Statuto

del

Comune

di Arezzo

 

 

 

Testo sottoposto a revisione generale

(legge 142/1990, art. 4; legge 265/1999, art. 1)

Adottato dal Consiglio Comunale con atti

20.12.1999 n. 326 e 7.2.2000 n. 13.

Esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co.

con decisioni nn. 40 e 41 del 16.2.2000.

 

Entrata in vigore: 19.3.2000.

 

 

 

 

 

Statuto del Comune di Arezzo

 

Adottato dal consiglio comunale ex legge 142/1990 con atti

7.10.1991, nn. 343 e 344; 8.10.1991, n. 345; 9.10.1991, nn. 346 e 347; 29.1.1992, n. 5.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 24 e 31 dell'11.2.1992.

Pubblicato nel B.U.R.T. n. 25 del 6.5.1992 (suppl. straord. n. 118) e n. 35 del 3.6.1992.

Entrato in vigore il 5 giugno 1992.

Sottoposto a revisione generale ex legge 81/1993

con atti CC 15.12.1993, n. 287; 22.12.1993, n. 300; 16.2.1994, n. 22.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni n. 325 del 7.3.1994 e n. 4 del 13.3.1994.

Pubblicato nel B.U.R.T. n. 35 (suppl. straord.) del 18.5.1994.

In vigore dal 17 giugno 1994.

Modificato con atto CC 14.4.1994, n. 63.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisione n. 196 del 2.5.1994.

Pubblicato nel B.U.R.T. n. 38 dell'8.6.1994.

In vigore dall'8 luglio 1994.

Sottoposto a revisione generale ex legge 265/1999

con atti CC 13.12.1999 n. 323, 15.12.1999 n. 324, 20.12.1999 n. 326, 7.2.2000 n. 13.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 40 e 41 del 16.2.2000.

Entrata in vigore: 19.3.2000.

 

 

Tenuta a cura dell’Ufficio Atti e Regolamenti

http://www.comune.arezzo.it

 

 

 

Indice generale

 

 

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Caratteristiche costitutive

Art. 1 - Comune di Arezzo

Art. 2 - Territorio

Art. 3 - Stemma

Art. 4 - Sede

Capo II - Finalità

Art.5 - Principi ispiratori

Art. 6 - Tutela dei diritti

Art. 7 - Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà

Capo III - Statuto e regolamenti

Art. 8 - Statuto

Art. 9 - Regolamenti

 

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 10 - Diritto alla partecipazione

Art. 11 - Valorizzazione delle associazioni

Art. 12 - Organismi di partecipazione

Art. 13 - Consultazioni

Art. 14 - Istanze e petizioni

Art. 15 - Proposte di iniziativa popolare

Capo II - Referendum

Art. 16 - Referendum popolare

Art. 17 - Esclusione dal referendum

Art. 18 - Promozione del referendum

Art. 19 - Svolgimento del referendum

Art. 20 - Esito del referendum

Capo III - Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 21 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 22 - Accesso agli atti, strutture e servizi

Art. 23 - Responsabilità del procedimento

Art. 24 - Partecipazione al procedimento

Capo IV - Difensore civico

Art. 25 - Ruolo del difensore civico

Art. 26 - Requisiti

Art. 27 - Elezione

Art. 28 - Prerogative e funzioni

Art. 29 - Dotazione di mezzi

Art. 30 - Rapporti con il consiglio comunale

 

Titolo III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Consiglio comunale

Art. 31 - Il consiglio comunale

Art. 32 – Competenze del consiglio comunale

Art. 33 - Composizione

Art. 34 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 35 - Insediamento del consiglio

Art. 36 - Durata in carica

Art. 37 - Scioglimento del consiglio

Art. 38 - Consiglieri comunali

Art. 39 - Prerogative dei consiglieri

Art. 40 - Mozione di sfiducia

Art. 41 - Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

Art. 42 - Incompatibilità con la carica di consigliere

Art. 43 - Consigliere anziano

Art. 44 – Gruppi consiliari

Art. 45 - Presidenza del consiglio

Art. 46 – Elezione del presidente e dei vice presidenti

Art. 47 – Ufficio di presidenza

Art. 48 – Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio

Art. 49 - Conferenza dei capigruppo

Art. 50 – Convocazione del consiglio

Art. 51 – Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale.

