I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 1

 
 
 

PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

 
 
                 

 

 

STATUTO

DELLA

PROVINCIA DI PADOVA

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                 

Approvato con D.C.P. in data 17.5.2000 n. 15 di reg.

 

STATUTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

 

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Principi

La Provincia di Padova rappresenta la comunità provinciale di cui è l’interprete istituzionale, ne afferma l’autonomia, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La Provincia opera per mantenere e valorizzare le peculiarità della comunità provinciale nel suo territorio, ispirandosi nella sua azione ai principi del pluralismo, del rispetto e della tolleranza di tutte le convinzioni politiche, ideologiche e religiose e della pacifica convivenza tra le genti, promuovendo una cultura di pace.

La Provincia considera il proprio territorio bene primario della comunità provinciale da salvaguardare e valorizzare in tutte le sue specificità ed opera per tutelare l’ambiente naturale.

La Provincia assume iniziative ed utilizza tutti gli strumenti utili a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ed a promuovere azioni positive per garantire pari opportunità a tutti i cittadini.

La Provincia valorizza i diritti innati della persona umana nelle sue forme di espressione, principalmente la famiglia, le istituzioni educative ed il lavoro, ed opera per una crescita culturale dei cittadini attraverso la formazione e l’educazione alla democrazia.

La Provincia valorizza il lavoro come strumento di crescita umana ed economica della comunità provinciale, in un contesto produttivo ed economico sostenibile, ed assicura la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata in un regime di democrazia, di libertà e di giustizia.

Art. 2

Finalità

La Provincia di Padova, nel suo ruolo di Ente intermedio tra il Comune e la Regione, esplica la propria azione e svolge le funzioni conferitele dallo Stato e dalla Regione, nel rispetto della Costituzione e in ossequio ai principi richiamati nell’articolo precedente ed a quello di sussidiarietà.

L’attività amministrativa si sviluppa in tutte le materie nelle quali l’intervento provinciale può concorrere, ricercando la collaborazione con i Comuni, al soddisfacimento degli interessi generali della comunità provinciale.

L’azione della Provincia di Padova è finalizzata in particolare a:

  1. applicare il principio della parità tra donna ed uomo, promovendo iniziative intese a diffondere la cultura di pari opportunità e incentivando in tal senso le azioni positive;
  2. creare e rinsaldare i rapporti di cooperazione e dialogo con le altre comunità, ispirandosi agli ideali di solidarietà e di tolleranza, sostenendo l’associazionismo, la cooperazione ed il volontariato come strumenti coadiuvanti la crescita individuale e sociale dei componenti la comunità provinciale;
  3. operare per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio provinciale in tutte le sue peculiarità e promuovere uno sviluppo economico sostenibile che contemperi il progresso umano ed il rispetto dell’ambiente naturale superando gli squilibri tra le diverse aree;
  4. agire in materia di programmazione urbanistica e lavori pubblici compatibilmente con la necessità di tutela del territorio;
  5. contribuire a garantire e sostenere come prioritaria la qualità della vita realizzando un sistema globale integrato di sicurezza sociale capace di affrontare ogni forma di disagio sociale;
  6. partecipare allo sviluppo della comunità veneta promuovendo o aderendo ad iniziative tendenti alla integrazione dei servizi comunali e provinciali nell’ambito della programmazione regionale;
  7. favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica secondo le affermazioni della Carta Europea delle Autonomie Locali, assicurando, tra l’altro, il diritto alla informazione."

Art. 3

Metodi

La Provincia di Padova pone a fondamento della propria azione amministrativa i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, di programmazione, di verifica e di controllo dei risultati, di efficienza, di economicità, di pubblicità, di trasparenza, di efficacia, di decentramento degli uffici.

Art. 4

Decentramento

Il territorio della Provincia di Padova, previa consultazione dei Comuni, può essere suddiviso in circondari, quali strumenti di decentramento di uffici e di servizi e di partecipazione dei cittadini.

Il Consiglio Provinciale delibera tale suddivisione, individuando gli uffici e i servizi, nonché il relativo accordo con gli organismi di partecipazione istituiti nel territorio.

Il Consiglio Provinciale può individuare, utilizzando gli istituti giuridici previsti dalla legge, altre forme di decentramento e di assegnazione delle funzioni.

