Statuto del Comune di Genova

(Attualizzato alla fine del 2000, pienamente coerente con il d.lgs. n. 267/2000)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Il Comune di Genova)

1. La città di Genova, ordinata in comune, dotata di personalità giuridica è autonoma secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica ed i principi generali dell’ordinamento ed è retta dal presente statuto.

2. La comunità genovese si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica.

3. Il comune di Genova, nell’ambito e nel rispetto di tali principi, rappresenta in via generale la comunità genovese sia nei rapporti con lo Stato, con la regione Liguria, la provincia di Genova, con gli altri soggetti pubblici e privati sia nei rapporti internazionali nei limiti della rilevanza di tali rapporti per la comunità locale. Cura gli interessi e promuove lo sviluppo di tutti coloro che vivono ed operano sul suo territorio.

4. Il comune di Genova ha il proprio stemma, la propria bandiera – entrambi a croce rossa in campo bianco – e il proprio gonfalone, decorato di medaglia d’oro al valor militare per il contributo dato nella Resistenza alla liberazione della Patria e raffigurante San Giorgio che uccide il drago.

Art. 2

(Territorio e sede)

1. Il territorio del comune di Genova è delimitato in conformità alla mappa allegata al presente statuto, che ne costituisce parte integrante.

2. All’interno del territorio del comune di Genova non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento ed il transito di ordigni bellici nucleari.

3. La sede del comune è in Palazzo Tursi.

Art. 3

(Obiettivi preminenti)

1. Il comune di Genova, in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta europea delle autonomie locali e nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario e di quello dello Stato, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l’equilibrato sviluppo sociale culturale ed economico, considerando nelle sue scelte la vocazione di Genova come città marinara, mercantile, industriale, turistica ed imprenditoriale e il suo secolare rapporto con i popoli europei e mediterranei in un impegno di pace e di disarmo.

2. In particolare il comune di Genova:

a) favorisce nella propria organizzazione e nella propria azione, la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all’effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui anche nell’ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali. Agisce a sostegno della famiglia e promuove la tutela della vita, della sua qualità e della salute;

b) favorisce il diritto allo studio nel rispetto delle prerogative di autonomia e di libera scelta proprie della famiglia e dello studente;

c) informa la sua azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. Promuove le azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni, e in particolare misure atte a realizzare la piena uguaglianza di opportunità fra uomo e donna;

d) favorisce l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con particolare attenzione per i soggetti più deboli e promuove lo sviluppo della cooperazione;

e) promuove le condizioni per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, nonché la loro piena funzionalità e fruibilità da parte dei cittadini tutti ed in particolare da parte dei disabili;

f) favorisce la promozione di attività sportive e ricreative assicurando la partecipazione dell’associazionismo alla programmazione e gestione dei relativi servizi;

g) promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità;

h) opera per il risanamento del patrimonio urbanistico ed edilizio della città, e per il superamento degli squilibri nelle condizioni di vita, nel rispetto delle peculiarità locali;

i) valorizza i centri storici e favorisce la loro rivitalizzazione;

l) promuove la tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche;

m) favorisce una attività economica differenziata;

n) valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché all’interno dei procedimenti amministrativi nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dall’apposito regolamento;

o) cura il recupero e la valorizzazione dell’idioma ligure mediante iniziative culturali e promozionali.

Art. 4

(Le funzioni del comune)

1. Spettano al comune, con riferimento all’interesse locale, tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto è espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla regione, che comportino spesa, sono esercitate nei limiti delle risorse a tal fine destinabili.

3. Il comune, per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con gli altri enti locali.

TITOLO II

STATUTO, REGOLAMENTI E AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 5

(Statuto e sue modificazioni)

1. Lo statuto, in conformità alla Costituzione ed ai principi generali delle leggi della Repubblica, determina l’ordinamento del comune.

2. Le modificazioni dello statuto, sentiti i consigli circoscrizionali, sono approvate secondo le modalità previste dalla legge ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del comune, dopo l’espletamento del controllo da parte del Co..Re.Co..

Art. 6

(Regolamenti)

1. Il comune, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dello statuto, emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. In particolare, il comune adotta i seguenti regolamenti:

a) i regolamenti per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari;

b) il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

c) il regolamento sul procedimento e sull’attività amministrativa del comune;

d) il regolamento sulla partecipazione;

e) il regolamento sul decentramento;

f) il regolamento di contabilità;

g) il regolamento per la disciplina dei contratti;

h) il regolamento per le consultazioni referendarie;

i) il regolamento per il difensore civico;

l) il regolamento per la disciplina delle entrate, per l’istituzione dei tributi e per la gestione dei servizi.

3. I regolamenti di competenza del consiglio comunale sono adottati su proposta della giunta, del presidente del consiglio comunale o dei consiglieri comunali. Sulle relative proposte sono sentiti i direttori dei servizi e, quando occorra, il direttore del servizio finanziario. Possono altresì essere sentiti i consigli circoscrizionali competenti.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nonchè i regolamenti sulla partecipazione, sul decentramento, per le consultazioni referendarie e per la disciplina delle entrate, per l’istituzione dei tributi e per la gestione dei servizi, sono adottati dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è adottato dalla giunta comunale.

5. I regolamenti, dopo che la deliberazione è diventata esecutiva, sono pubblicati per quindici giorni ed entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 7

(Collaborazione)

1. Il comune di Genova informa la sua azione al principio della collaborazione, mediante le forme ed i procedimenti più adeguati, con gli altri soggetti pubblici e privati, secondo il metodo della programmazione.

2. In particolare, stabilisce peculiari forme di collaborazione con la regione Liguria e gli altri soggetti pubblici per assicurare la propria partecipazione ai procedimenti di programmazione ed ai processi decisionali che riguardano direttamente o indirettamente la comunità genovese.

Art. 8

(Principi generali dell’azione amministrativa)

1. L’attività amministrativa del comune si uniforma a principi di imparzialità, efficienza e trasparenza perseguiti con criteri di semplicità e celerità dei procedimenti, secondo il metodo della programmazione.

Art. 9

(Criteri dell’azione amministrativa)

1. I singoli tipi di procedimento amministrativo sono disciplinati dai regolamenti che individuano l’unità organizzativa responsabile della fase istruttoria e di ogni altro adempimento strumentale nonché quella competente per l’adozione del provvedimento terminale.

2. Spetta inoltre al regolamento determinare, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi;

b) le forme di pubblicità del procedimento;

c) i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previsti dalla legge;

d) le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati;

e) i termini per l’acquisizione di pareri previsti dallo statuto e da regolamenti comunali, nonché le modalità di adempimento dell’obbligo di motivazione di determinazioni eventualmente difformi dal parere.

Art. 10

(Motivazione)

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con la succinta esposizione dei presupposti di fatto, in base alle operazioni istruttorie espletate, e con adeguata illustrazione delle ragioni che hanno condotto alla emanazione dell’atto.

2. Ogni atto richiamato in motivazione o cui la stessa rinvii deve essere reso disponibile unitamente al provvedimento principale a semplice richiesta scritta del cittadino interessato.

Art. 11

(Intervento nel procedimento)

1. E’ ammesso intervento nel procedimento amministrativo dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi che ricevano pregiudizio dalla attività amministrativa nei casi e con le forme previste dal regolamento. A tal fine gli interessati formulano istanza diretta all’ufficio procedente, che valuta l’ammissibilità dell’intervento.

2. Il regolamento fissa i casi, le forme ed i tempi dell’intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

Art. 12

(Accesso agli atti e documenti)

1. Ogni interessato ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, e di estrarne copia, salvi i limiti posti dalla legge e dal regolamento a tutela della segretezza e della riservatezza. Ha, altresì, diritto di presentare deduzioni e documenti.

2. Il responsabile del procedimento può procedere alla audizione degli interessati, al fine di raccogliere, in eventuale contraddittorio, ogni elemento utile ai fini istruttori. L’audizione è comunque obbligatoria quando gli interessati ne facciano richiesta nei termini e secondo le modalità stabiliti nel regolamento sul procedimento e sull’attività amministrativa.

Art. 13

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del singolo procedimento cura che, nei casi previsti dalla legge, i soggetti noti direttamente interessati ricevano comunicazione personale del suo avvio, del suo oggetto, dell’ufficio e del soggetto responsabile.

2. Quando, per il numero e la qualità degli interessati, la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, vengono disposte le forme sostitutive previste dal regolamento.