Art. 52 – Pubblicità delle sedute

Art. 53 - Votazioni

Art. 54 – Commissioni consiliari

Art. 55 – Commissioni consiliari ordinarie

Art. 56 – Poteri delle commissioni

Art. 57 - Commissioni tecniche

Art. 58 - Regolamento del consiglio comunale

Capo II - Giunta comunale

Art. 59 - La giunta comunale

Art. 60 - Composizione della giunta

Art. 61 - Nomina della giunta

Art. 62 - Assessore anziano

Art. 63 - Durata in carica

Art. 64 - Cessazione dalla carica di assessore

Art. 65 - Revoca degli assessori

Art. 66 - Decadenza della giunta

Art. 67 - Funzionamento della giunta

Art. 68 - Competenze della giunta

Capo III - Sindaco

Art. 69 - Il sindaco

Art. 70 - Elezione e durata in carica

Art. 71 - Cessazione dalla carica

Art. 72 - Competenze del sindaco

Art. 73 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 74 - Vice sindaco

Art. 75 - Nomina e designazione di rappresentanti

Art. 76 - Delega delle funzioni

 

Titolo IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico - Struttura organizzativa

Art. 77 - Ordinamento della struttura

Art. 78 - Segreteria generale

Art. 79 – Nomina e revoca del segretario generale

Art. 80 - Funzioni del segretario generale

Art. 81 – Nomina e revoca del direttore generale

Art. 82 – Funzioni del direttore generale

Art. 83 - Dirigenza

Art. 84 - Competenze dei dirigenti

Art. 85 – Contratti a tempo determinato

Art. 86 - Incarichi esterni

Art. 87 - Pareri a corredo delle proposte di deliberazione

 

Titolo V - DECENTRAMENTO

Capo I - Circoscrizioni

Art. 88 - Finalità del decentramento

Art. 89 - Circoscrizioni

Art. 90 - Articolazione territoriale

Art. 91 - Istituti della partecipazione

 

Capo II - Organi

Art. 92 - Consiglio di circoscrizione

Art. 93 - Presidente del consiglio di circoscrizione

Capo III - Attribuzioni

Art. 94 - Funzioni proprie

Art. 95 - Funzioni delegate

Capo IV - Rapporti con il Comune

Art. 96 - Autonomia delle circoscrizioni

Art. 97 - Conferenza dei presidenti

Art. 98 - Esecutività degli atti

Art. 99 - Organizzazione dell'attività

Art. 100 - Regolamento delle circoscrizioni

 

Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI

Capo unico - Forme di gestione

Art. 101 - Servizi pubblici comunali

Art. 102 - Gestione in economia

Art. 103 - Concessione a terzi

Art. 104 - Istituzioni

Art. 105 - Organi dell'istituzione

Art. 106 - Aziende speciali

Art. 107 - Organi dell'azienda speciale

Art. 108 - Revoca degli amministratori

Art. 109 - Scioglimento degli organi

Art. 110 - Società per azioni

 

Titolo VII - RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico - Forme associative

Art. 111 - Convenzioni

Art. 112 - Consorzi

Art. 113 - Accordi di programma

 

Titolo VIII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I - Programmazione finanziaria

Art. 114 - Programmazione di bilancio

Art. 115 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

 

Capo II - Autonomia finanziaria

Art. 116 - Risorse per la gestione corrente

Art. 117 - Risorse per gli investimenti

Capo III - Patrimonio, appalti, contratti

Art. 118 - Gestione del patrimonio

Art. 119 - Appalti e contratti

Capo IV - Contabilità

Art. 120 - Disciplina della contabilità

Art. 121 - Contabilità finanziaria

Art. 122 - Contabilità economica

Art. 123 - Tesoreria e riscossione delle entrate

Capo V - Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 124 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 125 - Rendiconto della gestione

Art. 126 - Controllo della gestione

 

Titolo IX - NORME FINALI

Capo unico - Norme transitorie e finali

Art. 127 - Entrata in vigore dello statuto

Art. 128 - Abrogazione di norme

Art. 129 - Disciplina transitoria

Art. 130 - Regolamenti di applicazione

Art. 131 - Revisione dei regolamenti

Art. 132 - Modifiche allo statuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo I

Principi generali

 

 

 

Capo I

Caratteristiche costitutive

 

Art. 1

Comune di Arezzo

1. Il Comune di Arezzo è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, nell’ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità aretina; nell'ambito dell'unità dello Stato ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

Art. 2

Territorio

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 384,53 chilometri quadrati. E' topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Subbiano, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina, Città di Castello, Cortona, Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Castiglion Fibocchi e Capolona.

 

Art. 3

Stemma

1. Lo stemma del Comune, attribuito con dichiarazione del Capo del Governo in data 9.7.1931 e trascritto nei registri della consulta araldica, raffigura un cavallo nero in campo bianco, inalberato e rivoltato, storicamente adottato come emblema della città di Arezzo.

2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

 

Art. 4

Sede

1. La sede ufficiale del Comune è posta in Arezzo, Palazzo dei Priori.

 

 

 

Capo II

Finalità

 

Art. 5

Principi ispiratori

1. Memore della tradizione dei liberi ordinamenti municipali, acquisiti dalla comunità di Arezzo fin dagli albori del XII secolo, il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società aretina.