Art. 5

Stemma e gonfalone della Provincia di Padova

La Provincia di Padova ha come propri segni distintivi uno stemma e un gonfalone, quali risultano nell’atto originale di concessione. Eventuali variazioni concesse con decreto del Presidente della Repubblica non comportano la revisione dello Statuto. L’uso dei simboli propri della Provincia di Padova è disciplinato da apposito regolamento.

Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia di Padova, da portare a tracolla.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 6

Natura giuridica, competenza e funzionamento del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale rappresenta l’intera comunità provinciale. Concorre alla deliberazione dell’indirizzo politico-amministrativo della Provincia di Padova ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Provinciale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.

Esso è dotato di autonomia organizzativa, funzionale ed economica.

Al Consiglio Provinciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è assegnata una dotazione di personale, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione degli uffici.

Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati, computandosi a tal fine anche il Presidente della Provincia.

Art. 7

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio Provinciale

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Provinciale sono eletti dal Consiglio Provinciale con separate votazioni, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati, computandosi a tal fine anche il Presidente della Provincia, nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Vice-Presidente del Consiglio Provinciale sostituisce il Presidente del Consiglio Provinciale in caso di assenza o di impedimento di questi. In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente del Consiglio Provinciale, le funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale sono esercitate dal Consigliere Provinciale che ha riportato il più alto quoziente elettorale.

Art. 8

Competenze del Presidente del Consiglio Provinciale

Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l’intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto, garantendo nei modi stabiliti dal regolamento una adeguata e preventiva informazione a tutti i Consiglieri Provinciali e ai Capigruppo sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale.

Le istanze, le petizioni, le proposte popolari, le comunicazioni del Prefetto, del Comitato Regionale di Controllo e le relazioni del Difensore Civico sono trasmesse in copia al Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 9

Rapporti del Consiglio Provinciale con la Giunta Provinciale e il Presidente della Provincia

Nella prima seduta, dopo le elezioni, il Consiglio Provinciale procede alla convalida degli eletti, nelle forme stabilite dalla legge. Nella medesima seduta, il Presidente della Provincia presenta la Giunta Provinciale al Consiglio Provinciale.

Entro trenta giorni dalla presentazione della Giunta Provinciale al Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia illustra al medesimo le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tali linee programmatiche si intendono vincolanti per la Giunta Provinciale solo nelle parti approvate dal Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale procede alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche entro il trenta settembre di ogni anno.

Art. 10

Deliberazioni consiliari

Ciascuna deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Provinciale deve essere concretata in una proposta di deliberazione, corredata da pareri nei casi previsti dalla legge.

Hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione consiliare:

  1. il Presidente della Provincia;
  2. ciascun Consigliere Provinciale;
  3. almeno mille cittadini elettori della provincia;
  4. ciascuna Consulta Provinciale;
  5. le Associazioni iscritte al Registro, in numero e con le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione al Registro provinciale delle libere forme associative, delle cooperative sociali e delle fondazioni.

Il regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di presentazione e il percorso istruttorio delle proposte di deliberazione consiliare.

Art. 11

Sedute consiliari

Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Nell’avviso di prima convocazione deve essere inserita anche la data della seconda convocazione.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

In seconda convocazione il Consiglio Provinciale può deliberare se risulta presente un terzo dei Consiglieri Provinciali assegnati ai sensi del comma precedente.

Art. 12

Convocazione del Consiglio Provinciale

La convocazione del Consiglio Provinciale e le relative modalità sono stabilite dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia, dalle istituzioni, dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia e dalle società da questa controllate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Provinciale. Hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti.

Il regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti e, inoltre, la facoltà, da parte di ogni singolo Consigliere Provinciale, di avvalersi della collaborazione della struttura della Provincia.

I Consiglieri Provinciali, tramite il Presidente del Consiglio Provinciale, possono invitare i Dirigenti dell’Ente a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari per riferire in ordine a specifici argomenti.

Su richiesta di almeno sette Consiglieri Provinciali, i Revisori dei Conti devono relazionare sulla attività dagli stessi svolta.

I Consiglieri Provinciali hanno la facoltà di scegliere tra gettone di presenza ed indennità di funzione secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.

I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto d’ufficio e debbono astenersi dal prendere parte alle sedute nei casi specificati dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire, salvo giustificato motivo, alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali facciano parte.

I Consiglieri Provinciali che non intervengono alle sedute del Consiglio Provinciale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, accertata l’assenza maturata da parte del Consigliere Provinciale interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Il Consigliere Provinciale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio Provinciale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data della comunicazione.

Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Provinciale esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere Provinciale interessato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale sono regolate dalla legge.

Art. 15

Gruppi consiliari. Conferenza dei Capigruppo

I Consiglieri Provinciali si costituiscono in gruppi secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio Provinciale, che ne stabilisce le modalità di funzionamento; i Consiglieri Provinciali dispongono di spazi e di mezzi idonei per l’esercizio delle funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la loro consistenza numerica.

Ogni gruppo comunica al Presidente del Consiglio Provinciale il nominativo del Capogruppo. Sino a quando il gruppo non comunica il nome del Capogruppo si ritiene tale il Consigliere Provinciale che, tra gli appartenenti al gruppo stesso, ha riportato il maggior quoziente elettorale.

Tutti i Capigruppo danno luogo alla Conferenza dei Capigruppo, che viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale.

Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite con il regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 16

Commissioni Consiliari Permanenti

Il Consiglio Provinciale istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari Permanenti, che concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio Provinciale, allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio Provinciale.

Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono funzioni consultive.

Il regolamento del Consiglio Provinciale stabilisce le norme relative al numero delle Commissioni Consiliari Permanenti, alla loro composizione, al loro funzionamento, alla loro competenza per materia, alle modalità di voto. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti non sono segrete. Il regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità per rendere effettiva la pubblicità delle stesse e i casi di ricorso alla seduta segreta.

E’ istituita la Commissione di vigilanza e di controllo, con i poteri e i limiti fissati dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Le Commissioni Consiliari Permanenti esaminano preventivamente, nell’ambito delle materie di propria competenza, gli argomenti da sottoporre al Consiglio Provinciale.

Non può essere opposto il segreto d’ufficio dal Presidente della Provincia e dagli Enti ed istituzioni dipendenti dalla Provincia alle richieste delle Commissioni Consiliari Permanenti tese ad ottenere, relativamente alle materie di propria competenza, informazioni, dati, atti e audizioni di amministratori e dirigenti sulla relativa attività amministrativa e contabile e sullo stato di attuazione delle deliberazioni, salvo che la legge non disponga diversamente.

Art. 17

Commissioni Consiliari Speciali

II Consiglio Provinciale può deliberare di istituire, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati:

  1. Commissione Consiliare per la revisione dello Statuto e la redazione o revisione dei regolamenti provinciali;
  2. Commissione Consiliare per la realizzazione delle pari opportunità uomo/donna;
  3. Commissioni Consiliari Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio Provinciale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività della Provincia.

La regolamentazione delle attività, la composizione delle predette commissioni, le modalità, le nomine, i poteri e i mezzi per operare, nonché l’eventuale termine per la conclusione dei lavori affidati, sono fissati con la deliberazione consiliare d’istituzione.

Art. 18

Attività ispettiva dei Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali nell’esercizio delle loro funzioni di controllo, presentano, per iscritto, interrogazioni, interpellanze od altre istanze di sindacato ispettivo.

A tali istanze il Presidente della Provincia, o gli Assessori Provinciali a tal fine delegati, rispondono entro trenta giorni.

I1 regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di presentazione delle istanze e delle relative risposte.

CAPO II

LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 19

Composizione della Giunta Provinciale

La Giunta Provinciale si compone del Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero massimo di dodici Assessori Provinciali.

Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta Provinciale, tra i quali un Vice-Presidente della Provincia, e ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti.

Art. 20

Competenze della Giunta Provinciale

Gli Assessori Provinciali collaborano con il Presidente della Provincia nell’amministrazione della Provincia. La Giunta Provinciale opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta Provinciale esercita le funzioni ed adotta gli atti che, per legge e per regolamento, non sono riservati al Consiglio Provinciale, al Presidente della Provincia, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti.

La Giunta Provinciale svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Provinciale, al quale riferisce annualmente sulla propria attività di attuazione degli indirizzi generali.

Spetta alla Giunta Provinciale esprimere i pareri richiesti dalla legge in ordine a piani che altri enti devono adottare.

La Giunta Provinciale delibera i progetti predisposti sulla base di piani o programmi adottati dal Consiglio Provinciale.

Art. 21

Funzionamento della Giunta Provinciale

La Giunta Provinciale organizza la propria attività per garantire al Consiglio Provinciale una costante informazione sulla medesima e l’esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 22

Cessazione dei singoli Assessori Provinciali

Le dimissioni dei singoli Assessori Provinciali hanno effetto dal momento della protocollazione.

