Italia Oggi, 14.02.01

In vigore dal 24 febbraio il regolamento di modifica del dpr 447/98. Ma i Comuni sono impreparati

Uno sportello unico per le imprese

Sono a rischio di nullità tutti gli atti emanati da altri organi

DI ANTONIO CICCIA

Sportello unico factotum.

Devono passare dalla struttura comunale tutte le pratiche relative all'apertura di un'impresa, per l'apertura o l'ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Così dispone il dpr 440 del 7 dicembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001) che apporta modifiche al regolamento sullo sportello unico (dpr 447/98).

Tutti gli atti emanati da organi diversi sono ora a rischio di nullità.

L'ufficio comunale diventa infatti l'unico interlocutore per l'istruttoria e l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi relativi alle attività economiche.

Questo almeno sulla carta.

Se si fotografa la realtà con i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica (tratti dal sito www.funzionepubblica.it) infatti si scopre che (a giugno 2000) solo metà dei comuni hanno realizzato questo progetto (pari al 40% della popolazione).

Non solo, la funzione pubblica evidenziava tra le difficoltà al decollo degli sportelli l'ostruzionismo o la scarsa collaborazione di molte amministrazioni statali e regionali e la riluttanza dei piccoli comuni ad associarsi.

Lo stesso dipartimento indicava tra le possibili risposte proprio modifiche al regolamento per "semplificare e accelerare e avere effettivamente un unico procedimento e un unico responsabile".

Le modifiche sono arrivate ed entreranno in vigore il 24 febbraio 2001 e di esse bisogna verificare gli effetti immediati per gli utenti e sul piano dell'operatività degli uffici.

Nei procedimenti non istruiti con autocertificazione si concentrano le principali novità.

Tra l'altro se corrisponde al vero il fatto che la procedura con autocertificazione è attuata non frequentemente queste saranno le novità che avranno maggiore impatto sull'utenza e sugli uffici.

Innanzi tutto il procedimento, dice il regolamento, è unico.

Questo significa che tutta la pratica passa per lo sportello unico e non attraverso procedimenti o subprocedimenti di competenza di autorità diverse dallo sportello unico.

Nell'interpretazione fornita dallo stesso ministro Franco Bassanini (in una lettera a ItaliaOggi del luglio 2000) si è precisato che è il comune, nella sua qualità di unico interlocutore per le imprese, il titolare di tutte le attribuzioni in materia di imprese produttive.

Sul punto Bassanini si è spinto ad affermare che la competenza del comune è esclusiva e che eventuali atti di autorità diverse sarebbero stati viziati da nullità già sulla base del dlgs 112/98.

La versione finale del regolamento ha escluso espressamente la sanzione di nullità (pur presente in una prima formulazione), ma non ha escluso ogni elemento di preoccupazione.

Preoccupazioni si riscontrano sul piano della fattibilità da subito, a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, di un procedimento condotto interamente dalla struttura comunale.

Tutti i procedimenti relativi al rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta perdono la loro autonoma qualificazione e confluiscono nell'unico procedimento presso lo sportello unico.

Il comune deve fare l'istruttoria e, se necessario, può avvalersi di altre autorità, le quali partecipano all'attività istruttoria dello sportello, ma non emanano alcun provvedimento né endoprocedimentale né definitivo.

La competenza affidata ai comuni è assoluta, come chiarito dallo stesso ministro Franco Bassanini, cosicché gli enti locali devono preoccuparsi della dotazione di personale degli uffici dello sportello, che deve anche essere completato di tecnici esperti nelle istruttorie rese necessarie dalle diverse istanze.

Una questione giuridica riguarda inoltre l'efficacia e la validità di provvedimenti conclusivi del procedimento che non siano emanati dal dirigente dello sportello unico.

Se è il comune l'unico interlocutore dell'impresa l'unico ufficio competente è lo sportello: ciò si deve però valutare sia in relazione al fatto che la struttura non è diffusa e operativa in tutta Italia, sia sulla base del fatto che a oggi in alcune realtà lo sportello unico si limita a fare da interlocutore tra cittadino e amministrazione (diversa dalla struttura che decide).

Anche in alcuni grossi capoluoghi lo sportello unico raccoglie la documentazione, la invia alla p.a. competente e poi notifica all'impresa il provvedimento assunto dall'altra pubblica amministrazione.

Nel disegno del regolamento sia l'istruttoria che il provvedimento finale sono di competenza dello sportello unico.

É scomparsa, però, formalmente la sanzione di nullità degli atti.

A questo punto o si segue la tesi di Bassanini o si prende atto che fino all'entrata a regime degli sportelli il compimento di atti da parte di autorità diverse non comporta nullità.

Insomma l’impossibilità per gli imprenditori di rivolgersi ad autorità diverse concentra negli sportelli unici tutta una serie di competenze oggi spalmate su diverse autorità; tuttavia difficilmente a ciò si potrà provvedere, almeno nel breve periodo, se non attraverso una richiesta alle stesse autorità spogliate del loro ruolo autonomo e trasformate in uffici istruttori dello sportello unico.