2. Richiamandosi ai principi che videro la comunità aretina partecipe del Risorgimento nazionale e della Resistenza, il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla Costituzione repubblicana. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

3. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell’Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

4. Il Comune favorisce l’accoglienza e l’integrazione nella società aretina dei cittadini stranieri adottando come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo della comunità.

5. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

6. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione al principio di solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire la stessa possibilità di realizzazione agli uomini ed alle donne, applicando idonei strumenti.

7. Il Comune, operando nel quadro delle leggi regionali e nazionali, degli atti dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, concorre a garantire, nell’ambito della propria sfera di autonomia:

a) il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità ed alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione ed alla difesa dell’ambiente – anche con adeguati interventi di protezione civile – e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati, anche in nome delle generazioni future;

b) l’attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili, dedicando una particolare attenzione ai diritti degli anziani, degli inabili e degli invalidi, dei non garantiti, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;

c) la tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, promuovendone in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;

d) la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, l’associazionismo, la crescita culturale, sociale e professionale;

e) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico e garantendone il godimento da parte della comunità;

f) l’esercizio e l’incremento delle attività sportive e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli inabili, degli anziani in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;

g) il diritto al lavoro e alla libertà di impresa, perseguendo una politica che favorisca l’occupazione ed offra a tutti – donne e uomini – pari opportunità;

h) la funzione sociale dell’iniziativa privata in economia, anche sollecitando l’associazionismo economico e la cooperazione;

i) l’attuazione degli interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

l) l’integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono legittima attività lavorativa nel territorio del Comune;

m) la partecipazione attiva alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali; a questo scopo stabilisce rapporti con altri popoli attraverso gemellaggi e manifestazioni, favorendo contatti e promuovendo iniziative con le associazioni che rappresentano i cittadini italiani nel mondo.

 

Art. 6

Tutela dei diritti

1. Il Comune riconosce i diritti dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto delle minoranze, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2. Organizza tempi e modalità della vita urbana in grado di riconoscere e valorizzare le varie diversità nelle loro espressioni, ed in particolare le categorie più svantaggiate.

3. Adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna. A questo fine stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

4. Garantisce alla popolazione priva di cittadinanza italiana, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla solidarietà, all'integrazione in una moderna società multietnica.

 

Art. 7

Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione.

2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Toscana, con la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell’ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.

 

 

 

Capo III

Statuto e regolamenti

 

Art. 8

Statuto

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità aretina, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

3. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

4. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

5. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

 

Art. 9

Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l’adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuito alla giunta comunale, che la esercita nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.

3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità alle norme del presente statuto.

4. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione di servizi pubblici, le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione.

5. Dopo che gli atti di adozione sono divenuti esecutivi, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II

Partecipazione popolare

 

 

 

Capo I

Istituti della partecipazione

 

Art. 10

Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell’ambito del comune, singoli o associati.

 

Art. 11

Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:

a) procedure di consultazione su materie di specifico interesse;

b) tempestivo esame delle proposte;

c) interventi di sostegno.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.

Art. 12

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale e circoscrizionale.

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

 

Art. 13

Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 12, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate ai precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale.

 

Art. 14

Istanze e petizioni

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze:

a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;

b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 20 presentatori.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco o al presidente della circoscrizione, i quali - verificatane l'ammissibilità - le trasmettono all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale o di un consiglio di circoscrizione. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

 

Art. 15

Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 300 firmatari se rivolte al Comune, da almeno 80 se rivolte ad una circoscrizione. Il sindaco o il presidente della circoscrizione, verificatane l'ammissibilità, le trasmettono all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'articolo 17, commi 1 e 2.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

 

 

 

Capo II

Referendum

 

Art. 16

Referendum popolare

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. Il referendum popolare è organizzato a livello circoscrizionale su materie che attengono alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento.

4. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

 

Art. 17

Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;

b) elezioni;

c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d) gestione del personale;

e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;

f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo.

 

Art. 18

Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:

a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati;

b) su richiesta della metà dei consigli di circoscrizione;

c) su richiesta di 2.500 aventi diritto al voto referendario, residenti nel comune.

2. Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto:

a) su deliberazione del consiglio di circoscrizione, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;

b) su richiesta di una quota pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto referendario residenti nella circoscrizione; tale quorum è elevato a 100 qualora il calcolo percentuale della quota dovesse dare valore inferiore.

3. Le deliberazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.

4. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e dal presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine.

5. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

6. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste ai commi 1 e 2. Entro dieci giorni dall'ammissione il sindaco o il presidente della circoscrizione, a seconda della competenza, indicono il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento.

 

Art. 19

Svolgimento del referendum

1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

 

Art. 20

Esito del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco o dal presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall’orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

 

 

 

Capo III

Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

 

Art. 21

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Gli atti ufficiali emanati dagli organi collegiali del Comune sono pubblicati all’albo pretorio entro 20 giorni dalla data di adozione. Gli atti immediatamente eseguibili sono pubblicati all’albo entro 5 giorni.