Esse sono indirizzate al Presidente della Provincia, che le comunica al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva all’evento.

I singoli Assessori Provinciali decadono nelle ipotesi previste dalla legge.

Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori Provinciali dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.

Alla sostituzione dei singoli Assessori Provinciali dimissionari, revocati, rimossi, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Presidente della Provincia entro venti giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Tale surroga è comunicata al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alla nomina.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 23

Elezione e durata in carica del Presidente della Provincia

L’elezione, l’entrata in carica, la durata del mandato, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico del Presidente della Provincia sono regolati dalla legge.

Il Presidente della Provincia cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e approvazione della mozione di sfiducia, presentata nelle forme previste dalla legge da almeno due quinti dei Consiglieri Provinciali assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

Le dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia producono le conseguenze previste dalla legge. Esse devono essere presentate al Consiglio Provinciale per il tramite del Presidente del Consiglio Provinciale e diventano irrevocabili ed efficaci trascorsi venti giorni dalla loro protocollazione.

Le altre cause di cessazione di cui al secondo comma producono effetto immediato.

Art. 24

Competenze del Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante della Provincia di Padova.

Il Presidente della Provincia esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.

Art. 25

Vice-Presidente della Provincia

Il Vice-Presidente della Provincia sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, sino alle nuove elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice-Presidente della Provincia.

In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono esercitate dall’Assessore Provinciale anziano.

L’anzianità dell’Assessore Provinciale è determinata dalla nomina e, a parità di anzianità di nomina, dall’età.

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26

Principi di ordinamento

L’attività della Provincia di Padova si informa al principio della distinzione tra attività di indirizzo e di controllo, propria degli organi di direzione politica, e attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. L’adozione di atti di rilevanza interna ed esterna è attribuita al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti.

Gli uffici e i servizi sono organizzati in coordinazione tra loro secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa ed il buon andamento dell’amministrazione. Il modello organizzativo cui gli uffici improntano la loro attività è il lavoro per progetti.

Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti, assicurando imparzialità, trasparenza e facilità di accesso.

Al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti, si rispetterà nell’organizzazione dei servizi e degli uffici, il criterio delle pari opportunità, promuovendo, là dove possibile, azioni positive.

Art. 27

Organizzazione degli uffici

Il Consiglio Provinciale fissa i criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, previa informazione alle Organizzazioni sindacali.

La Giunta Provinciale, nel rispetto di quei criteri, determina con regolamenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 28

Segretario e Vice-Segretario Generale

La Provincia di Padova ha un Segretario Generale, che svolge le funzioni stabilite dalla legge e i compiti eventualmente conferitegli dal Presidente della Provincia e dai regolamenti provinciali.

Le funzioni di Vice-Segretario Generale possono essere attribuite dal Presidente della Provincia, con incarico a tempo determinato e revocabile, su proposta del Segretario Generale, ad un Dirigente dell’Ente, nel rispetto del regolamento sull’organizzazione degli uffici.

Il Vice-Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza della sede.

Art. 29

Funzioni di direzione generale

La Giunta Provinciale può prevedere, nei regolamenti sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, le funzioni di direzione generale.

Le funzioni di direzione generale possono essere attribuite al Segretario Generale o ad altro soggetto in possesso di adeguata professionalità.

La figura del Direttore Generale non è computata nella dotazione organica dell’Ente.

Art. 30

Dirigenti

Le funzioni dei Dirigenti e degli esperti ad alta specializzazione, nonché le motivazioni, le modalità per il conferimento dell’incarico, i requisiti minimi per l’accesso, il rinnovo dell’incarico, i casi di interruzione del rapporto e la retribuzione, comunque non superiore a quella della massima qualifica dirigenziale, sono stabiliti dai regolamenti sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Responsabilità di gestione

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo – contabile e disciplinare, i Dirigenti sono responsabili, nei modi previsti dalla legge, dei risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, nonché del mancato raggiungimento degli obbiettivi.

La valutazione delle posizioni e del risultato dell’attività dei dirigenti avviene secondo le modalità stabilite dai regolamenti sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV - CONTABILITA’ E CONTROLLI

Art. 32

Funzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, in autonomia e con la diligenza del mandatario.

I Revisori svolgono attività di collaborazione con il Consiglio Provinciale.

Per lo svolgimento delle funzioni, nonché per la retribuzione dell’incarico, si rinvia al regolamento di contabilità.

