Italia Oggi Venerdì 1 Giugno 2001 DIRITTO E FISCO

Intervento dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sulle pose in opera

Forniture , ok al subappalto

Ma solo se sono realizzate all'interno dei cantieri

di LUIGI OLIVERI

Le forniture con posa in opera ed i noli a caldo si considerano subappaltabili esclusivamente all'interno del cantiere nel quale si realizzano i lavori solo se appartengono alla categoria prevalente.

Lo ha chiarito l’Autorità per la vigilanza delle opere pubbliche, con la determinazione 12/01, del 22 maggio 2001 emanata su espressa richiesta delle associazioni imprenditoriali, in merito alle condizioni e modalità di applicazione dell'articolo 18 della legge 55/1990, relativo ai subappalti.

II comma 12 di detto articolo dispone che ai fini del medesimo articolo 18 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera, come le forniture con posa in opera o i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cerato dell'importo dei lavori appaltati oppure se di importo superiore ai 100.000 Euro.

Detta disposizione deve essere coordinata con quanto prevede (articolo 141, comma 5, del dpr 54/1999, secondo il quale, ai fini del medesimo articolo, per attività "ovunque espletate" si intendono solo quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.

Il problema che si pone, allora, è di capire se sono soggette o meno alla disciplina della normativa sui subappalti anche le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non siano realizzati all'interno del cantiere.

Secondo l'Authority la risposta al quesito sta proprio nell'articolo 141 del dpr 554/1999, che sarebbe da intendere relativo solo ai subappalti per la categoria prevalente, come dimostrerebbe il comma 1 dell'articolo 141 medesimo, che definisce nel 30 per cento la percentuale dei lavori subappaltabili appartenenti, alla categoria prevalente.

Allora, secondo l'Authority, la finzione giuridica proposta dal comma 12 dell'articolo 18 della legge 55/1990, che considera come lavorazioni le forniture con posa in opera, può operare soltanto nei riguardi della categoria prevalente.

La stessa finzione giuridica, pertanto, non si applica alle lavorazioni appartenenti alle categorie di lavori diverse dalla prevalente.

Il che significa, dunque, che l’intera disciplina dell'articolo 18 si applica alle forniture con posa in opera e noleggi realizzati nell'ambito delle categorie diverse da quella prevalente, senza limitazioni all'esecuzione delle attività nell'ambito del cantiere di lavoro.

L'autorità precisa meglio la sua tesi, chiarendo che quando tra la fornitura di strutture o componenti prodotti industrialmente (rientranti nelle categorie OS 13, OS 18, OS 32 P, OS33) non sia di tale portata da essere considerata come un lavoro autonomo, nell'ambito delle complesse lavorazioni costituenti l’opera, la fornitura con posa in opera non dovrà essere indicata nel bando, rientrando nell'ambito della categoria prevalente: sicché si applica la disposizione del comma 12 dell'articolo 18 della legge 55/1990, e la fornitura si considera subappalto solo in quanto sia realizzata nell'ambito del cantiere.

In questo caso, tre sono le modalità con le quali é possibile realizzare dette strutture: in primo luogo, con l'acquisizione delle componenti, e l’affidamento dei lavori di installazione alle maestranze dell'appaltatore; in secondo luogo, acquisendo le strutture, ma affidando i lavori di posa e completamento ad un'impresa subappaltatrice, che sia in possesso della qualificazione prevista dal dpr 34/2000; in terzo luogo, affidando sia la fornitura, sia la posa in opera ad un unico subappaltatore, in possesso della qualificazione necessaria.

Infatti, secondo l'Authority l’assimilazione della fornitura con posa in opera ai lavori, oltre a far scattare la disciplina del subappalto, comporti anche l’applicazione delle disposizioni in merito alla qualificazione delle imprese, da applicare come generale garanzia dell'esecuzione delle opere secondo criteri di qualità dei lavori.

L'Authority ha anche chiarito che nell'ambito delle lavorazioni elencate dall'articolo 72, comma 4, lettera 1) (fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente) rientrino le lavorazioni indicate nelle categorie OS13, OS18 E OS33.