3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle circoscrizioni, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

 

Art. 22

Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Gli atti del Comune sono pubblici.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

 

Art. 23

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

 

Art. 24

Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:

a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;

b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'articolo 22, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

 

 

 

Capo IV

Difensore civico

 

Art. 25

Ruolo del difensore civico

1. Il Comune si avvale dell’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali. Estende inoltre la sua funzione nei confronti delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in ambito comunale e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 26

Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune. Sono incompatibili con la carica di difensore civico i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri provinciali e regionali.

2. Gli aspiranti alla carica devono possedere una competenza giuridica o una esperienza amministrativa idonea all’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti conferite dalla legge al titolare dell’ufficio.

3. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

 

Art. 27

Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si determini, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva alla cessazione.

3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

4. Il consiglio comunale elegge, con le modalità di cui al comma 1, un vice difensore civico, indicato dal difensore civico, che dipende funzionalmente dal titolare della carica, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il vice difensore civico deve possedere gli stessi requisiti stabiliti dall’articolo 26 per il titolare della carica.

Art. 28

Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Il difensore civico esercita, nelle materie stabilite dalla legge, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno dieci consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata. La richiesta, inoltrata entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio, deve indicare esplicitamente i vizi di legittimità e le norme violate. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l’organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Se l’organo deliberante non ritiene di modificare l’atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

 

Art. 29

Dotazione di mezzi

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio e lo svolgimento delle funzioni del difensore civico, la dotazione di personale e di mezzi, la corresponsione dell'indennità di carica.

 

Art. 30

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale in apposita seduta. Il presidente del consiglio provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.

Titolo III

Ordinamento istituzionale

 

 

 

Capo I

Consiglio comunale

 

Art. 31

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale. Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Esercita le funzioni di propria competenza, conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

 

Art. 32

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

n) le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;

o) l'elezione del difensore civico;

p) l’elezione del presidente del consiglio e dei vice presidenti;

q) la promozione dei referendum;

r) l’avvio della procedura per lo scioglimento dei consigli di circoscrizione;

s) la definizione, l’adeguamento e la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche dell’amministrazione.

2. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

3. Nell’esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall’insediamento il consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il consiglio comunale partecipa all’adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 33

Composizione

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.

 

 

 

 

Art. 34

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 35

Insediamento del consiglio

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti;

b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;

c) giuramento del sindaco;

d) elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale, a norma dell'articolo 46;

e) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente di cui al comma 2 lettera d).

4. Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente eseguibili.

Art. 36

Durata in carica

1. Il mandato del consiglio comunale è stabilito dalla legge.

2. Il consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

Art. 37

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei consiglieri;

c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.

2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40.

3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

 

Art. 38

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge.

3. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale in forma scritta ed immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni.

6. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive. L’avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all’interessato dal presidente del consiglio, assieme all’invito a far valere di fronte al consiglio le eventuali cause giustificative.

7. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

 

Art. 39

Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il regolamento disciplina l’esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la giunta comunale ed il sindaco sono tenuti a rispondere.

2. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale – tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. E' attribuito ai consiglieri diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

4. Per l’esercizio delle proprie prerogative, ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni dipendenti. Ha inoltre diritto di usufruire, per l’espletamento delle proprie funzioni, delle attrezzature assegnate ai gruppi consiliari.

5. Su richiesta di un quinto dei componenti assegnati il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6. Su richiesta scritta e motivata di un quarto dei componenti assegnati sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del difensore civico, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale inerenti le seguenti materie:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

7. L'esecuzione delle richieste di cui al comma 6 è affidata alla segreteria generale.

8. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'articolo 40, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

 

Art. 40

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

 

 

Art. 41

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio comunale e della giunta rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

 

Art. 42

Incompatibilità con la carica di consigliere

1. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o controllate.

 

Art. 43

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

2. Sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo dei vice presidenti.

Art. 44

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al presidente del consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

4. I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

5. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

6. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall’esercizio del mandato.

7. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale per l’attivazione dell’eventuale controllo previsto dall'articolo 39, comma 6.

 

Art. 45

Presidenza del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l’attività.

2. In particolare il presidente:

a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;

b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’organo;

c) tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;

d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;

e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;

f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l’ufficio di presidenza;

g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;

h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

 

Art. 46Elezione del presidente e dei vice presidenti

1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del consiglio. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti assegnati.

2. Con votazione successiva, a scrutinio segreto, il consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Ogni consigliere può esprimere un solo voto. Risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti.

3. Il presidente ed i vice presidenti possono essere revocati nei casi previsti dalla legge.

 

Art. 47Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio e dai due vice presidenti.

2. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio, che ne consulta i componenti ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 48Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.