Art. 14

(Ricorso al Sindaco)

abrogato

Art. 15

(Accordi integrativi e sostitutivi)

1. Nel procedimento di formazione degli accordi ad integrazione o in sostituzione di un provvedimento dell’amministrazione, ove ammesso dalla legge e nei casi e con le forme previsti dal regolamento, è garantita la partecipazione degli interessati.

2. La determinazione dell’organo comunale competente per l’approvazione dell’accordo deve essere motivata.

Art. 16

(Conferenze dei servizi)

1. Per l’esame contestuale di diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento, può essere convocata la conferenza dei servizi, fermo restando che è convocata nei casi previsti dalla legge.

2. L’iniziativa per l’indizione della conferenza dei servizi comunali, per l’esame contestuale degli interessi coinvolti nell’esercizio della propria attività amministrativa, è esercitata dal dirigente responsabile dell’unità organizzativa con competenza prevalente nella materia, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.

3. Quando la conferenza sia necessaria per acquisire gli assensi di altre pubbliche amministrazioni, il sindaco la indice acquisendo, qualora prescritte, le determinazioni degli altri organi comunali competenti per materia.

Art. 17

(Forme di pubblicità e di informazione)

1. La pubblicità degli atti del comune si effettua mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul bollettino ufficiale.

2. Costituiscono forme di informazione il notiziario periodico nonché ogni altro strumento idoneo alla comunicazione.

3. La pubblicazione del notiziario viene sospesa nei tre mesi antecedenti le elezioni amministrative locali.

4. La civica amministrazione, al fine di garantire la piena attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, individua, nell’ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico.

Art. 18

(Pubblicità degli atti)

1.

2.E’ istituito il bollettino ufficiale degli atti del comune di Genova, nel quale si danno

periodicamente informazioni sulla sua attività e in particolare su:

3.

a) gli oggetti delle più significative deliberazioni adottate dal consiglio comunale, dalla giunta, dai consigli di circoscrizione, dalle aziende municipalizzate e dagli enti dipendenti;

b) i bandi di concorso per l’assunzione di personale, con l’indicazione della data di scadenza per la presentazione di domande di partecipazione, dei documenti, dei titoli e degli adempimenti richiesti, dell’ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni, le relative graduatorie e la nomina dei vincitori;

c) gli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale nonchè le iniziative consiliari discusse;

d) le graduatorie per le assegnazioni degli alloggi popolari e le assegnazioni stesse;

e) l’elenco dei beneficiari - soggetti collettivi di sovvenzioni e contributi del comune, con l’indicazione della somma erogata e della sua destinazione;

f) l’elenco degli incarichi presso società partecipate o enti dipendenti dal comune, attribuiti dalla civica amministrazione ai consiglieri comunali e agli assessori del comune, con indicazione della natura dell’incarico, della sua durata e del relativo compenso;

g) l’elenco delle consulenze affidate a professionisti esterni di importo superiore a Lire 10 milioni (pari a Euro 5.164,57);

h) l’elenco dei contratti di importo superiore a lire 500 milioni (pari a Euro 258.228,45) stipulati dal comune;

i) copia dello stato patrimoniale desunto dal bilancio, nonché l’estratto del bilancio di previsione adottato dal comune, dalle aziende municipalizzate e da gli altri enti dipendenti dal comune;

l) l’avvio dei procedimenti amministrativi di particolare rilevanza per la comunità, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale.

2. Per la pubblicità degli atti il comune si potrà avvalere anche di reti informatiche.

3. E’ istituito altresì il notiziario del Comune di Genova.

4. E’ istituito il registro dell’ambiente e dei servizi, nel quale si danno informazioni sui temi socio

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19

(Ambito di applicazione)

1.

2.Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti

alle liste elettorali del comune di Genova:

3.a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il

sedicesimo anno di età;

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

c) ai genovesi emigrati.

Art. 20

(Partecipazione e comunità intermedie)

1. Il comune valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro tese allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale. A tal fine:

a) favorisce l’informazione e la diffusione degli atti di loro interesse; la presenza di loro rappresentanti negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune;

b) ne sostiene le attività e i programmi attribuendo loro risorse disponibili nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il comune, inoltre, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della società ed, in particolare, nelle scelte di politica economica.

3. Le associazioni che operano sul territorio possono chiedere l’iscrizione all’apposito registro anagrafico che, istituito dal comune, viene aggiornato periodicamente con il concorso dei consigli di circoscrizione secondo le modalità stabilite nel regolamento per la partecipazione.

4. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, l’istituzione, anche in via temporanea, di consulte tematiche, aperte ai soggetti di cui al presente articolo, con compiti di proposta rispetto a competenze e provvedimenti propri della amministrazione comunale.

Art. 21

(Consultazione delle comunità intermedie e verifica delle politiche comunali)

1. Il comune promuove la consultazione delle forze sociali, economiche e culturali operanti stabilmente e con carattere di continuità sul territorio comunale in vista dell’adozione di specifici provvedimenti interessanti la comunità comunale e di particolare rilievo sociale, con le modalità e con le forme stabilite dal regolamento comunale sulla partecipazione che stabilisce altresì i casi e gli atti per i quali la consultazione è obbligatoria.

2. Il sindaco promuove ogni due anni in forma pubblica le conferenze dei servizi aperte alla partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori, delle associazioni e dei cittadini interessati, al fine di verificare l’effettiva incidenza delle politiche del comune.

Art. 22

(Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni popolari)rtArt. 22

(Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni popolari)

1. Cittadini e associazioni possono inoltrare al consiglio comunale, tramite la segreteria generale, istanze concernenti adozione di atti o svolgimento di attività previsti nei piani e programmi di intervento del comune e petizioni concernenti atti e attività non previsti nei suddetti programmi a tutela di interessi collettivi.

2. Non sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su materie per le quali risulti improponibile il referendum.

3. Apposita commissione, presieduta dal segretario generale e composta da due dirigenti di sua designazione, valuta l’ammissibilità ai sensi del comma 2 di istanze e petizioni, pronunciandosi entro giorni trenta dalla presentazione.

4. La valutazione di inammissibilità deve essere comunicata in forme idonee, a cura della segreteria generale, ai proponenti, entro i successivi trenta giorni.

5. Trascorso il termine del comma 4 o pronunciata l’ammissibilità, l’istanza o la petizione è inviata all’organo o all’unità organizzativa competente.

6. La segreteria generale del comune trasmette trimestralmente a ciascun consigliere comunale l’elenco delle istanze e petizioni proposte.

7. Il sindaco comunica agli istanti le determinazioni degli organi competenti.

8. Duemila cittadini possono presentare al presidente del consiglio proposte di deliberazione concernenti atti o attività di competenza comunale. Le stesse, previa istruttoria e acquisizione dei pareri delle circoscrizioni eventualmente competenti, se di competenza del consiglio comunale vengono esaminate dallo stesso in apposite sessioni, non più di tre per ogni anno solare.

9. Il regolamento prevede forme e modalità delle procedure relative alle iniziative sopra esposte nonché alle interrogazioni popolari.

Art. 23

(Giusto procedimento)

1. Il comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

Art. 24

(Referendum consultivo)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.

4.Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

5.

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

b) i cittadini residenti nel comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

3. I referendum consultivi possono aver ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

4. Non possono esser oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone, nonché quelle concernenti i tributi, le tariffe, i canoni, le attività vincolate, gli incarichi di competenza degli organi comunali, lo statuto, i regolamenti, il bilancio, gli atti riguardanti il personale.

5. Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2.

6. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l’ammissibilità dei referendum, le modalità del loro svolgimento, i metodi di verifica dell’ammissibilità.

7. La consultazione referendaria è valida quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di non più di due consultazioni referendarie.

Il sindaco può proporre al consiglio comunale l’indizione di referendum che, per l’eccezionale importanza ed urgenza dell’oggetto, sia opportuno svolgere comunque. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Il consiglio comunale delibera sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione della validità del referendum. Il mancato recepimento dell’esito della consultazione deve esser adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 25

(Difensore civico)

1. E’ istituito, presso il comune, il difensore civico quale garante della imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Il comune può istituire il difensore civico o avvalersi, in base ad una convenzione, del difensore civico regionale.

2. Il difensore civico si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione e degli enti dipendenti, sia a domanda di cittadini o associazioni che di propria iniziativa. Esercita altresì ogni altra competenza conferitagli dalla legge.

3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di elezione del sindaco con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto, tra gli elettori del comune di ineccepibile moralità e di elevate qualità professionali e personali.

4. Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nella successiva si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

5. Il difensore civico accetta la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione e cessa dalle sue funzioni con lo scadere del consiglio.

