Italia Oggi 1.6.01

Le risposte dell’Anci AI QUESITI DEGLI Enti Locali

Lo Sportello Unico, no alla gestione dei privati

 

DI ACHILLE MACCAPANI

Non ammissibile l'affidamento della gestione dello sportello unico a una società di servizi.

Possibile, in caso di gestione associata, anche il rilascio delle concessioni edilizie da parte della comunità montana.

Contemperazione tra le esigenze occupazionali e l'interesse pubblico, ai fini della variante urbanistica.

Non ammissibile la variante su richiesta delle imprese, al fine di sanare precedenti abusi edilizi.

Per l'individuazione delle aree da destinare alle aree produttive occorrono le determinazioni delle regioni.

L'inserimento dell'imposta di bollo sulla domanda può essere previsto nel regolamento comunale sullo sportello unico.

Sono queste alcune delle numerose indicazioni e consigli che il servizio Anci risponde ha fornito, nei mesi scorsi, ai comuni italiani che si sono rivolti per ottenere questa o quella chiarificazione applicativa del dpr 447/98, oltre che delle innovazioni apportate dal dpr 440/2000.

Dall'esame dei quesiti e delle problematiche evidenziate emerge lo sforzo progettuale di uno sviluppo applicativo della suddetta riforma, contraddistinto dall'esigenza di favorire lo sviluppo delle attività produttive, tenendo sempre conto, ad ogni modo, le esigenze di tutela del territorio e delle comunità locale.

Ma vediamo nel dettaglio le indicazioni più significative.

Niente gestione a privati.

Secondo quanto affermano gli esperti di Anci risponde, non è possibile affidare a società esterne la gestione dello sportello unico, né tantomeno, in particolare, l'incarico del responsabile unico.

Ciò in quanto non esistono norme che prevedano supplenze esterne relative ad obblighi rientranti nelle competenze funzionali attribuite alle strutture organizzative a regime.

L'unica soluzione fattibile consisterebbe nelle assunzioni a tempo determinato.

Rilevante, peraltro, è il riferimento alla tipologia del servizio, riconducibile a quella degli Urp, il che significa, dunque (come già indicato nella circolare del ministro per la funzione pubblica n.17 del 27/4/93), la presenza di due condizioni e cioè l’ambito delle strutture dell’Ente ed il contesto della ridefinizione delle unità organiche.

L'ipotesi di un incarico professionale, anche nel caso dello sportello convenzionato tra più comuni, non è quindi ammissibile, in quanto contrastante con gli indirizzi ministeriali.

La figura del responsabile unico della struttura dovrà essere, anzi, dotato di un adeguato know how professionale: anzitutto, egli deve essere in possesso di diploma di laurea (a scelta tra: ingegneria, architettura, economia e commercio, giurisprudenza), deve essere poi dotato di competenze di base degli aspetti applicativi e architetturali dei sistemi informatici comunali, saper gestire servizi Internet e Intranet, essere dotato di esperienza professionale di almeno tre anni presso una p.a. con funzioni di direzione e/o coordinamento, ed aver maturato esperienze per la gestione di progetti di partnership con altri enti, nonché di marketing territoriale. -

Concessioni edilizie.

È possibile il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, da parte dello sportello unico, realizzato in forma associata, seppure ubicato presso la comunità montana. Ma tale possibilità deve essere prevista nella convenzione che regola i rapporti tra gli enti partecipanti alla struttura chiamata a gestire lo sportello unico.

Secondo Anci risponde, almeno durante la fase iniziale, i comuni dovrebbero gestire in forma singola l'istruttoria ed il rilascio della concessione edilizia.

Si deve tenere conto, tuttavia, del fatto che numerosi sono i comuni montani, le cui dotazioni organiche sono ridotte al minimo, e dove le funzioni dei responsabili degli uffici tecnici sono gestite a mezzo di incarichi professionali, in conseguenza delle scarsissime disponibilità economiche, che impediscono la possibilità di assunzioni di personale.