3. Il regolamento determina la dotazione di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all’attività del consiglio, individua autonome modalità di gestione delle medesime, stabilisce l’ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell’organo, l’attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

 

Art. 49

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. E’ costituita dal presidente del consiglio, dai componenti dell’ufficio di presidenza e dai capigruppo. Ai lavori della conferenza partecipano il sindaco o un assessore da lui delegato.

2. La conferenza dei capigruppo ha carattere consultivo. Coadiuva il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio. Le eventuali decisioni vengono deliberate con il metodo del voto ponderato, a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

3. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

 

Art. 50

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. Un quinto dei componenti assegnati al consiglio, il sindaco, la giunta comunale o la metà dei consigli di circoscrizione possono chiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

 

Art. 51

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale.

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a 11.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

 

Art. 52

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

 

Art. 53

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

 

 

Art. 54

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari ordinarie in numero non superiore a 10, secondo le norme del regolamento che ne definisce le competenze.

2. Una ulteriore commissione ha funzioni di controllo e garanzia, ed è presieduta da un consigliere di opposizione.

3. Il consiglio comunale può inoltre istituire:

a) commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati;

b) commissioni d’inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l’esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

4. Le commissioni d’inchiesta sono istituite dal consiglio se lo richiedono almeno 16 consiglieri, con proposta motivata alla presidenza del consiglio. Riferiscono al consiglio sotto forma di relazione finale.

5. Le commissioni consiliari ordinarie sono composte da consiglieri in relazione all’entità numerica dei gruppi ed hanno un ufficio di presidenza, formato secondo le disposizioni del regolamento.

6. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto.

 

Art. 55

Commissioni consiliari ordinarie

1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:

a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all'articolo 32, comma 1, lettera b);

b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;

c) possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

2. Alle commissioni consiliari ordinarie non è attribuito potere deliberante.

 

Art. 56

Poteri delle commissioni

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

2. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune.

3. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

 

Art. 57

Commissioni tecniche

1. Gli organi comunali competenti istituiscono le commissioni tecniche previste da norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

 

Art. 58

Regolamento del consiglio comunale

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del consiglio comunale, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

 

 

 

Capo II

Giunta comunale

 

Art. 59

La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

 

Art. 60

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da otto assessori. Uno degli assessori assume, su nomina del sindaco, la carica di vice sindaco, a norma dell'articolo 74.

2. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere previsti dalla legge.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta. La surrogazione è effettuata dal consiglio comunale nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina.

4. La carica di assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti o controllate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli assessori eventualmente delegati dal sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

6. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Gli assessori prendono parte alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

 

Art. 61

Nomina della giunta

1. Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La nomina è comunicata dal sindaco al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

 

Art. 62

Assessore anziano

1. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.

2. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.

 

Art. 63

Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell’eletto alla carica di sindaco.

 

Art. 64

Cessazione dalla carica di assessore

1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

 

Art. 65

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

 

Art. 66

Decadenza della giunta

1. La giunta comunale decade:

a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'articolo 71;

b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40;

c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio per le cause previste dall'articolo 37, comma 1.

 

Art. 67

Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.

3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.

5. Le sedute della giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

 

Art. 68

Competenze della giunta

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al consiglio comunale o attribuiti - dalla legge o dal presente statuto - alla competenza del sindaco, degli organi del decentramento, del segretario generale o dei dirigenti.

2. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio.

3. E’ attribuita alla competenza della giunta l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio, per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 32, comma 4, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.

5. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), la giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

 

 

 

Capo III

Sindaco

 

Art. 69

Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovraintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

 

 

 

Art. 70

Elezione e durata in carica

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.

3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

4. Non è possibile ricoprire la carica di sindaco per più di due mandati consecutivi.

 

Art. 71

Cessazione dalla carica

1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco, a norma dell'articolo 74.

4. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:

a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 37, comma 1;

b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 40.

 

Art. 72

Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:

a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;

b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 61;

c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;

d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 64 e 65;

e) propone al consiglio comunale, entro due mesi dall’insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

f) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 67;

g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;

h) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 50;

i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;

l) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

m) impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;

n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

p) provvede, a norma dell'articolo 75, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;

q) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

 

Art. 73

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovraintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. L'esercizio delle funzioni nelle materie indicate dal comma 1 può essere delegato dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, ai presidenti dei consigli di circoscrizione.

3. Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

4. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3.

 

Art. 74

Vice sindaco

1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 60 e 61.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

 

Art. 75

Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 42 e 60 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio.

2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 41.

 

Art. 76

Delega delle funzioni

1. Con proprio provvedimento, il sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 72 e 73 ad assessori, consiglieri comunali e presidenti dei consigli di circoscrizione, fatte salve le incompatibilità di cui agli articoli 42 e 60 comma 4, nonché le modalità di cui all'articolo 67, comma 4.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 73 può essere delegato dal sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati.