6. Per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni, può essere revocato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il consiglio è convocato per l’elezione del successore nei trenta giorni successivi.

Art. 26

(Requisiti ed incompatibilità)

1. La carica di difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale e con qualsiasi impiego pubblico o privato.

2. E’, inoltre, incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale e comunale, di membro del comitato regionale di controllo, di amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica o di imprese che comunque intrattengano rapporti contrattuali con il comune o ricevano dal comune sovvenzioni.

3. Qualora si verifichi una delle suddette cause di incompatibilità il consiglio comunale dichiara la decadenza dalla carica.

4. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico coloro che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale; coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento o per un consiglio regionale, provinciale o comunale; coloro che abbiano ricoperto nei precedenti cinque anni la carica di sindaco o di assessore del comune di Genova.

5. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o gruppi politici.

Art. 27

(Prerogative e rapporti con il consiglio)

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni in relazione all’attività degli uffici del comune, dei consigli di circoscrizione, delle aziende speciali, delle società a partecipazione comunale, dei concessionari dei servizi pubblici, attivandosi sulla base di richieste di intervento anche comunicate oralmente.

2. Segnala ai competenti organi comunali le eventuali irregolarità e ritardi degli uffici.

3. In occasione dell’esame del conto consuntivo, presenta al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio, formulando indicazioni per il migliore andamento dell’amministrazione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni, il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende ed istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie ed informazioni. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio.

5. Il responsabile di un ufficio o di un procedimento che ostacoli o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico incorre in responsabilità disciplinare a termini di regolamento.

6. Le modalità per l’esercizio delle funzioni del difensore civico sono contenute nell’apposito regolamento.

Art. 28

(Organizzazione dell’ufficio)

1. L’ufficio del difensore civico ha una sede ed una adeguata dotazione di personale o di mezzi secondo le disposizioni dell’apposito regolamento.

2. Al difensore civico viene altresì assegnata una indennità di funzione ed il rimborso delle spese documentate sostenute direttamente per l’esercizio della funzione.

TITOLO V

ORGANI DEL COMUNE

Art. 29

(Gli organi del comune)

1.

2.Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco ed ogni altro organo previsto

dal presente statuto.

3.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La giunta è organo di impulso e di amministrazione fatta salva la competenza gestionale dei dirigenti.

4. Il sindaco è il legale rappresentante dell’ente, organo responsabile dell’Amministrazione comunale ed ufficiale del governo nell’ambito territoriale del comune.

5. I consigli di circoscrizione sono organismi del decentramento politico - amministrativo, di gestione dei servizi di base e costituiscono strumento di partecipazione.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I

Elezione e composizione

Art. 30

(Il consiglio comunale)

1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonché la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale può adottare gli atti per la cui assunzione la legge, il presente statuto o i regolamenti pongano termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per l’ente. L’attività del consiglio, nelle sue articolazioni, è informata ai principi del presente statuto ed è disciplinata dal relativo regolamento secondo criteri di programmazione e di efficienza.

3. La prima adunanza è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni.

4. Nella prima adunanza, sotto la presidenza del consigliere anziano, si procede all’esame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie ed alla elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale. La seduta prosegue, presieduta dal presidente eletto, per la comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vicesindaco e dei componenti della giunta comunale .

5. Il consiglio si riunisce di norma nella sede comunale.

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 31

(Presidenza del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale elegge il presidente nel suo seno, nella prima adunanza, con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, si procede nella medesima adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il consigliere più anziano di età, ed è proclamato presidente il candidato che, nel ballottaggio, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il consigliere più anziano di età.

2. Con votazione separata da quella per l’elezione del presidente, vengono eletti due vice presidenti. Nella votazione, i componenti dispongono di un solo voto e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

3. I due vice presidenti, secondo l’ordine dei voti rispettivamente conseguiti, sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio, ne convoca le sedute, predispone, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo, l’ordine del giorno, dirige le sedute consiliari, proclama il risultato delle votazioni. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

5. Il presidente convoca, fissandone l’ordine del giorno, e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, indice i referendum consultivi ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge, statutarie o regolamentari. Egli assegna alle Commissioni permanenti gli affari da trattare e ne coordina l’attività; fissa il termine per l’espressione del parere.

6. Il presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri. Le istanze di sindacato ispettivo vengono sottoposte dal presidente del consiglio all’adunanza consiliare, previo esame da parte della conferenza dei capi gruppo, affinché sia valutata la necessità o l’opportunità di istituire commissioni speciali previste dal presente statuto.

7. Su richiesta di un quinto dei consiglieri o del sindaco, il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8. Il Presidente impartisce direttive al segretario generale in ordine all’organizzazione e al funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni e strutture.

9 La decadenza del presidente e dei due vice presidenti è disciplinata dalle stesse norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.

10. Qualora le cariche di presidente e di vicepresidente risultino vacanti per qualsiasi ragione, si procede alla nuova elezione non oltre la terza adunanza successiva. Nel frattempo il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 31 bis

(Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere comunale decade quando, debitamente convocato, non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del consiglio, ovvero a dieci sedute in un anno solare. La decadenza del consigliere è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

2. Il presidente del consiglio contesta al consigliere la mancata partecipazione al consiglio e lo invita, con lettera notificata dal messo comunale o recapitata tramite il servizio postale con avviso di ricevimento, a presentare le proprie giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di notifica o di ricevimento, per il deposito dell’atto difensivo presso l’ufficio di presidenza.

3. Il presidente convoca il consiglio nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2. La seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di convocazione.

4. In detta seduta il presidente dà atto dell’avvenuta contestazione al consigliere della sua mancata partecipazione alle sedute del consiglio e delle eventuali giustificazioni presentate dall’interessato. Il consiglio, acquisiti i pareri di legittimità del segretario comunale e di regolarità tecnica del responsabile del servizio, delibera sulla motivata proposta del presidente con voto segreto.

Sezione II

Organizzazione, funzionamento e competenze

Art. 32

(I diritti e le prerogative dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità genovese senza vincolo di mandato.

Essi hanno diritto di ottenere, senza ritardo, dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti e partecipati, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di ottenere, altresì, copia degli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. Hanno, inoltre, diritto di tempestiva informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e diritto di iniziativa nelle forme previste dal regolamento. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità di risposta e di discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

3. Ciascun consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del consiglio. A tal fine, deposita la proposta presso la presidenza del consiglio stesso. Il presidente dispone l’istruttoria e, all’esito della stessa, iscrive la proposta all’ordine del giorno del consiglio. Gli uffici comunali prestano assistenza ai consiglieri per la formulazione tecnica delle proposte. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina le modalità con cui gli uffici prestano l’assistenza di cui sopra, nonchè le modalità ed i tempi di svolgimento dell’istruttoria.

4. I consiglieri sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza le dichiarazioni patrimoniali previste dalla legge.

5. E’ consigliere anziano colui che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, risultante dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista e, a parità di voti, il più anziano di età, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi della vigente legislazione.

Art. 32 bis

(Dimissioni del consigliere)

1. Le dimissioni del consigliere sono indirizzate al consiglio, non richiedono presa d’atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. La surroga avviene entro 10 giorni, quando non debba farsi luogo allo scioglimento del consiglio.

Art. 33

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare, qualunque sia il loro numero, salva loro diversa indicazione nel termine fissato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. I candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, nello stesso termine, possono scegliere, qualora collegati a più liste, il gruppo cui intendono appartenere; diversamente vengono iscritti d’ufficio al gruppo misto.

3. I consiglieri che si dissociano da un gruppo o che dallo stesso sono espulsi possono costituire un nuovo gruppo, purché formato da almeno tre componenti, o confluire in un altro gruppo già costituito ovvero in un gruppo misto unico per tutto il consiglio.

4. Ogni gruppo costituito elegge un capogruppo che lo rappresenta in ogni sede consiliare. Fino all’elezione è considerato capogruppo il consigliere che ha avuto la maggiore cifra individuale.

5. Il regolamento disciplina l’espressione del dissenso all’interno dei gruppi.

6. Ogni capogruppo riceve presso la segreteria del gruppo le comunicazioni previste dalla legge ai fini del controllo sugli atti della giunta. Il regolamento stabilisce le modalità mediante le quali le deliberazioni adottate dalla giunta sono messe a disposizione dei consiglieri, nonché le modalità con cui il Presidente assicura ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. Ai gruppi sono assicurati i mezzi necessari al loro funzionamento ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 34

(Conferenza dei capigruppo)

1. Al fine di assicurare l’efficienza dei lavori del consiglio, è costituita la conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del consiglio comunale il quale, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da uno dei due vice presidenti.