Ad ogni modo, tenuto conto delle modifiche apportate dal dpr 440/2000, il provvedimento conclusivo del procedimento unico, rilasciato dalla struttura (art. 24, dlgs 112/98), può sostituire legittimamente qualsiasi atto, tra cui la concessione edilizia, che non assume più alcuna rilevanza propria, se non all'interno del procedimento unico.

Se invece il comune competente per territorio svolge solo l'attività istruttoria (art. 4, comma 1, dpr 447/98), non è necessario che la struttura unica provveda a rilasciare la concessione edilizia, poiché essa è ricompresa eventualmente insieme agli altri atti di consenso, ed è quindi sostituita dall'unico provvedimento conclusivo del responsabile del procedimento presso la struttura (unica eccezione: il procedimento mediante autocertificazione, per i il quale, decorsi infruttuosamente te 60 giorni dalla' presentazione di quest'ultima, deve essere rilasciata, se richiesta dalla normativa, la concessione edilizia).

Variante urbanistica, sì o no.

La previsione di una possibile variante allo strumento urbanistico, inserita nell'art. 5 del dpr 447/98, su richiesta dell'impresa privata, costituisce, secondo gli esperti di Anci risponde, "una soluzione alternativa eccezionalità". Detta eccezionalità è costituita dalla compresenza di una serie di condizioni. Anzitutto va verificata la conformità del progetto alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Inoltre il contrasto con gli strumenti urbanistici deve essere conseguente al fatto che questi ultimi non individuano aree destinate agli insediamenti produttivi oppure indicano una quota di aree previste insufficiente rispetto al progetto presentato. Si tratta, in altri termini, del caso in cui l'impresa non può insediarsi in un determinato comune, perché mancano le aree per destinazioni produttive o poiché esse, seppur presenti, non permettono l'insediamento per via di una dimensione insufficiente o sono contraddistinte dalla presenza di parametri, limiti, indici che producono impedimenti. La variante non deve essere quindi motivata dalla sola ricaduta occupazionale dell'intervento sul territorio locale e sul circondario,

seppur contraddistinta dalla natura pubblicistica. Essa può nascere soltanto dalla coincidenza tra l'interesse e la richiesta dell'impresa, da un lato, e dall'interesse pubblico ad un uso ordinato del territorio, dall'altro. Non è sufficiente il solo interesse imprenditoriale. E la ricaduta occupazionale dovrà essere quindi messa a confronto con gli effetti di vario genere che la modifica allo strumento urbanistico è destinata a produrre. Ne consegue che la decisione finale costituirà il riflesso di tutte le valutazioni e confronti che si rendessero necessari.

Da specificare inoltre che la richiesta di una variante urbanistica, da parte dell'imprenditore, non è da considerarsi ammissibile per sanare abusi edilizi pregressi: se le opere, infatti, dovessero essere già esistenti, il comune non può venir meno alla funzione di controllo e vigilanza dell'attività edilizia sul territorio, per la quale si configurano responsabilità amministrative a suo carico. Sono inevitabili la rilevazione dello stato dei luoghi e dell'abuso edilizio commesso, il conseguente invio degli atti alla procura della repubblica, nonché il ripristino dei luoghi medesimi e le sanzioni penali a carico dell'impresa.

Individuazione delle aree.

La tematica dell'individuazione delle aree da destinare all'insediamento degli impianti produttivi è disciplinata dall'art. 2 del dpr 447/98, che si riferisce ai soli comuni il cui piano regolatore è carente sotto tale profilo. Si tratta di una norma, quest'ultima, che, come sottolineano gli esperti di Anci risponde, "non è immediatamente applicabile", poiché, ai fini della sua operatività, occorre che le regioni determinino le tipologie generali ed i criteri per (individuazione di tali aree, da parte dei comuni. Ciò è chiaramente desumibile dall'art. 26 del dlgs 112/98, la cui finalità è quella di demandare al legislatore regionale il compito di intervenire, alfine di garantire la necessaria organicità alla materia.

Imposta di bollo. Spetta al regolamento comunale di disciplina e gestione dello sportello unico indicare se sulla domanda debba essere apposto il bollo.