Il Sole 24 ore – 28 agosto 2000

Le novità del TU

Operativo il principio sancito dal diritto europeo

Con la sussidiarietà aumentano le funzioni

Nell'ambito del Testo unico sugli enti locali, il Comune (e la Provincia) viene confermato quale ente locale a fini generali, sia pure in base al principio di sussidiarietà.

Questa affermazione circa l'operatività di tale principio conduce ragionevolmente a immediate conseguenze giuridiche di notevole rilievo pratico per l'azione degli enti locali.

Preliminarmente, non è inutile ricordare che nel vigente ordinamento giuridico la riconsiderazione del principio di sussidiarietà ha origini comunitarie. Esso, infatti, sorge con lo scopo di arginare il crescente primato del diritto comunitario sui diritti interni nazionali.

Sono noti, del resto, i principi affermati sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella interna della stessa Corte costituzionale italiana (Corte costituzionale, sentenze n. 113 del 1985 e n. 170 del 1984) sulla scorta dei quali si era pervenuti a una effettiva preminenza del diritto comunitario su quello interno nazionale.

Su tali premesse, con il Trattato che modifica la Comunità economica europea per creare l'Unione europea nel febbraio 1992 viene inserito con l'articolo 3 B, il principio di sussidiarietà. Detto principio acquisisce, pertanto, il suo formale riconoscimento e, conseguentemente, elevato a rango di direttiva fondamentale nel processo di formazione della stessa Unione europea rispondendo, al tempo stesso, all'esigenza di avere delle regole più vicine ai cittadini.

Ciò premesso, la sussidiarietà riferita all'azione degli enti locali è produttiva di una serie di conseguenze che sono destinate a riguardare:

Va, infatti, ricordato che è accezione ormai consolidata, nell'attuale pensiero giuridico, riconoscere al Comune la natura di ente a fini generali di una certa collettività territoriale e, come tale, deputato a curarne gli interessi.

In base all'articolo 128 della Costituzione si riconosce al Comune il carattere di ente autonomo < nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni". Si può, quindi, affermare che il Comune ha natura di ente autonomo a fini generali, avente il precipuo fine di curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della collettività stanziata sul proprio territorio.

Ne consegue che un limite alle autonomie locali discende dalla scelta dei bisogni pubblici che ciascun ente può soddisfare in un certo contesto storico.

Quindi, se è ben vero che i Comuni, in coerenza con l'autonomia loro garantita costituzionalmente, godono di ampie possibilità di scelta nel perseguimento degli interessi affidati alle loro cure, (quanto a modi e priorità di graduazione della loro attuazione), si rende normativamente necessaria l'imprescindibile e incomprimibile afferenza dell'iniziativa amministrativa con il proprio territorio - e della relativa collettività - in termini di utilità, latamente intesa.

All'indicata generalità delle funzioni, tipiche dell'ente locale territoriale che ne contraddistinguono la natura e le caratteristiche, si aggiungono poi quelle che allo stesso ente locale territoriale vengono a essere attribuite dalla legge dello Stato e delle Regioni, in base - appunto - al principio di sussidiarietà.

Questo principio non stabilisce un elenco delle competenze specifiche di cui il Comune è titolare, ma agisce come principio regolatore del riparto e dell'attribuzione a esso delle sue competenze.

Con parole diverse emerge dal testo della norma di cui all'articolo 2, comma 5, del Testo unico la volontà politica di non rinviare al legislatore, sia esso statale che regionale, l'individuazione delle competenze di cui i singoli enti locali territoriali sono - leggasi, devono essere -titolari, in quanto inerenti a compiti e funzioni che dagli stessi devono essere direttamente esercitate.

Sulla scorta dell'impianto legislativo predisposto dal quinto comma dell'articolo 2 del Nuovo Testo unico, si può pertanto ritenere che ogni attività o iniziativa che abbia un'afferenza con l'ambito spaziale del territorio comunale e sia, di conseguenza, diretta a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, sia di immediata competenza comunale.

In quanto, detto principio si può ritenere esprima:

1 - l'attribuzione del potere all'ente, o enti, più vicino possibile al cittadino, appunto Comune (o Provincia);

2 - che l'intervento amministrativo è destinato a manifestarsi, non in sostituzione del cittadino, nel senso che il Comune (o la Provincia) non deve fare quello che il primo può fare, ma deve intervenire quando i singoli o i gruppi non sono in grado di rispondere alle loro esigenze.

Il che dovrebbe pertanto, rilevarsi destinato a rispondere alla logica del decongestionamento dell'attività dell'ente locale, attraverso la previsione di un intervento amministrativo realizzabile quando il cittadino non è in grado di "farcela da solo".

FRANCESCO LONGO