2. Alla conferenza dei capigruppo può partecipare anche il sindaco od un assessore suo delegato.

3. Il regolamento determina le funzioni e disciplina il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

4. Per quanto concerne le prerogative dei consiglieri, la conferenza dei capigruppo è equiparata alle commissioni consiliari permanenti.

5. Ogni capogruppo può farsi sostituire nella conferenza dei capigruppo da altro consigliere dello stesso gruppo.

Art. 35

(Commissioni consiliari)

1.

2.Nell’ambito del consiglio sono istituite commissioni permanenti e speciali, ivi comprese

quelle previste da specifiche disposizioni di legge. Sono commissioni permanenti le seguenti:

3.Prima Commissione: affari istituzionali ed organizzativi, e trasparenza degli atti

amministrativi

Seconda Commissione: Decentramento e Partecipazione;

Terza Commissione: bilancio, tributi, aziende e società controllate, tariffe dei beni e servizi pubblici;

Quarta Commissione: Urbanistica, assetto del territorio, lavori pubblici, tutela dell’ambiente, e sviluppo economico;

Quinta Commissione: Servizi Sociali, culturali, dello sport e del tempo libero;

Sesta Commissione: Demanio marittimo e affari portuali.

2. La Prima Commissione è presieduta dal presidente del consiglio comunale. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vicepresidenti.

3. Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttoria e referente nei casi previsti dal regolamento.

4. Alle commissioni permanenti è demandato il preventivo esame di tutti i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo i casi di motivata urgenza. Deve comunque essere assicurata la facoltà dei consiglieri rappresentanti almeno un quarto del consiglio di chiedere la diretta discussione dell’argomento davanti al consiglio.

5. Possono essere istituite commissioni speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. La deliberazione istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, ne fissa poteri, oggetto e tempi di incarico.

6. Le commissioni speciali istituite per fini di controllo, di indagine, di inchiesta sono presiedute da un consigliere designato dalle minoranze con voto separato.

7. Il regolamento disciplina l’attività e la composizione delle commissioni in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi e la loro rappresentatività mediante attribuzione di voto plurimo proporzionale ai gruppi rappresentati.

8. Ogni consigliere può partecipare a sedute di commissioni alle quali non appartiene. Il regolamento disciplina tale facoltà.

9. La commissione può stabilire l’audizione e partecipazione a determinate sedute di associazioni o di persone estranee al consiglio.

10. Il sindaco o l’assessore competente per materia partecipano alle sedute delle commissioni.

11. Su richiesta di un consiglio di circoscrizione, il presidente del consiglio fa convocare le commissioni consiliari dai rispettivi presidenti. Condizioni e termini di tali richieste sono stabiliti nel regolamento del decentramento e nel regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.

Art. 35bis (Consulta delle Elette)

Al fine di meglio promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini può essere istituita la Consulta delle Elette per le pari opportunità e per le politiche femminili.

Art. 36

(Le competenze del consiglio)

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4.Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

5.

a) adotta lo statuto dell’ente e gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri organi;

b) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economico-finanziari previsti per nuove opere pubbliche da destinare a servizi pubblici gestiti direttamente dal Comune i cui costi di esercizio siano coperti da tariffe, i programmi triennali e l’elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) approva le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative per l’esercizio in comune di funzioni e servizi in forma stabile e duratura;

d) delibera l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) delibera l’assunzione diretta dei pubblici servizi e la dismissione degli stessi, la costituzione di istituzioni o di aziende speciali, la gestione dei servizi pubblici o attività di rilevante entità mediante concessione a terzi o affidamento in convenzione;

f) delibera di promuovere la costituzione di società di capitali o la partecipazione in esse del comune;

g) delibera l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) determina gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) delibera la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l’emissione di prestiti obbligazionari;

l) delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi a quelli già contemplati nel bilancio pluriennale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, dei dirigenti o di altri funzionari;

n) definisce degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

o) nomina la commissione elettorale comunale;

p) delibera il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, lo stato di attuazione del programma di cui all’art. 36, comma 2, d. lgs. n. 77 del 1995 e l’assestamento generale del bilancio di cui all’art. 17, comma 8, del d. lgs. n. 77 del 1995;

q) delibera le tariffe generali dei servizi pubblici e le aliquote dei tributi comunali e delle addizionali, nonché delle sovrimposte alle imposte e tasse statali o regionali;

r) delibera gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli indirizzi per gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

s) elegge il collegio dei revisori dei conti e ne determina il compenso con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

t) delibera il rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi per operazioni di indebitamento, nei limiti e nei casi previsti dalla legge o dal regolamento di contabilità.

3. Il consiglio ha inoltre ogni altra competenza prevista dalla legge o dal presente statuto.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 36 bis

(Controllo sulle linee programmatiche del sindaco)

1. Il sindaco neoeletto, sentita la giunta, entro due mesi dalla proclamazione e comunque non oltre il 15 settembre, presenta al consiglio le linee programmatiche relative ai progetti che intende intraprendere e alle azioni che intende realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche del sindaco costituiscono la base per la formazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale nonché per i relativi assestamenti.

3. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche presentate dal sindaco mediante discussione ed eventuali proposte di emendamento. Tali proposte vengono valutate congiuntamente al Sindaco e di comune accordo sono inserite in modo organico nelle linee programmatiche.

4. Il consiglio controlla l’attuazione delle linee programmatiche del sindaco contestualmente all’approvazione del conto consuntivo nonché mediante la delibera ricognitiva di cui all’art. 36, comma 2, del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e la delibera di assestamento generale del bilancio di cui all’art. 17, comma 8, del citato d. lgs n. 77 del 1995. Ulteriori occasioni di verifica e adeguamento delle linee programmatiche possono essere previste dal regolamento di contabilità.

Art. 36 ter

(Convocazione del consiglio)

1. Il consiglio è convocato dal presidente. L’avviso di convocazione, insieme con l’ordine del giorno, è recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.

2. In caso d’urgenza l’avviso di convocazione, insieme con l’ordine del giorno, può essere recapitato ai consiglieri o comunque portato a loro conoscenza nel giorno antecedente a quello fissato per la riunione. Nello stesso termine e in caso d’urgenza può essere integrato l’ordine del giorno.

Art. 36 quater

(Adunanze e deliberazioni del consiglio)

1. Salvo diversa prescrizione di legge, l’adunanza del consiglio è valida quando sia presente almeno un numero di consiglieri compreso fra il terzo e la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2. Quando non sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto agli artt. 6, 20, 24, 25, 31, 31 bis, 35, 47, 71, 82, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Nel computo dei votanti non sono inclusi gli astenuti dalla votazione.

3. Quando si tratti di designare rappresentanti del consiglio in seno ad altri organi del comune o presso altri enti, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi in cui debba essere rappresentata la minoranza consiliare, si adotta il sistema della votazione separata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto.

4. Le deliberazioni del consiglio comunale sono pubblicate all’albo pretorio entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro adozione, salvo che la legge stabilisca termini diversi.

Art. 36 quinquies

(Personale addetto al funzionamento del consiglio)

1. Con il regolamento di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 265/99 si stabilisce anche la dotazione del personale addetto al funzionamento del consiglio, delle sue articolazioni, e della presidenza.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 37

(La composizione della giunta)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, ivi compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori i cittadini che per legge risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge. Gli assessori partecipano senza diritto di voto ai lavori del consiglio.

3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella giunta comunale cessa dalla carica di consigliere all’atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.

Art. 38

(Elezione del sindaco, nomina del vicesindaco e della giunta)

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli altri componenti della giunta, osservando il principio della organicità delle funzioni amministrative, tenendo conto delle incompatibilità previste dalla legge e promuovendo la realizzazione della pari opportunità.

Art. 39

(Vicesindaco e assessori)

1. Gli assessori, nell’ambito delle proprie attribuzioni, promuovono, in conformità agli indirizzi del sindaco, la fissazione degli obiettivi specifici ed indicano i risultati che devono essere raggiunti, sorvegliando sulla tempestiva definizione ed esecuzione degli atti connessi. Nella individuazione degli obiettivi essi interagiscono e si avvalgono dei dirigenti responsabili e delle loro strutture in modo da assicurare il raggiungimento dei risultati, previa individuazione dei procedimenti e degli atti necessari in rapporto alle risorse disponibili. Possono eventualmente avvalersi di personale posto alle loro dipendenze secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il vicesindaco, oltre all’esercizio delle funzioni assessorili attribuitegli, sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi della vigente legislazione.

