ITALIA OGGI 27.10.00

 

STATO CIVILE/ tutte le novità del regolamento di riforma

ATTI DEL COMUNE, ARRIVA L’ARCHIVIO UNICO E ON LINE

 

Di LUIGI OLIVERI

 

Stato civile alla svolta. Il governo ha approvato in via definitiva il 18/10/2000 il regolamento di riforma dell'ordinamento dello stato civile, che rappresenta un altro fondamentale passaggio nel percorso di riforma della pubblica amministrazione e di semplificazione, impostato dal ministro della funzione pubblica Franco Bassanini.

Ecco le principali novità.

Semplificazione.

Gli uffici di stato civile dovranno modernizzare la propria attività applicando alcuni dei capisaldi delle riforme della pubblica amministrazione. L'ufficiale di stato civile, in particolare, è responsabile di questo mutamento di prospettiva delle sue funzioni. È chiamato, pertanto, a formare, archiviare e conservare i dati secondo le disposizioni previste dal decreto sull'informatizzazione. Inoltre, provvederà a trasmettere alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta tutti gli estratti e i certificati riguardanti lo stato civile, i quali saranno esenti da qualsiasi spesa, così come provvederà al rilascio ai cittadini dei certificati e degli estratti, nonché delle copie conformi dei documenti depositati nell'ufficio.

L'ufficiale è chiamato in particolare a verificare, per conto delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, la veridicità delle informazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dai cittadini.

Ufficiale di stato civile.

L'ufficiale di stato civile nei comuni è il sindaco, nella veste di ufficiale di governo. Il sindaco può, comunque, delegare le funzioni ai dipendenti comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al segretario comunale, ai presidenti di circoscrizione o, infine, a un consigliere comunale che esercita le funzioni di ufficiale di stato civile nei quartieri o nelle frazioni. Può anche conferire specifiche deleghe agli assessori, ai consiglieri comunali e ai cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

La delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale di stato civile, come precisa opportunamente l'articolo 2, comma 1, del decreto.

Quando la delega è rivolta al dipendente a tempo indeterminato o al segretario comunale, essa può riguardare tutte o alcune delle funzioni di ufficiale di stato civile, non richiede accettazione e produce i suoi effetti finché non venga eventualmente revocata.

Gli altri soggetti, invece, sono tenuti ad accettare espressamente la delega conferita. I dipendenti comunali a tempo indeterminato possono esercitare le funzioni delegate di ufficiale di stato civile purché abbiano superato un corso di formazione, organizzato sulla base di un decreto del ministro dell'interno da adottare sentita l'Anci e l'Anusca.

La giunta comunale può deliberare di istituire anche più uffici separati di stato civile: in tal caso la deliberazione va comunicata al prefetto.

Atti di stato civile.

Vengono mantenute in generale le particolari cautele e formalità richieste per la corretta emissione e conservazione nei registri.

Gli atti dello stato civile, oltre a quanto prescritto da altre particolari disposizioni, devono contenere l'indicazione del comune, del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui sono formati.

Debbono, inoltre, riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti nonché i documenti presentati dagli interessati.

Un dm indicherà le formule e le modalità sulla base delle quali redigere gli atti dello stato civile. Le disposizioni del decreto attuativo entreranno in vigore contestualmente a quelle contenute nel dpcm relativo all'informatizzazione degli archivi.

La firma dell'ufficiale di stato civile va apposta in fondo al documento e ne rappresenta la chiusura: pertanto, successivamente alla firma da parte dell'ufficiale, gli atti non possono subire variazioni.

Atti di nascita.

Competente alla formazione degli atti di nascita, matrimonio e morte è il comune nel quale avvengono detti avvenimenti. Il nuovo ordinamento consente, tuttavia, come per l'atto di nascita, che essi vengano formati in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto. In questo caso dovrà essere specificata l'indicazione del luogo ove l'evento si è verificato.

Matrimonio.

Per le pubblicazioni di matrimonio, basterà la richiesta, con l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli sposi, luogo di loro residenza, la loro libertà di stato, l'eventuale esistenza di un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve limitarsi a verificare l'esattezza delle dichiarazioni, acquisendo d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Informatizzazione.

Arriva l'archivio unico informatico degli atti formati dal comune o comunque relativi alla cittadinanza. alla nascita ai matrimoni e alla morte.

Il ministero dell'interno proporrà al presidente del consiglio dei ministri un decreto, da approvare entro 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento sulla G. U., nel quale sono contenute le specifiche tecniche e le modalità operative per la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'archivio informatico.

Il decreto attuativo dovrà attenersi a una serie di criteri, disposti dall'articolo 10 del regolamento d i riforma dello Stato civile.

La formazione degli atti su base informatica e la relativa conservazione dei dati dovranno essere consentite sia nel luogo in cui sono formati gli atti sia nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono.

I sistemi dovranno, ovviamente, garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, oltre a prevedere la possibilità della loro rettificazione e annotazione.

Punto di forza dell'informatizzazione sarà la trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione, con sistemi che assicurino la verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi.

L'informatizzazione e il passaggio al nuovo sistema, comunque, non dovranno essere immediati; il decreto attuativo, infatti, deve prevedere una fase preliminare di sperimentazione.