Italia Oggi 12.1.01

ENTI LOCALI

Un ordinanza del tribunale di Genova estende le possibilità di esercizio della tutela cautelare

Strade, pagano le aziende speciali

Il danneggiato può agire direttamente contro l'ente gestore

DI FRANCESCO CARACCIOLO

E’ ammissibile l'esercizio della denuncia di danno temuto, in relazione agli allagamenti che hanno luogo in una strada pubblica in occasione di piogge, contro l'azienda speciale di servizi che gestisce la strada.

I proprietari degli edifici limitrofi danneggiati dagli allagamenti possono quindi agire in giudizio, invece che contro l’ente proprietario della strada, direttamente contro l'azienda di servizi che la gestisce, affinché vengano eliminate le cause degli allagamenti.

Questo è quanto emerge dall'ordinanza 2 ottobre 2000 emessa dalla terza sezione del tribunale civile di Genova nella causa fra un condominio di Genova e A.S.Ter. (Azienda servizi territoriali del comune) con l'intervento di Genova acque spa.

Si tratta del primo provvedimento giudiziario noto che ha applicato questa regola, anche perché fino a pochi anni fa i comuni e le province gestivano direttamente le strade e gli altri beni di cui sono titolari, e solo recentemente la loro gestione è stata demandata, mediante contratti di servizio, ad aziende speciali di servizi oppure a società per azioni appositamente costituite.

Si è presentato così il problema se il privato che ha subito un danno o che teme di subirlo dal bene pubblico possa agire in giudizio direttamente contro l'azienda o la società che ne ha assunto la gestione, così come in precedenza poteva agire contro l’ente proprietario del bene.

È da tempo pacifico, infatti, che le azioni di nunciazione possono essere esercitate anche contro gli enti che fanno parte della pubblica amministrazione.

La legittimità dell'esercizio dell’azione di danno temuto nei confronti della p.a. è stata riconosciuta dalla Cassazione (sentenza sez. un. 2692/89) in relazione all'omessa manutenzione di una strada pubblica e dalla pretura di Firenze (sentenza del 22/8/89) in relazione all'omessa manutenzione della sponda di un fiume.

In particolare è stata ritenuta ammissibile la proposizione della denunzia di danno temuto proprio da parte di un condominio contro un comune da un'altra sentenza della Suprema corte (sentenza sez. un. 4510/91) in relazione alle vibrazioni prodotte da automezzi di pubblico trasporto urbano.

Nella vicenda esaminata dal tribunale di Genova il condominio, dopo avere subito per anni notevoli danni a causa degli allagamenti che si verificavano in occasione delle piogge nella strada che si trova a lato dell'edificio, aveva presentato davanti al tribunale ricorso per denuncia di danno temuto contro A.S.Ter., affinché venissero realizzate sulla strada, che in quel punto presenta una forte pendenza e sotto la quale scorre un rivo sotterraneo nel quale scaricano anche le fogne, le opere necessarie per evitare nuovi allagamenti.

L'A.S.Ter. si era costituita eccependo la propria carenza di legittimazione processuale attribuendo la causa degli allagamenti unicamente all'insufficiente portata del condotto fognario che passa sotto la strada (e che è gestito da un altro ente) e sottolineando che, in base al contratto di servizio stipulato col comune di Genova, A.S.Ter. si occupa soltanto della gestione delle strade e dei rivi.

Il tribunale con ordinanza emessa il 10 agosto 2000 aveva accolto (eccezione, affermando che la causa degli allagamenti era da ricondurre unicamente alla rete fognaria sottostante la strada. Contro l’ordinanza il condominio aveva allora proposto reclamo davanti al collegio del tribunale che nella prima udienza del giudizio di reclamo, sulla base della documentazione prodotta dal condominio, aveva ordinato la chiamata in causa anche dell'ente preposto alla gestione delle reti fognarie (Genova acque spa) in modo da individuare le eventuali responsabilità, mentre nell'udienza successiva, con l’ordinanza del 2 ottobre, ha dichiarato inammissibile l’intervento in causa di Genova acque spa, in accoglimento dell'eccezione proposta da quest'ultima, rilevando che nel giudizio di reclamo contro l’ordinanza emessa nel corso di un procedimento cautelare non può essere ordinata dal giudice la chiamata in causa di un terzo.

Il collegio del tribunale ha infatti spiegato che la chiamata in causa del terzo per ordine del giudice, a parte i casi di litisconsorzio necessario, non si armonizza con le caratteristiche strutturali e funzionali del procedimento cautelare e che anche al giudizio di reclamo si deve applicare lo stesso divieto vigente per i giudizi di impugnazione, in quanto bisogna evitare che il terzo coinvolto nel contraddittorio solo dopo la pronuncia sul provvedimento censurato, venga privato della facoltà di fare valere le proprie difese davanti al giudice monocratico e di impugnare le decisioni eventualmente sfavorevoli. E così il collegio ha ordinato la prosecuzione del giudizio soltanto nei confronti di A.S.Ter.