3. In caso di assenza o impedimento suoi e del vicesindaco, il sindaco può farsi sostituire da un componente della giunta.

Art. 40

(Le competenze della giunta)

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio ai sensi di legge o del presente statuto e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge o dallo statuto al sindaco, agli organi di decentramento, al segretario e ai dirigenti.

2. La giunta opera in modo collegiale. Dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso.

3. In particolare, la giunta delibera: la formazione del bilancio di previsione con i relativi allegati; il piano esecutivo di gestione; il regolamento generale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; la retribuzione del direttore generale e dei dirigenti e funzionari assegnati alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori, in quanto non sia disciplinata dal contratto collettivo di lavoro.

4. Fermo il disposto dell’art. 36 bis, almeno una volta l’anno la giunta riferisce al consiglio sulla sua attività, e di essa informa altresì i consigli di circoscrizione. Comunque il sindaco ogni semestre riferisce al consiglio comunale sulle iniziative intraprese in relazione alle mozioni e agli ordini del giorno approvati dall’assemblea.

5. La giunta valuta, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e sulla base dei risultati conseguiti, l’efficacia dell’azione amministrativa allegando una relazione illustrativa al conto consuntivo.

6. La giunta garantisce l’adozione e l’esercizio del controllo economico interno della gestione anche in collaborazione con i revisori dei conti.

7. Le deliberazioni della giunta comunale sono pubblicate all’albo pretorio entro il termine massimo di dieci giorni dalla loro adozione, salvo che la legge stabilisca termini diversi.

Art. 41

(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è presieduta dal sindaco il quale coordina e controlla l’attività degli assessori per l’attuazione degli indirizzi generali del consiglio e quella propositiva nei confronti del consiglio.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti con voto palese.

Art. 42

(Sostituzione di singoli componenti della giunta)

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori, nel corso del loro mandato, con provvedimento motivato, quando venga meno il vincolo di fiducia

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 ed in ogni altro caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più assessori, il sindaco ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva, indicando, qualora intenda procedere alla sostituzione, il nome o i nomi dei successori e, qualora non intenda procedere alla sostituzione, la redistribuzione delle deleghe assessorili.

Art. 43

(Decadenza della giunta)

1. Lo scioglimento del consiglio, nei casi previsti dalla legge, comporta la decadenza della giunta.

Capo III

IL SINDACO

Art. 44

(Le competenze del sindaco)

1. Il sindaco rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovraintende al funzionamento degli uffici comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, nonché sull’esecuzione degli atti.

2. Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

4. Il sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni non espressamente riservate dalla legge al consiglio comunale nonché alla loro revoca. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi della vigente legislazione.

5. Il sindaco convoca e presiede la giunta comunale e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

6. Il sindaco o l’assessore delegato per materia risponde all’assemblea o alla commissione consiliare permanente entro trenta giorni alle interrogazioni e alle interpellanze dei consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il sindaco può richiedere la convocazione del consiglio.

8. Assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo del comune. A tal fine:

a) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale indirizzo;

b) può, in ogni momento, sospendere l’esecuzione di atti specifici di singoli assessorati per sottoporli all’esame della giunta;

c) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche sull’attività dell’ente.

9. Ove previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nomina il direttore generale e ne definisce i compiti, tenuto conto di quelli assegnati al segretario generale dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o dal sindaco stesso con suo provvedimento.

10. Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, al segretario generale, al direttore generale, e ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non abbiano già loro attribuito.

11. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici e privati previsti dalla legge.

12. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ove necessario.

13. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società o consorzi di cui fa parte il comune e i concessionari di servizi comunali svolgano attività secondo obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

14. Può delegare ai presidenti delle circoscrizioni funzioni che egli svolge quale capo dell’amministrazione, compresa la firma di atti indicati nella delega anche per categorie.

15. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non gestionale, che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito ai dirigenti o al segretario.

Art. 45

(Delega a consiglieri)

1. Il sindaco può attribuire a singoli consiglieri comunali la cura di specifici interessi in vista del conseguimento di obiettivi programmatici.

Art. 46

(Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)

1.

2.Il sindaco, quale ufficiale del Governo:

3.

a) sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;

d) sovraintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico od acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate anche dai soggetti ai quali spetta, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione del sindaco.

6. Nei casi previsti dalla legge il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale.

Art. 47

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al presidente del consiglio.

Art. 48

(Dimissioni e impedimento permanente del sindaco)

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

2. Entro tale termine, è facoltà del presidente del consiglio convocare il consiglio comunale cui sottoporre le dimissioni presentate dal sindaco.

3. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

4. La procedura per la verifica dell’impedimento permanente viene attivata dal presidente del consiglio che vi provvede d’intesa con i capigruppo consiliari.

5. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina riferisce al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione del consiglio, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO V BIS

INDENNITA’ DI FUNZIONE

E GETTONE DI PRESENZA

Art. 48 bis

(Indennità di funzione)

Al sindaco, al vicesindaco, agli assessori, al presidente del consiglio comunale, e ai presidenti di circoscrizione compete l’indennità di funzione nella misura determinata dal decreto ministeriale di cui all’art. 23, comma 9, della legge 265/99 comprensiva delle previste maggiorazioni di carattere oggettivo, salva diversa determinazione della giunta comunale.

Art. 48 ter

(Gettone di presenza)

1. Ai consiglieri comunali compete per la partecipazione a consigli e commissioni il gettone di presenza nella misura determinata dal decreto ministeriale di cui all’art. 23 comma 9 della legge 265/99 comprensiva delle previste maggiorazioni di carattere oggettivo, salva diversa determinazione del consiglio comunale.

2. Gli interessati possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura stabilita dal consiglio comunale, come previsto all’art. 23, comma 5 della legge 265/99. Il regolamento del consiglio stabilisce la misura delle detrazioni in caso di assenza ingiustificata. Stabilisce altresì i casi in cui l’assenza è giustificata, nonchè le modalità di accertamento delle cause di giustificazione.

3. Il gettone di presenza spetta altresì al consigliere circoscrizionale per l’effettiva partecipazione alle sedute del rispettivo consiglio, dell’ufficio di presidenza e delle commissioni circoscrizionali permanenti.

 

 

TITOLO VI

DECENTRAMENTO

Art. 49

(Circoscrizioni)

1. Fino all’istituzione dell’area metropolitana genovese, il comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonché dell’esercizio di funzioni delegate.

2. Il regolamento definisce il numero e l’ambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneità.

3. Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio di circoscrizione;

b) il presidente di circoscrizione;

c) l’ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente e dai consiglieri coordinatori delle commissioni permanenti.

4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nell’ambito dell’unità del comune. ed è eletto a suffragio diretto e con sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del regolamento

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. I coordinatori delle commissioni sono eletti nelle forme previste dal regolamento sul decentramento.

Art. 49 bis

(Decadenza dei consiglieri circoscrizionali)

1. Per la decadenza dei consiglieri circoscrizionali per mancata partecipazione alle sedute del consiglio, si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 bis, intendendosi sostituito il consiglio comunale con il consiglio circoscrizionale, il presidente del consiglio e la presidenza con il presidente del consiglio di circoscrizione.

Art. 49 ter

(Conferenza dei presidenti di circoscrizione)

1. La conferenza dei presidenti di circoscrizione è convocata per iniziativa del sindaco, al fine di acquisire l’orientamento delle circoscrizioni su problemi di interesse generale o dal presidente del consiglio comunale per il coordinamento dei lavori del consiglio comunale e delle circoscrizioni, nonchè dall’assessore al decentramento e da altri organi individuati con regolamento che determina altresì le modalità di convocazione.

Art. 50

(Attività delle circoscrizioni)

1. Di norma, salvo che la gestione sia da considerarsi indivisibile per ragioni tecniche od economiche, sono gestiti dalle circoscrizioni i servizi di base concernenti prestazioni alle persone in materia socio - sanitaria, educativa, culturale, sportiva, anagrafica nonchè di natura tecnico - manutentiva ordinaria, patrimoniale di interesse circoscrizionale e di traffico locale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 ed in altre individuate dal regolamento sul decentramento, la civica amministrazione può delegare alle circoscrizioni anche l’esercizio di funzioni proprie o la gestione di ulteriori servizi.

3. Quando le funzioni delegate riguardino ambiti territoriali corrispondenti a più circoscrizioni, la civica amministrazione le affida alle circoscrizioni stesse alla condizione che queste le esercitino in concorso tra loro. Il regolamento sul decentramento fissa, in questo caso, le modalità di esercizio di tali funzioni.