Art. 33

Denunce per fatti di gestione da parte dei Consiglieri Provinciali

Il Collegio dei Revisori, qualora riceva da un Consigliere Provinciale la denuncia di fatti ritenuti censurabili afferenti alla gestione dell’Ente, ne accerta la fondatezza e le implicazioni contabili e ne riferisce in sede di relazione periodica al Consiglio Provinciale.

Il Collegio dei Revisori, quando la denuncia provenga da almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali e sia congruamente documentata, deve provvedere ad eseguire i necessari accertamenti e riferirne al Consiglio Provinciale, motivando eventuali ritardi.

Art. 34

Controlli di gestione

I controlli di gestione sono compiuti nelle forme previste dal regolamento di contabilità.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35

Istituzione e funzioni del Difensore Civico

Il Difensore Civico svolge le funzioni previste dalla legge.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia di Padova.

Art. 36

Elezione e durata in carica del Difensore Civico

I requisiti e le modalità per l’elezione a Difensore Civico sono stabiliti dal regolamento per il Difensore Civico.

Egli dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto, opera in regime di prorogatio nei limiti previsti dal relativo regolamento ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 37

Rapporti con il Consiglio Provinciale

I rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Provinciale e le Commissioni Consiliari sono disciplinati dal relativo regolamento.

Il Difensore Civico invia relazione annuale al Consiglio Provinciale sull’attività svolta.

Art. 38

Revoca e compenso del Difensore Civico

Il Difensore Civico può essere revocato nelle ipotesi e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

Il compenso del Difensore Civico è determinato dal Consiglio Provinciale secondo le modalità stabilite dal regolamento per il Difensore Civico.

Art. 39

Difensore Civico delle amministrazioni pubbliche della Provincia

Il Difensore Civico può esplicare le sue funzioni anche a favore dei Comuni della Provincia di Padova secondo le forme stabilite dal regolamento per il Difensore Civico.

Art. 40

Consulte e Comitati di consultazione

La partecipazione delle forze sociali, culturali ed economiche, all’attività amministrativa della Provincia di Padova avviene attraverso le Consulte.

Le Consulte svolgono attività propositiva e consultiva in relazione alle materie di competenza della Provincia di Padova nei modi stabiliti dal regolamento per la disciplina delle attività delle Consulte provinciali e dei Comitati di consultazione.

Vengono istituite distinte Consulte per le materie dell’ambiente, dell’economia, dell’istruzione, del settore sociale, della viabilità. Il Consiglio Provinciale può istituire ulteriori Consulte.

Al fine di favorire la partecipazione su specifici argomenti di rilevante interesse provinciale, possono essere di volta in volta istituiti appositi Comitati di consultazione.

Le modalità di composizione e di funzionamento delle Consulte e dei Comitati sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 41

Associazioni, Enti, Organismi ed altri soggetti

esprimenti interessi ed istanze di rilevanza sociale

Per le Associazioni, gli Enti, gli Organismi e gli altri soggetti esprimenti interessi ed istanze di rilevanza sociale, quali strumenti di partecipazione e di garanzia di un più vivo ed utile rapporto tra la comunità e la sua rappresentanza istituzionale, è istituito un Registro secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

I presupposti per l’iscrizione, per la cancellazione e per il rinnovo dell’iscrizione, nonché per la concessione di contributi ed altre utilità economiche, sono fissati da distinti regolamenti.

Art. 42

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico:

  1. offre servizi ai cittadini utenti ai fini della partecipazione, nonché informazioni sullo stato delle pratiche;
  2. provvede alla ricerca e alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all’amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza;
  3. predispone tutti gli strumenti validi al fine di informare e far conoscere agli utenti le normative, i servizi e la struttura dell’Ente.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è autorizzato a rilasciare copie autentiche di atti e di documenti amministrativi.

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico viene assegnato personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico viene dotato degli strumenti informatici idonei a fornire tutte le informazioni in tempo reale.

Art. 43

Partecipazione al procedimento amministrativo

La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive avviene nel rispetto delle norme in materia.

Art. 44

Accesso agli atti e alle informazioni

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività della Provincia di Padova e di favorirne lo svolgimento imparziale, sono garantiti, nelle forme stabilite da apposito regolamento, al cittadino, in forma singola o associata, l’accesso ai documenti amministrativi, a qualsiasi titolo detenuti dalla Provincia stessa, e alle informazioni di cui l’Ente è in possesso.