Titolo IV

Ordinamento amministrativo

 

 

 

Capo unico

Struttura organizzativa

 

Art. 77

Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

4. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

Art. 78

Segreteria generale

1. La segreteria del Comune è composta dal segretario generale, dal vice segretario generale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

2. Il segretario generale è un dirigente o un funzionario pubblico, dipendente da specifica agenzia ed iscritto in apposito albo nazionale.

3. Lo stato giuridico del segretario generale è regolato dalla legge.

Art. 79

Nomina e revoca del segretario generale

1. Il sindaco nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale.

2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica.

3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina.

4. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

 

Art. 80

Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

2. Il segretario generale dipende funzionalmente dal sindaco.

3. Il sindaco nomina, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un vice segretario generale, il quale coadiuva il segretario svolgendo le medesime funzioni e lo sostituisce in caso di necessità.

 

Art. 81

Nomina e revoca del direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. I requisiti e le modalità di nomina del direttore generale sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

4. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta.

 

 

 

Art. 82Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale: a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;

b) sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione previsti dalla legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali;

d) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dal regolamento;

e) svolge ogni altro compito di direzione del comune attribuitogli dal presente statuto, dai regolamenti e dal sindaco.

2. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del comune, ad eccezione del segretario generale.

 

Art. 83

Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.

2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di un ufficio o di un servizio, essendo queste ultime funzioni attribuite con incarico a tempo determinato.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.

 

Art. 84

Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti emettono provvedimenti, dotati di rilevanza esterna. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.

3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatorie e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio e alla giunta comunale.

5. Spettano ai dirigenti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

8. Le disposizioni dei precedenti commi possono essere applicate anche ai funzionari nei casi in cui i medesimi siano incaricati della direzione di un ufficio o servizio.

 

Art. 85

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva.

2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. I contratti in oggetto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

 

Art. 86

Incarichi esterni

1. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Art. 87

Pareri a corredo delle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve esser corredata:

  1. del parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dall responsabile del servizio interessato;
  2. del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo V

Decentramento

 

 

 

Capo I

Circoscrizioni

 

Art. 88

Finalità del decentramento

1. Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo della comunità locale, il decentramento dei servizi nel territorio, l'esercizio di funzioni proprie o delegate che trovano un idoneo ambito di svolgimento a livello subcomunale.

2. Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione territoriale dei servizi e delle risorse.

 

Art. 89

Circoscrizioni

1. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate dal Comune.

2. Diretta espressione della rispettiva popolazione, le circoscrizioni ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'unità del Comune, concorrendo a determinare l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione.

3. Il coordinamento tra le circoscrizioni e tra queste ed il Comune è assicurato dalla conferenza dei presidenti e dall'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni.

4. L'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

 

Art. 90

Articolazione territoriale

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni è individuato in riferimento a criteri di razionale organizzazione dei servizi di base e nel rispetto delle specifiche caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

2. Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal regolamento. Le eventuali variazioni, apportate con modifica al regolamento, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 100 ed entrano in vigore con il successivo turno elettorale.

 

Art. 91

Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garantiscono l'applicazione delle norme sugli istituti di partecipazione di cui al titolo II del presente statuto.

2. In relazione a specifiche esigenze della propria comunità, le circoscrizioni possono dotarsi di ulteriori istituti di democrazia diretta e di accesso, configurandosi come punto di riferimento e di coagulo per la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alla vita della comunità locale.

 

 

 

Capo II

Organi

 

Art. 92

Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è diretta espressione della propria popolazione, ne rappresenta le esigenze e concorre al suo equilibrato sviluppo.

2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali comprese nel territorio di competenza. Le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere di circoscrizione sono stabilite dalla legge. Le procedure per la presentazione delle candidature, le operazioni di voto e di scrutinio, la surrogazione a seguito di cessazione, decadenza o dimissioni sono stabilite dal regolamento.

3. Il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione è determinato dal regolamento.

4. La durata in carica del consiglio di circoscrizione è pari a quella stabilita dalla legge per il consiglio comunale. Il consiglio rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il consiglio di circoscrizione può essere sciolto dal sindaco per i motivi stabiliti dalla legge per lo scioglimento del consiglio comunale, per quanto applicabili. Il procedimento è promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti assegnati. Le funzioni del consiglio di circoscrizione disciolto sono svolte da un consigliere comunale, nominato dal sindaco. Le elezioni per il rinnovo del consiglio disciolto si svolgono entro il primo turno elettorale utile. Ove siano trascorsi quattro anni dall'insediamento non si procede a rinnovo ed il turno elettorale è unificato con quello del consiglio comunale.

6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo dei consigli di circoscrizione.