4. Le funzioni ed i servizi sono svolti sulla base e nel rispetto delle indicazioni programmatiche degli organi di governo dell’ente, in ragione della sua unitarietà.

5. Le circoscrizioni provvedono altresì ai servizi di natura informativa, anche attraverso la gestione di appositi uffici denominati "Sportello del cittadino". Nello svolgimento delle loro attività le circoscrizioni valorizzano la partecipazione, le forme associative, il volontariato, le aggregazioni sociali operanti nel loro ambito.

6. La Civica Amministrazione individua la sede ed i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività delle circoscrizioni, assicurando ai gruppi consiliari l’uso, anche in comune, di locali e attrezzature per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

7. Il consiglio di circoscrizione può proporre al consiglio comunale iniziative di interesse della popolazione della circoscrizione nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento.

8. E’ istituito l’albo circoscrizionale nel quale sono affissi tutti gli atti deliberativi della circoscrizione nonché tutti gli atti dei quali sia prevista la pubblicazione.

9. La pubblicazione degli atti può effettuarsi anche per mezzo di reti informatiche.

Art. 51

(Deliberazioni delle circoscrizioni)

1. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione e dell’ufficio di presidenza sono inviate, entro dieci giorni dalla loro adozione, al presidente del consiglio comunale ed alla giunta comunale; l’elenco dei relativi oggetti è trasmesso anche ai capigruppo del consiglio comunale.

2. Trascorsi dieci giorni dalla ricezione, le deliberazioni del consiglio circoscrizionale diventano efficaci, salvo che la giunta comunale prima della scadenza del termine suddetto, per motivi di legittimità, non le annulli ovvero richieda chiarimenti per una volta sola. Qualora pervengano i chiarimenti richiesti, la giunta comunale, entro dieci giorni dalla loro ricezione, annulla l’atto ove ritenga ancora sussistenti i motivi di legittimità.

3. Nel caso in cui la giunta comunale non adotti alcun atto di annullamento o di richiesta di chiarimenti, l’atto è pubblicato, a fini notiziali, agli albi pretori del comune e della circoscrizione.

Art. 51 bis

(Regolamento sul decentramento)

1.Il regolamento sul decentramento prevede:

a) le attribuzioni degli organi della circoscrizione;

b) il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione, che non può comunque essere superiore a trenta;

c) le modalità per l’elezione dei consigli di circoscrizione;

d) le modalità per l’elezione del presidente del consiglio e del vice presidente;

e) le competenze dell’ufficio di presidenza;

f) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli organi comunali e con le istituzioni, gli enti e le aziende dipendenti dal comune;

g) le materie di interesse delle circoscrizioni ed i casi nei quali è fatto obbligo all’amministrazione di acquisire il loro parere;

h) le materie, oltre a quelle indicate nell’art. 50, nelle quali possono essere delegate ulteriori funzioni ai consigli circoscrizionali;

i) le modalità di esercizio delle funzioni.

2. Il consiglio di circoscrizione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 52

(Risorse)

1. Il comune provvede annualmente con il bilancio di previsione e con il piano esecutivo di gestione ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni conferite alle circoscrizioni. A tal fine, prima della predisposizione del bilancio comunale, la giunta comunale consulta la conferenza dei presidenti di circoscrizione per acquisirne le indicazioni.

2. A seguito dall’approvazione del bilancio comunale il consiglio di circoscrizione individua, con appositi provvedimenti di programmazione, gli obiettivi e le priorità con riferimento alle funzioni da espletare e ripartisce le risorse assegnate che non siano vincolate dalla legge o dalla programmazione finanziaria deliberata dal consiglio comunale o dalla giunta comunale.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 53

(Principi informatori)

1. Fermo restando che la gestione tecnica, amministrativa e contabile spetta ai dirigenti, il comune di Genova organizza i propri uffici e servizi secondo i principi di decentramento, autonomia e trasparenza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità della struttura nonché elasticità dei meccanismi di funzionamento.

2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

3. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 54

(Criteri di organizzazione)

1. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo cui spetta agli organi di governo la funzione di indirizzo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’attività amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, e ai dirigenti o funzionari responsabili il compito di definire le conseguenti azioni e misure operative da attuarsi secondo canoni di professionalità, trasparenza e responsabilità.

Capo II

IL PERSONALE

Art. 55

(Diritti e doveri dei dipendenti)

1. Il personale comunale è distinto in categorie di personale non dirigenziale e in dirigenti in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e decentrati e svolge la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini. E’ tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi. Nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli e degli obiettivi assegnati, il personale che non riveste qualifica dirigenziale è altresì direttamente responsabile verso i dirigenti degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

2. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale dipendente; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità personale; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali; garantisce, anche nella fase applicativa, piena uguaglianza e pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro, per il trattamento sul lavoro e per gli incarichi a tutte le posizioni di lavoro, anche dirigenziali.

Art. 56

(Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

1.Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati:

a) determina l’assetto organizzativo dell’ente;

b) disciplina l’esercizio delle funzioni dirigenziali secondo obiettivi di efficienza, efficacia, qualità dell’azione amministrativa, economicità di gestione e valorizzazione delle risorse umane;

c) disciplina la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di impiego, fatto salvo quanto di competenza del contratto collettivo;

d) determina i criteri e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

e) disciplina i criteri per la pianificazione pluriennale comunale delle risorse umane;

f) definisce le unità organizzative e le loro aggregazioni ed identifica i centri di responsabilità.

Art. 57

(Dotazione organica)

1. Il comune determina la dotazione organica complessiva in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, assegnando alle strutture il personale necessario.

2. La dotazione organica è definita dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, a livello di direzione o unità organizzativa, e può essere modificata in sede di pianificazione pluriennale delle risorse umane in relazione ai programmi dell’amministrazione.

Capo III

I DIRIGENTI

Art. 58

(La funzione dirigenziale)

1. I dirigenti sono titolari dell’attività di gestione dell’ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti adottano tutti gli atti dell’unità organizzativa cui sono preposti, fatte salve le competenze degli organi di governo e dei responsabili dei procedimenti.

3. I dirigenti concorrono con gli organi di governo ad assicurare l’assolvimento dei compiti del comune ed il buon andamento dell’amministrazione, curando per quanto di competenza la conoscenza e l’analisi dei bisogni collettivi nonché la verifica dei risultati come previsto dal presente statuto.

4. Concorrono e collaborano alle predisposizioni dei programmi annuali e pluriennali di attività che devono essere formulati dagli organi di governo, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili o necessarie.

5. Attuano i programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi in rapporto alle risorse loro attribuite e sono responsabili del funzionamento degli uffici cui sono preposti, del rendimento, dello sviluppo professionale e della disciplina del personale alle loro dipendenze, al quale assegnano compiti e tempi di lavoro.

6. I dirigenti agiscono in piena autonomia nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali, e di personale loro assegnate, nell’adozione degli atti di loro competenza e nell’ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili. Tra di essi non sussistono vincoli di subordinazione gerarchica.

7. In ciascuna unità organizzativa, nella quale operino più dirigenti, il dirigente preposto al servizio coordina gli altri dirigenti impartendo le opportune direttive.

8. I dirigenti con funzioni di vicesegretario generale possono essere preposti alle unità organizzative dipendenti dal segretario generale.

9. I dirigenti, ad eccezione dei vicesegretari generali nonché dei dirigenti assegnati al segretario generale per coadiuvarlo o assisterlo nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal sindaco, rispondono al direttore generale ove nominato.

10. I dirigenti esercitano le competenze loro conferite dal presente statuto.

Art. 59

(Controllo e valutazione dei dirigenti)

1. I dirigenti sono valutati sulla base dei risultati conseguiti secondo i criteri e con gli strumenti organizzativi previsti dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dai contratti di lavoro.

2. L’inosservanza delle direttive ed il risultato negativo della gestione sono contestati al dirigente in contraddittorio.

3. L’inosservanza grave delle direttive dell’organo competente ed il risultato negativo della gestione comportano l’applicazione di provvedimenti anche incidenti sul trattamento economico accessorio connesso alla funzione come previsto dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in osservanza delle norme e dei contratti vigenti.

4. E’ costituito un nucleo di valutazione dei dirigenti con i compiti e secondo le modalità definiti nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il nucleo riferisce al sindaco.

Art. 60

(Conferimento della titolarità degli uffici)

1. Il sindaco nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti all’albo istituito dalla legge 15.5.1997, n. 127, e, ove lo ritenga opportuno, il direttore generale.