Art. 45

Istanze, petizioni, proposte

La Provincia di Padova riconosce ad ogni cittadino, in forma singola o associata, la facoltà di rivolgere all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

L’Amministrazione ha l’obbligo di esaminarle nei termini di legge e di far conoscere all’interessato la relativa decisione.

Il regolamento del Consiglio Provinciale stabilisce le modalità di presentazione e di esame delle medesime.

Art. 46

Consultazione

La Provincia di Padova può indire consultazioni intese ad acquisire dai cittadini, singoli o associati, elementi utili alle scelte di competenza provinciale.

La consultazione è diretta ai soggetti interessati alle specifiche proposte.

Le modalità di svolgimento della consultazione verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Provinciale.

Art. 47

Referendum

Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi riguardanti regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale e in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui all’articolo successivo.

Il referendum può essere richiesto:

  1. dal Consiglio Provinciale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati;
  2. da un quinto dei Consigli Comunali della provincia;
  3. da ventimila elettori della provincia.

La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all’esito degli stessi, il Consiglio Provinciale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

Un apposito regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell’ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 48

Limiti del referendum

Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamento del Consiglio Provinciale.

Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione di deliberazioni consiliari.

Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni.

Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall’attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49

Forme associative e di cooperazione

La Provincia di Padova favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti pubblici.

La Provincia di Padova promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e fra i Comuni, assumendo come metodo la loro consultazione.

La Provincia di Padova si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Art. 50

Conferenza dei Comuni

Per la realizzazione dei programmi e per la individuazione e la progettazione di opere di rilevante interesse provinciale nei settori di propria competenza, la Provincia di Padova si avvale della Conferenza dei Comuni, organo consultivo, costituito dai Comuni interessati.

La Conferenza dei Comuni fornisce ogni elemento utile in ordine alla individuazione dell’intervento e della sua localizzazione.

Il funzionamento della Conferenza dei Comuni è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI E PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA’

Art. 51

Servizi pubblici locali

La gestione dei servizi pubblici provinciali a rilevanza industriale avviene nelle forme prescritte dalla legge.

Con regolamenti consiliari sono individuati i servizi pubblici provinciali non aventi rilevanza industriale e, nel rispetto della legge, le modalità di esercizio degli stessi.

La scelta relativa ai servizi pubblici provinciali non aventi rilevanza industriale deve avvenire sulla base di valutazioni analitiche adeguatamente documentate, delle dimensioni e delle convenienze socio-economiche, ed in particolare:

  1. comparative di efficienza ed economicità della forma prescelta anche rispetto alle possibili forme di gestione;
  2. delle dimensioni e dell’ottimale ambito dello stesso servizio, con riguardo alle necessità della realtà sociale;
  3. delle interrelazioni e degli effetti del servizio sull’attività, sui servizi e sulle opere degli enti locali e degli altri enti pubblici.

Art. 52

Istituzione

La scelta dell’istituzione, quale modalità di gestione dei servizi pubblici provinciali a contenuto sociale, comporta la redazione di un apposito regolamento.

Il regolamento, in particolare, deve individuare l’ambito territoriale entro il quale l’istituzione può operare e gli indirizzi che essa deve rispettare, le modalità di conferimento del capitale di dotazione, di nomina e di revoca degli amministratori, di approvazione dei programmi, dei bilanci e del conto consuntivo, della verifica dei risultati della gestione.

Art. 53

Partecipazione in Enti e Società

La Provincia persegue i propri obiettivi e le proprie finalità anche attraverso Società ed Enti ai quali partecipa.

Nelle Società e negli Enti di cui sopra la Provincia designa, secondo le competenze degli organi deputati, i propri rappresentanti.

I rappresentanti della Provincia sono tenuti a relazionare con ricorrenza annuale sull’attività svolta in seno agli organi stessi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Disposizioni finali e transitorie

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura stabilita dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L’effetto abrogativo decorre dall’entrata in vigore del nuovo Statuto.

Il Consiglio Provinciale, entro un anno dall’approvazione del presente Statuto, approva i regolamenti previsti dallo Statuto stesso. Nelle materie demandate ai regolamenti provinciali, le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dall’entrata in vigore dello Statuto.

I regolamenti provinciali vigenti alla data della prima approvazione dello Statuto restano in vigore, in quanto compatibili, fino all’approvazione dei nuovi.