ITALIA OGGI – 3.1.01

Ordinanza del Consiglio di stato sulle tesorerie

Appalti legittimi se c é lo sponsor

DI LUIGI OLIVERI

Sì del Consiglio di stato all'affidamento del servizio di tesoreria che preveda, a carico delle banche, un corrispettivo in denaro in favore dell'ente appaltante.

La sezione V del consesso di palazzo Spada, con ordinanza del 21 novembre 2000, n. 5896, ha negato a un istituto di credito ricorrente, la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria approvata da un'Asl, in base anche alla valutazione del contributo che le banche, in sede di gara, si erano impegnate a corrispondere all'ente.

L'ordinanza del 21 novembre scorso individua i criteri in base ai quali, nell'ambito di una complessiva valutazione del servizio, come richiesto dal capitolato di gara, l'impegno a versare un contributo, meglio definibile come sponsorizzazione, possa considerarsi clausola legittima.

La richiesta di un'erogazione economica, se prevista espressamente nel bando o nella lettera d'invito, come elemento della gara che riguarda, quindi, tutti gli istituti di credito, rappresenta in modo trasparente la struttura del rapporto contrattuale, pur rendendolo atipico, sicché non si altera la parità di condizioni dei partecipanti alla gara.

In secondo, luogo, il CdS rileva che dalla qualificazione di un contratto atipico, come quello misto tra la gestione del servizio di tesoreria e l’erogazione di una prestazione economica a carico dell'assuntore del servizio, non sempre discende, necessariamente e automaticamente, l'illegittimità del procedimento per l'aggiudicazione del servizio.

Soprattutto quando la voce relativa all'erogazione economica, nell'ambito degli elementi di valutazione, abbia un rilievo secondario o, comunque, non decisivo ai fini dell'aggiudicazione.

L'ordinanza si pone, dunque, in linea sia con l'evoluzione dei rapporti economici tra enti pubblici e tesoriere, sia con le riforme normative.

Quanto al primo aspetto, è constatazione comune che gli istituti di credito, nell'assumere il servizio di gestione della tesoreria degli enti frequentemente si trovano a non ricavare un'utilità economica diretta e rilevante.

Spesso, infatti, le banche offrono condizioni molto più vantaggiose rispetto ai normali standard contrattuali, mirando a ottenere dall'incarico un ritorno più d'immagine che economico.

Per questa ragione, l'inversione degli equilibri contrattuali, che vedono l'onere economico a carico del prestatore del servizio, non suscita illegittimità.