2. Il sindaco conferisce la responsabilità delle direzioni operative e di supporto, nonchè delle unità organizzative a supporto del sindaco, del direttore generale e del segretario generale, per la durata di norma da due a cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la durata in carica del sindaco, a dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dal regolamento, assunti mediante contratto e aventi i requisiti previsti.

3. Il sindaco, in vista degli obiettivi perseguiti e sulla base delle risultanze delle procedure di selezione, di sviluppo delle carriere e della programmazione pluriennale delle risorse umane, assegna il personale alle direzioni.

4. Per la preposizione alle strutture non di massimo livello, il sindaco acquisisce il parere dell’assessore preposto al ramo di attività del direttore della pertinente direzione e del direttore competente per l’organizzazione. Analogo parere può essere acquisito per la revoca dell’incarico.

5. I criteri in ordine alle nomine ed ai conferimenti di cui al presente articolo sono determinati dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 61

(Competenze dei dirigenti)

1.I dirigenti, in conformità ai principi del presente statuto e al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, tra l’altro:

a) esercitano le competenze proprie della gestione amministrativa e della direzione degli uffici e dei servizi:

b) esprimono il parere di competenza su tutte le proposte di deliberazione del consiglio comunale e della giunta, fatti salvi i meri atti di indirizzo;

c) adottano gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;

d) propongono al sindaco o all’assessore referente i provvedimenti di competenza degli organi di governo di interesse dell’amministrazione comunale;

e) partecipano, se richiesti, all’attività delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del comune;

f) per delega del sindaco rappresentano il comune in enti ed istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede;

g) presiedono le commissioni di concorso, di gara, di appalto e stipulano i contratti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h) adottano gli atti di occupazione d’urgenza di immobili contemplati dai progetti di lavori dichiarati di pubblica utilità;

i) partecipano alle conferenze interne coordinate dal direttore generale o da altro direttore alla cui direzione sia attribuita competenza prevalente nella materia;

l) forniscono, in collaborazione con il segretario generale, chiarimenti e precisazioni in risposta ai rilievi dell’organo di controllo.

2. Ai dirigenti è comunque attribuita l’attività di esecuzione di deliberazioni e di norme legislative e regolamentari, nonché l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna anche di natura discrezionale, di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria, allorché tale attività non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente.

3. Le determinazioni dirigenziali che comportino spese o minori entrate non sono efficaci senza il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, previo accertamento della sussistenza della copertura finanziaria. L’elenco delle determinazioni dirigenziali è comunicato al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari.

Art. 62

(Dirigenti di ruolo e ad incarico)

1. Il sindaco conferisce, definendoli, gli incarichi dirigenziali tenuto conto della professionalità, della esperienza, dei titoli, della capacità di conseguimento degli obiettivi e della attuazione dei programmi, nonché della natura e delle caratteristiche dei progetti o programmi medesimi.

2. L’affidamento dell’incarico dirigenziale può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato a personale esterno nei limiti previsti dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dai contratti collettivi nazionali previa deliberazione motivata in ordine alla convenienza, all’esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente.

3. Gli incarichi di cui al comma precedente sono attribuiti con provvedimento del sindaco, previa deliberazione di assunzione di spesa da parte della giunta comunale. Detti incarichi non possono di norma avere durata inferiore a due anni e superiore a cinque e comunque entro il limite di durata del mandato del Sindaco. Possono essere rinnovati, a condizione che la durata del rinnovo non ecceda il mandato del sindaco, con la stessa procedura, previo parere del nucleo di valutazione dei dirigenti, su dettagliata relazione del direttore generale, se nominato, o del segretario generale, con riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed ai risultati gestionali raggiunti. Il segretario, anche se è stato nominato il direttore generale, predispone la relazione per la conferma dei dirigenti che fanno a lui riferimento.

4. Fermo restando quanto previsto per dirigenti di ruolo dall’art. 59 il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre la risoluzione anticipata del contratto di cui al comma 2 sulla base di un giudizio sfavorevole dell’attività svolta e dei risultati raggiunti e nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale e individuale.

5. Il regolamento determina il numero dei dirigenti esterni.

Art. 63

(Direzione di aree funzionali)

abrogato

Art. 64

(Conferenza permanente dei dirigenti)

1. E’ istituita la conferenza dei dirigenti quale organo consultivo nelle questioni e nei problemi relativi al ruolo e alla funzione dei dirigenti. Compiti e modalità di funzionamento sono determinati dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 65

(Collaborazioni esterne)

1. Il comune può stipulare convenzioni esterne con soggetti dotati di elevata professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati, quando non possa farvi fronte con il personale in servizio, per tempo limitato e compenso definito.

Capo IV

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 66

(Il segretario generale)

1. Il segretario generale dipende funzionalmente dal sindaco, che può impartirgli direttive. Il potere di direzione spetta altresì al presidente del consiglio comunale con riferimento alle funzioni che il segretario generale esercita in rapporto all’organizzazione e all’attività del consiglio e delle sue articolazioni e strutture.

2. Accerta la completezza dell’istruttoria delle proposte di deliberazione; partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta con funzioni di assistenza.

3. Il segretario generale esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazioni del consiglio comunale quando ne sia richiesto dal presidente o dal sindaco o da un quinto dei consiglieri. Lo stesso parere è formulato, a richiesta del sindaco, sulle proposte di deliberazioni della giunta. Inoltre svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il segretario generale è competente a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa e ad autenticare le sottoscrizioni delle scritture private in cui sia parte il comune nonché gli atti unilaterali a favore del comune.

5. Quando si debbano coprire vacanze di posti appartenenti a più direzioni, il segretario generale, a richiesta del sindaco, presiede le commissioni di concorso per dirigenti.

6. La posizione giuridica ed economica del segretario generale è disciplinata dalla legge e dal contratto collettivo.

7. Quando sia nominato il direttore generale le funzioni del segretario generale sono quelle definite nel presente articolo compatibilmente con quanto stabilito nell’art. 67 bis e fatte salve le competenze assegnategli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal sindaco.

Art. 67

(I vicesegretari generali)

1. I vice segretari generali coadiuvano il segretario generale nell’esercizio delle proprie funzioni.

2. Il vicesegretario generale vicario lo sostituisce nel caso di vacanza, assenza o impedimento.

3. L’organico del comune di Genova comprende tre vicesegretari generali che coadiuvano il segretario generale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Capo V

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 67 bis

(Il Direttore Generale)

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale che ne fissa la retribuzione, può nominare un direttore generale di propria fiducia.

2.Il direttore generale è responsabile del raggiungimento dei risultati da parte della struttura organizzativa dell’ente. A questo fine il direttore generale:

a) predispone, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal sindaco o dalla giunta, sentito il comitato di direzione, il piano dettagliato degli obiettivi;

b) propone il programma pluriennale e annuale di utilizzazione delle risorse umane;

c) propone alla giunta il piano esecutivo di gestione.

3. Il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti a lui attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, si avvale delle competenti direzioni e delle unità organizzative.

4. Al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle rispettive attività, tutti i dirigenti dell’ente, tranne i vicesegretari e i dirigenti assegnati al segretario generale per coadiuvarlo nelle sue funzioni.

5. Il direttore generale cura il collegamento e il razionale coordinamento delle funzioni ed attività delle direzioni. Consulta il segretario generale sui problemi di fattibilità giuridica.

TITOLO VIII

SERVIZI ED AZIENDE

Art. 68

(Servizi pubblici comunali)

1. I servizi pubblici gestiti dal comune hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La loro erogazione deve essere uniformata progressivamente a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza.

3.Il comune provvede alla gestione di tali servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, allorché si tratti di servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune. Il comune può altresì partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche a capitale minoritario, per la gestione dei servizi;

e) a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

f) a mezzo di convenzioni o altre forme associative con enti;

g) a mezzo delle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

h) in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Per la gestione dei servizi pubblici il comune prevede appositi regolamenti che devono, tra l’altro, individuare idonei strumenti per la valutazione della qualità dei servizi, le procedure di reclamo, l’informazione degli utenti, l’irrogazione delle sanzioni.

4. Le tariffe dei servizi pubblici devono tendenzialmente essere improntate a criteri di economicità, tenuto conto della natura imprenditoriale della gestione, salvi naturalmente i limiti posti dalla normativa vigente e salva la facoltà di particolari disposizioni a favore di determinate categorie.

5. Può essere istituita l’Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Genova, organismo indipendente dotato di piena autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale con funzioni propositive, consultive e di vigilanza su tutti i servizi pubblici svolti sul territorio comunale.

