuir, che, al comma 2, stabilisce come i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano sostenuti, così come le spese per l'acquisizione di servizi, alla data in cui le prestazioni sono ultimate o, in riferimento a corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi stessi.

In tal modo, mentre le spese per l'acquisizione di servizi a prestazione istantanea sono deducibili allorché il servizio è concretamente utilizzabile, nel caso di servizi o prestazioni continuative si fa riferimento a prestazioni continuative si fa riferimento alla maturazione del corrispettivo; maturazione che è concetto diverso dal pagamento e si riferisce alla ripartizione dell'intera somma per il periodo di durata del contratto, a prescindere dalle modalità di corresponsione delle somme pattuite.

Cosicché è l'art. 75 a dettare i criteri di determinazione dell'esercizio di competenza di tali spese; dopo aver determinato la quota di competenza dell'esercizio, occorrerà far riferimento alle specifiche disposizioni indicate dal comma 2 dell'art. 74 dello stesso Tuir, dedicato alle spese di pubblicità.

In particolare, la deducibilità delle spese è consentita o interamente nell'esercizio di sostenimento delle stesse, nel senso sopra indicato, o con la possibilità di spalmare in quote costanti per cinque anni l'importo di competenza del periodo.

La tabella sottostante esplicita le considerazioni svolte nel caso di contratto di durata triennale e opzione per la deducibilità dilazionata in quote costanti.

Come si nota, prima occorre individuare la quota di competenza di ciascuno dei tre esercizi e poi procedere alla rateizzazione delle relative quote per cinque esercizi, a partire da quello di sostenimento delle spese.

Evidentemente, un approccio del genere determina conseguenze non trascurabili anche dal punto di vista della registrazione e memorizzazione della fiscalità differita.