Italia Oggi, 30.9.00

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con il testo unico delle norme sulle autonomie

STATUTI DEGLI ENTI LOCALI AL RESTYLING

L’adeguamento dovrà essere completato entro il 10.2.2001

DI ACHILLE MACCAPANI

 

 

Entro il 10/2/2001, i comuni dovranno provvedere ad adeguare gli statuti al testo unico degli enti locali.

Passano ai dirigenti tutti i compiti relativi agli atti di gestione ed amministrazione, a partire dal 13/10/2000.

Aliquote Ici approvate dalle giunte, e non più dai consigli.

Sono queste alcune delle prime conseguenze derivanti dall'avvenuta pubblicazione del dlgs 18/8/2000 n. 267, recante il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, sul supplemento ordinario n.162 alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28/9/2000. Ma vediamo nel dettaglio alcune delle innovazioni e scadenze introdotte dal dlgs.

Adeguamento degli statuti.

Scatta una nuova fase di adeguamento degli statuti (e, conseguentemente, dei regolamenti di disciplina delle materie interessate) alle disposizioni del dlgs 267/2000.

Tale adeguamento dovrà essere effettuato entro il termine, ritenuto sollecitatorio, da parte della dottrina, del 10/2/2000.

Gli organi consiliari dovranno mettersi subito all'opera per disciplinare negli statuti, tra l'altro, le modalità di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio: ciò in quanto l'applicazione d'ufficio del principio della resistenza in giudizio, ad opera dei dirigenti, in attuazione del dlgs 80/98, ha comportato l'intervento ripetuto del giudice amministrativo che ha richiesto, a tali fini, la delibera di giunta.

Negli statuti dovranno essere inserite altresì le disposizioni relative allo stemma e al gonfalone.

Gli statuti dovranno essere redatti non più nell'ambito dei principi fissati dalla legge (art. 1, comma 1, legge 265/99), bensì dal solo dlgs 267/2000.

Competenze rafforzate ai dirigenti.

L'art. 107, comma 5, del dlgs 267/2000 precisa che, a partire dal 13/10/2000, le disposizioni che conferiscono agli organi elettivi l'adozione di atti di gestione, atti o provvedimenti amministrativi si intendono "nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

Uniche eccezioni: i compiti attribuiti al sindaco dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti, nonché nei servizi di competenza statale.

Pertanto il principio indicato nell'art. 45, comma 1, del dlgs 80/98 viene letteralmente mutuato nell'ordinamento degli enti locali, alfine di indicare in modo inequivocabile l'obbligatorietà piena ed effettiva del principio di separazione tra indirizzo e gestione.

Oltretutto, il taglio netto agli atti di gestione che numerose giunte continuavano ad adottare, specialmente nei comuni piccoli, è confermato dall’articolo 107, comma 2, in base al quale gli organi di governo possono adottare solo gli atti "ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo".

I comuni privi della dirigenza dovranno necessariamente individuare i responsabili di area delle posizioni organizzative, ai sensi del ccnl 1998/2001, nonché affidare tali funzioni (in tutto o in parte) al segretario comunale.

Aliquote alle giunte.

Già a partire dalla fase che precede l'approvazione dei bilanci preventivi 2001, le aliquote Ici dovranno essere approvate solo dalle giunte, e non anche dai consigli.

L'art. 42, comma 2, lettera f), attribuisce agli organi consiliari la competenza in materia di "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote".

L'orientamento del legislatore, peraltro difforme rispetto a quello della giurisprudenza, è finalizzato a dare un taglio secco al fenomeno delle cosiddette doppie delibere (di giunta e consiglio), che la quasi totalità dei comuni era ormai costretta ad adottare in materia di aliquote Ici, al fine di evitare l'eventuale annullamento, da parte del giudice amministrativo.

Ordinamento concorsuale

Gli enti locali disporranno di un'ampia autonomia in materia di regolamentazione delle selezioni pubbliche per le assunzioni.

Ciò in quanto le disposizioni contenute nei relativi regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 4, sostituiscono la disciplina contenuta nel dpr 487/94; detto dpr si applicherà solo per le materie o parti di esse non espressamente disciplinate dal regolamento.

Tale regolamento dovrà comunque attenersi ai principi indicati nell'art. 36 del dlgs 29/93 (art. 89, comma 3) e, nei casi in cui alcune delle norme dello stesso dovessero violare. "l'unità dell'ordinamento> scatta l'annullamento straordinario, con apposito dpr (art. 138).

Variazioni di bilancio.

Sono completamente escluse dall'esame dei comitati regionali di controllo le delibere, approvate dalle giunte in via d'urgenza (art. 42, comma 4), delle variazioni di bilancio (art. 126, comma 1).

Ciò in quanto il legislatore attribuisce specificatamente agli organi regionali di controllo la competenza alla sottoposizione obbligatoria, da parte degli enti locali, delle "variazioni, adottate o ratificate dal consiglio", escludendo pertanto le variazioni adottate dalla giunta.

In tal modo, è stato recepito l'orientamento espresso dal ministero dell'interno con la circolare n. 25 dell'1/10/97. Pertanto, le delibere di giunta in materia di variazioni di bilancio, adottate a partire dal 13/10/2000, non si inviano più ai comitati regionali di controllo.

Tuttavia, a scopo cautelativo, le giunte possono comunque sottoporre tali delibere agli organi regionali (art. 127, comma 3).

Controllo delle giunte.

Sempre a partire dal 13/10/2000, le giunte comunali e provinciali potranno svolgere, di fatto, un ruolo di controllo sulla legittimità delle deliberazioni adottate dagli organi consiliari.

Ciò in quanto, come prevede l'art. 127, comma 3, le giunte potranno anche sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo "ogni altra deliberazione dell'ente", e dunque anche le delibere dei consigli.

 

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