La composizione ed il finanziamento dell’Autorità sono deliberati dal Consiglio Comunale che ne nomina i componenti.

Art. 69

(Forme associative e di collaborazione)

1. Il comune può adottare forme associative per la gestione dei servizi pubblici.

1.Tali forme sono:

a) le convenzioni;

b) i consorzi;

c) gli accordi di programma;

d) l’unione di comuni.

Art. 70

(Convenzioni)

1. Il comune e le sue aziende possono stipulare con altri enti locali apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Art. 71

(Consorzi)

1. Il comune può costituire con altri enti pubblici consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. Nei casi previsti dalla legge il comune può altresì costituire consorzi cui partecipino anche soggetti privati.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

4. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

5. L’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Sono organi del consorzio il consiglio di amministrazione, l’assemblea e il presidente.

Art. 72

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

3. Quando comporti variazione degli strumenti urbanistici vigenti l’accordo di programma deve essere autorizzato o ratificato dal consiglio comunale in conformità e nel termine previsto dalla legge.

Art. 73

(Unione di comuni)

1. Il comune, nei casi previsti dalla legge, promuove la costituzione di una unione di comuni per l’esercizio di una pluralità di servizi.

2. L’atto costitutivo e il regolamento sono approvati secondo le disposizioni di legge.

Art. 74

(Aziende speciali)

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed ordinati sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Esse informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa la stipulazione di accordi intesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi, nonchè l’integrale copertura dei costi da parte dei soggetti fruitori del servizio.

Art. 75

(Struttura delle aziende speciali)

1. Lo statuto delle aziende speciali e gli appositi regolamenti ne disciplinano la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private e per uffici o incarichi ricoperti.

4. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

Art. 76

(Poteri del comune sulle aziende speciali)

1. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e adotta per l’azienda gli indirizzi.

2. Il bilancio annuale e pluriennale, il programma, il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra comune e azienda speciale, il conto consuntivo e il bilancio d’esercizio delle aziende speciali sono approvati dal consiglio comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all’approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del comune.

3. Il consiglio comunale esercita la vigilanza e determina annualmente le complessive misure finanziarie a favore dell’azienda nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi quando ciò sia previsto dalla legge.

Art. 77

(Forme giuridiche dell’attività delle aziende speciali)

1. Le aziende speciali possono svolgere la loro attività direttamente o, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, avvalendosi di società di capitali all’uopo costituite, di cui conservino il controllo.

2. Tali società possono avere ad oggetto singoli settori o rami dell’azienda speciale o ancora attività complementari a quelle proprie dell’azienda speciale.

3. Su proposta della giunta, il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nei limiti della normativa vigente, la trasformazione delle aziende speciali o di loro settori in società per azioni o in società a responsabilità limitata.

Art. 78

(Gestione dei servizi pubblici locali a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata, anche senza vincolo della proprietà maggioritaria, con altri enti pubblici locali e soggetti privati, con l’osservanza dei criteri direttivi desunti dalla normativa vigente.

2. Lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto delle società di cui al comma precedente sono sottoposti all’approvazione del consiglio comunale. L’atto costitutivo e lo statuto devono comunque assicurare la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. A tale fine il comune indica i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I consiglieri e gli assessori comunali possono essere nominati, quali rappresentanti del comune, negli organi di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione del comune.

3. Il comune, nella persona del sindaco o di un assessore o di un consigliere o di un dirigente appositamente delegato, partecipa all’assemblea degli azionisti nella società per azioni. Il sindaco o il suo delegato, al fine di garantire il necessario controllo sui livelli di efficacia della società per azioni e le possibili compatibilità tra interessi della collettività ed interessi della società per azioni, definisce, insieme ai rappresentanti del comune negli organi di amministrazione della società per azioni, gli obiettivi strategico-politici.

4. Nel caso in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano designare o nominare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in Enti, Istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, tra i nominati, è opportuna l’equilibrata presenza di uomini e di donne.

Art. 79

(Partecipazione ad attività economiche)

1. Il comune può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi di diritto comune.

Art. 80

(Istituzioni)

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione detta indirizzi generali all’istituzione, delibera nell’ambito delle finalità e degli indirizzi indicati dal consiglio comunale, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, i programmi settoriali e generali, approva il conto consuntivo.

5. Il bilancio pluriennale e annuale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all’approvazione del consiglio comunale.

6. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’istituzione, considerando gli interessi degli utenti.

TITOLO IX

CONTABILITA’ E PATRIMONIO

Art. 81

(Finanza e contabilità)

1. Il comune si attiene per la gestione finanziaria e contabile alle norme fissate con leggi dello Stato. Esercita con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali.

2. Il regolamento di contabilità prevede l’introduzione della contabilità economica, sotto il profilo previsionale, gestionale e di controllo al fine di pervenire alla efficiente gestione delle risorse.

Art. 82

(Mutui e obbligazioni)

1. Il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati l’assunzione di mutui che non siano già previsti in atti fondamentali da esso adottati e l’emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 83

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I revisori sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti, e nell’albo dei ragionieri. Almeno due dei componenti il collegio devono comunque essere iscritti nel registro dei revisori contabili. A tal fine, risultano comunque eletti i due iscritti nel registro predetto che hanno conseguito il maggior numero di voti.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo per gravi motivi, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

5. In caso di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di uno o più revisori, il consiglio comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni. In caso di dimissioni, i trenta giorni decorrono dalla data in cui queste sono comunicate per iscritto al sindaco.

6. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo in ordine alla gestione finanziaria e contabile;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione finanziaria ed economica dell’ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) redige la relazione al bilancio preventivo, nonché una relazione trimestrale sulla gestione economica e patrimoniale dell’ente che invia al consiglio;

e) provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, all’esame degli atti relativi alla gestione del comune e delle istituzioni, sotto i profili amministrativo, contabile, finanziario e fiscale;

f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

7. Il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono senza indugio al consiglio comunale.

9. I compensi dei revisori sono determinati con delibera del consiglio.

Art. 84

(Incompatibilità)

1.Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:

a) i consiglieri comunali;

b) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei dirigenti;

c) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il comune e con enti ed istituzioni dipendenti dal comune;

d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e o servizi comunali;

e) coloro che hanno liti pendenti con il comune o con enti o con istituzioni dipendenti dal comune;

f) i dipendenti della regione, i componenti del comitato regionale di controllo, i dipendenti della provincia e delle comunità montane della Liguria.

Art. 85

(Controllo di gestione)

1. E’ istituito l’ufficio per il controllo interno di gestione, alle dirette dipendenze del direttore generale o, in mancanza, del segretario generale.

2. E’ competenza dell’ufficio verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza, ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha ad oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del comune, delle aziende speciali, nonchè per quanto consentito dalla vigente normativa delle società controllate o partecipate dal comune.

3. L’ufficio svolge altresì analoga analisi della qualità dei servizi erogati in esecuzione dei contratti di servizio e del rispetto delle obbligazioni assunte anche in rapporto alle carte dei servizi adottate.

4. L’ufficio redige rapporti periodici, che sono sottoposti all’attenzione del sindaco, della giunta, del presidente del consiglio comunale e dei gruppi consiliari. Detti rapporti sono portati altresì a conoscenza dei dirigenti al fine della adozione di eventuali conseguenti misure correttive.

Art. 86

(Patrimonio)

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare del comune deve essere inventariato a norma di legge.

2. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve informarsi a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento. A tal fine il comune può costituire società di capitali con persone fisiche o giuridiche dotate di qualificazione professionale e di riconosciuta onorabilità.

3. I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati ove non assicurino il conseguimento di obbiettivi rilevanti per l’ente, al fine di consentire il migliore impiego delle risorse.

4. Le modalità di gestione delle singole categorie di beni sono stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 87

(Contratti)

1. Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente in modo da assicurare la trasparenza e la parità di condizioni dei soggetti interessati sia nei procedimenti aperti sia in quelli ristretti, come pure nelle procedure negoziate eccezionali.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Art. 88

(Revisione dei regolamenti)

1. La revisione dei regolamenti conseguenti alla revisione del presente statuto è effettuata non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della revisione statutaria.

ART . 89

(Verifica prima applicazione)

ABROGATO

ART. 90

(La città metropolitana)

La civica amministrazione assume l’iniziativa per la costituzione della città metropolitana secondo quanto disposto dal capo VI della legge 8.6.1990 n. 142, come modificato dalla legge 3.8.1999 n. 265.

 

Segreteria Organi Istituzionali