7. Il consiglio di circoscrizione determina l'indirizzo dell'attività della circoscrizione, delibera i programmi di lavoro ed esercita il controllo sugli atti del presidente.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio di circoscrizione, la formazione di gruppi consiliari, commissioni, consulte o altri organismi di consultazione, la convocazione di assemblee e riunioni informali sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 93

Presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione, sovrintende all'attività della circoscrizione, esercita le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione, tra i suoi componenti, nel corso della prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere anziano, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggior numero di voti. Se anche la votazione di ballottaggio si conclude con la parità dei voti, è proclamato eletto il consigliere che ha riportato nelle elezioni per il consiglio di circoscrizione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

4. Nel corso della stessa seduta il consiglio di circoscrizione elegge tra i suoi componenti, con il procedimento di cui al comma 3, un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il presidente risponde del proprio operato dinanzi al consiglio di circoscrizione. Il voto contrario del consiglio ad una sua proposta non ne comporta tuttavia le dimissioni. Il presidente cessa dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Deve contenere un nuovo programma e l'indicazione del nuovo presidente. Viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della presentazione. La seduta è pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la revoca del presidente in carica e la contestuale proclamazione del nuovo presidente.

6. Il presidente esercita le funzioni non espressamente attribuite alla competenza del consiglio di circoscrizione. In particolare convoca e presiede il consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i capigruppo, sovrintende al funzionamento dei servizi circoscrizionali, emette gli atti necessari per l'attuazione del programma della circoscrizione.

 

 

 

Capo III

Attribuzioni

 

Art. 94

Funzioni proprie

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni:

a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio. Tali servizi, afferenti ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificamente indicati nel regolamento e demandati alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi impartiti dagli organi comunali;

b) la partecipazione, nelle forme previste dalla rispettiva normativa, agli organi di amministrazione delle istituzioni a cui il Comune affidi l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);

c) la vigilanza e la formulazione di proposte agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale;

d) l'espressione di pareri preventivi sulle materie di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria;

e) la proposta di referendum popolari a livello comunale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

f) l'indizione dei referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) la richiesta di convocazione del consiglio comunale e relativo inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno, di cui all'articolo 50, comma 2;

h) la collaborazione con gli organismi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale.

 

Art. 95

Funzioni delegate

1. Il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di funzioni deliberative nelle materie attinenti:

a) ai lavori pubblici di interesse circoscrizionale;

b) all'uso ed alla gestione dei beni e delle strutture comunali destinate alla circoscrizione;

c) alla gestione di altri servizi, non ricompresi nell'articolo 94, comma 1, lettera a), qualora se ne ravvisi l'opportunità.

2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse a disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

3. Il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione lo svolgimento di funzioni proprie attinenti alla competenza o all'ambito territoriale della circoscrizione.

4. Previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo sulle seguenti materie:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; celebrazione di matrimoni; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento dei compiti affidati al sindaco in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

 

 

 

Capo IV

Rapporti con il Comune

 

Art. 96

Autonomia delle circoscrizioni

1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli organi comunali, le circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale.

2. Gli organi comunali, sentita la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 97, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nella misura necessaria al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite, all'entità dei servizi di base di competenza delle circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime.

 

Art. 97

Conferenza dei presidenti

1. La conferenza dei presidenti di circoscrizione è composta dai presidenti e dal sindaco, che la presiede. E' convocata dal sindaco di propria iniziativa o su richiesta della metà dei componenti.

2. La conferenza dei presidenti ha lo scopo di coordinare le attività e le iniziative delle circoscrizioni, favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, rapportare il programma ed i piani settoriali del Comune alle esigenze delle circoscrizioni, proporre al consiglio comunale eventuali altre funzioni delegabili.

3. Il consiglio comunale ed i consigli di circoscrizione sono informati delle decisioni adottate dalla conferenza dei presidenti.

 

Art. 98

Esecutività degli atti

1. I requisiti delle deliberazioni dei consigli di circoscrizione e le procedure per conferire alle medesime esecutività ed efficacia sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 99

Organizzazione dell'attività

1. Ad ogni circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni proprie e delegate.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della circoscrizione, nonché i compiti e le responsabilità del segretario.

 

Art. 100

Regolamento delle circoscrizioni

1. La disciplina di dettaglio relativa al presente titolo è contenuta nel regolamento delle circoscrizioni, approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati, su proposta di una commissione consiliare costituita con le modalità previste dall'articolo 54, comma 3, lettera a) ed integrata dai presidenti delle circoscrizioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VI

Servizi pubblici

 

 

 

Capo unico

Forme di gestione

 

Art. 101

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di istituzione;

d) a mezzo di azienda speciale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata.

 

Art. 102

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 103

Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il consiglio comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

 

Art. 104

Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della giunta comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'articolo 101, comma 3.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

 

 

Art. 105

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata, o a persona assunta con contratto a termine.

