ITALIA OGGI, 11 LUGLIO 2000

 

L'agenzia e la disciplina per la nomina dei segretari

Con riferimento ad alcuni articoli pubblicati ultimamente su ItaliaOggi sento il dovere di chiarire, nella mia qualità di presidente, la posizione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali in merito a quanto affermato.

Invero, è doveroso precisare, come la nuova direttiva del ministro per la funzione pubblica segua, senza dubbio alcuno, il solco tracciato dall'agenzia in ordine al nuovo contratto per la categoria.

Deve essere ricordato, infatti, come con la delibera n. 28 adottata nella seduta del 3 febbraio 2000 il consiglio nazionale d'amministrazione abbia formalizzato la posizione dell'agenzia in ordine alla futura disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei segretari.

In tale sede il consiglio aveva già affermato la necessità di chiarire che, a rigor di logica, nessun segretario è o dovrebbe essere assimilato ai dirigenti: i dirigenti degli enti locali sono soggetti diversi e distinti dal segretario, il quale rispetto a essi è chiamato a svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento che implicano una condizione non di "omogeneità", bensì "alterità".

Tale condizione, in uno alle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento attribuitegli espressamente dalla legge, lo caratterizzano, inevitabilmente, come al vertice della piramide costituita dall'insieme degli uffici delle singole amministrazioni.

D'altro canto dal testo della direttiva si evince chiaramente come il ministro per la funzione pubblica abbia, giustamente, condiviso la posizione dell'agenzia.

Andando oltre le problematiche contrattuali tengo a sottolineare come ogni polemica in ordine alla delibera n. 94/1999 sia destituita da ogni fondamento.

A riguardo basta, infatti, ricordare come la stessa, benché impugnata innumerevoli volte sia dinanzi al giudice ordinario sia a quello amministrativo, sia rimasta indenne da ogni tipo di censura.

Con tale atto l’agenzia, stante la carenza di segretari in possesso dei requisiti necessari per ricoprire le sedi di segreteria generale, anche a causa del lungo tempo trascorso dall'ultimo concorso, deliberava, al fine di assicurare il superiore interesse pubblico del buon andamento dell'azione amministrativa, di prorogare la "fase transitoria" (la cui durata peraltro non è stata fissata dal legislatore), prevista dall'art. 12 del dpr 465/1997, sino al momento in cui non fosse pervenuta diversa disciplina contrattuale ovvero sino all'attivazione ai corsi.

È quindi del tutto evidente come in una situazione di carenza di soggetti idonei a garantire ai sindaci e ai presidenti di provincia una reale possibilità di scelta del proprio segretario, secondo la nuova disciplina introdotta dalla riforma Bassanini, il cda, nel pieno rispetto della normativa vigente e nei limiti delle prerogative attribuitegli, abbia adottato una delibera che potesse assicurare la copertura delle sedi di segreteria nel pieno rispetto del nuovo dettato normativo.

È chiaro, pertanto, come le contestazioni mosse siano esclusivamente frutto di risentimenti personali da parte dei pochi che non hanno gradito una soluzione tecnica (fondata esclusivamente su principi fissati dal legislatore) che garantisse un regolare funzionamento delle numerose segreterie generali prive di titolare nelle more dell'avvio dei corsi previsti dall'art. 14 del dpr 465/1997.

Quanto poi al problema delle convenzioni di segreteria sento il dovere di precisare che l’Agenzia non ha mai voluto limitare gli spazi concessi alle singole amministrazioni dall'art. 24 della legge 142/1990, anche se, a mio avviso, occorre al più presto regolamentare le convenzioni considerandole come lo strumento di un servizio da espletare in forma associata e, quindi, ancorato anche a criteri oggettivi di corretto funzionamento del servizio stesso.

Delibere come la n. 150/1999 hanno come fine esclusivo quello di regolare in maniera chiara e univoca per tutti l’iter procedurale che i capi delle singole amministrazioni dovranno seguire per la nomina del proprio titolare.

Si tratta, quindi, di un atto che vuole garantire un procedimento uguale per tutti.

In merito occorre ricordare infatti che, tra i suoi compiti, il consiglio nazionale d'amministrazione ex art. 6 dpr 465/97 provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'agenzia e, in particolare, fra le altre cose, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari.

È in tale contesto che si inserisce la delibera n. 150 del 15 luglio 1999 con la quale il consiglio nazionale d'amministrazione dell'agenzia, alla luce delle disposizioni normative citate, ha disciplinato la procedura per la nomina del segretario titolare e idonea a garantire la copertura delle sedi vacanti da attivare nei casi in cui le singole amministrazioni locali non provvedano a nominare il rispettivo segretario, al fine di perseguire il duplice obiettivo di assicurare la funzionalità dei singoli enti ed evitare, per quanto possibile, la permanenza in posizione di disponibilità dei segretari iscritti all'albo.

D'altro canto l’agenzia è ormai in attesa delle modifiche regolamentari che, suggerite da oltre due anni di lavoro, consentiranno le limature necessarie a un provvedimento normativo che ha sicuramente attribuito maggior prestigio a una figura che da sempre è stata presente nel mondo dell'autonomie e dalla quale non si può assolutamente prescindere.

avv. Gianluca Susta,

presidente Agenzia autonoma - Roma