Art. 106

Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

 

Art. 107

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

 

Art. 108

Revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

 

Art. 109

Scioglimento degli organi

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:

a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;

b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;

c) reiterata violazione di legge e di regolamento;

d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 110

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune di Arezzo oppure - ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale - al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VII

Rapporti tra enti

 

 

 

Capo unico

Forme associative

 

Art. 111

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

 

Art. 112

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

8. Ai consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

 

Art. 113

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VIII

Ordinamento finanziario

 

 

 

Capo I

Programmazione finanziaria

 

Art. 114

Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente alla consultazione dei consigli di circoscrizione, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

5. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

 

Art. 115

Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, contemporaneamente al bilancio annuale.

 

 

Capo II

Autonomia finanziaria

 

Art. 116

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

 

Art. 117

Risorse per gli investimenti

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Capo III

Patrimonio, appalti, contratti

 

Art. 118

Gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulti evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

 

Art. 119

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

 

 

 

Capo IV

Contabilità

 

Art. 120

Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

 

Art. 121

Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

 

Art. 122

Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 123

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 

 

 

Capo V

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

 

Art. 124

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti come segue:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

 

Art. 125

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

 

Art. 126

Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

Titolo IX

Norme finali

 

 

 

Capo unico

Norme transitorie e finali

 

Art. 127

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'articolo 8, comma 4.

2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

4. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità aretina.

 

Art. 128

Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

 

Art. 129

Disciplina transitoria

1. Ferma restando l’efficacia delle norme sui referendum di cui agli artt. 16/20, il consiglio comunale affida alla conferenza dei capigruppo il mandato di verificare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, la possibilità di istituire il referendum di tipo abrogativo e di definirne la disciplina statutaria e regolamentare.

2. Le norme in materia di commissioni consiliari di cui agli articoli 54 e 55 acquistano efficacia contestualmente all’entrata in vigore della disciplina di dettaglio demandata al regolamento del consiglio comunale. Fino alla costituzione delle nuove commissioni consiliari continuano ad operare gli organismi in carica.

3. La modifica degli adempimenti inerenti la trasparenza dell’operato degli eletti e dei nominati, di cui agli articoli 41 e 75, si applica a decorrere dal mandato amministrativo successivo allla data di entrata in vigore del presente statuto. Fino a tale data restano in vigore gli obblighi disposti dalla precedente normativa.

4. L’entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 45, 46 e 47 determina la costituzione dell’ufficio di presidenza del consiglio. Il vice presidente eletto all’inizio del mandato rimane in carica. Entro 20 giorni dalla data di efficacia del presente statuto il consiglio procede all’elezione del secondo vice presidente.

 

Art. 130

Regolamenti di applicazione

1. Per una completa e penetrante applicazione delle norme del presente statuto gli organi competenti provvedono alla regolamentazione, con una disciplina conforme alla normativa statutaria, delle seguenti materie:

a) consiglio comunale;

b) circoscrizioni;

c) difensore civico;

d) referendum popolari;

e) associazionismo e partecipazione popolare;

f) disciplina del procedimento e accesso ai documenti;

g) personale ed organizzazione;

h) criteri per il conferimento di incarichi esterni.

 

Art. 131

Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni e parallelamente alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 130, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

 

Art. 132

Modifiche allo statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 8, comma 4.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta comunale, da un quinto dei componenti assegnati al consiglio comunale, dalla metà dei consigli di circoscrizione, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 500 firmatari.

4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Sono esaminate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

 

 

 

 

 

 

 

Statuto del Comune di Arezzo

Deliberato dal consiglio comunale con atti

7.10.1991, nn. 343 e 344; 8.10.1991, n. 345; 9.10.1991, nn. 346 e 347; 29.1.1992, n. 5.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 24 e 31 dell'11.2.1992.

Pubblicato nel B.U.R.T. n. 25 del 6.5.1992 (suppl. straord. n. 118) e n. 35 del 3.6.1992.

Entrato in vigore il 5 giugno 1992.

Sottoposto a revisione generale ex legge 81/1993

con atti CC 15.12.1993, n. 287; 22.12.1993, n. 300; 16.2.1994, n. 22.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni n. 325 del 7.3.1994 e n. 4 del 13.3.1994.

Pubblicato nel B.U.R.T. n. 35 (suppl. straord.) del 18.5.1994.

In vigore dal 17 giugno 1994.

Modificato con atto CC 14.4.1994, n. 63.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisione n. 196 del 2.5.1994.

Pubblicato nel B.U.R.T. n. 38 dell'8.6.1994.

In vigore dall'8 luglio 1994.

Sottoposto a revisione generale ex legge 265/1999

con atti CC 13.12.1999 n. 323, 15.12.1999 n. 324, 20.12.1999 n. 326, 7.2.2000 n. 13.

Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 40 e 41 del 16.2.2000.

Entrata in vigore: 19.3.2000.