Italia Oggi, 7.4.00

Dibattito/La direttiva della Funzione Pubblica sul contratto

SEDI DI SEGRETERIA, COPERTURA NEL RISPETTO DELLA LEGGE

 

Con riferimento all'articolo pubblicato su ItaliaOggi del 31/3/2000 ("Segretari professionisti a contratto") sento il dovere di chiarire, nella mia qualità di presidente, la posizione dell'Agenzia in merito a quanto affermato. Invero, è doveroso precisare come la nuova direttiva del ministro per la funzione pubblica segua, senza dubbio alcuno, il solco tracciato dall'Agenzia in ordine al nuovo contratto per la categoria.

Deve essere ricordato, infatti, come con la delibera n. 28 adottata nella seduta del 3/2/2000 il consiglio nazionale d'amministrazione abbia formalizzato la posizione dell'Agenzia in ordine alla futura disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei segretari. In tale sede il consiglio aveva già affermato la necessità di chiarire che, a rigor di logica, nessun segretario è o dovrebbe essere assimilato ai dirigenti: i dirigenti degli enti locali sono soggetti diversi e distinti dal segretario, il quale rispetto a essi è chiamato a svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento che implicano una condizione non di "omogeneità", bensì "alterità>. Tale condizione, in uno alle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento attribuitegli espressamente dalla legge, lo caratterizzano, inevitabilmente, come al vertice della piramide costituita dall'insieme degli uffici delle singole amministrazioni. D'altro canto dal testo della direttiva si evince chiaramente come il ministro per la funzione pubblica abbia, giustamente, condiviso la posizione dell'Agenzia.

Andando oltre le problematiche contrattuali, ormai in dirittura d'arrivo, tengo a sottolineare come ogni polemica in ordine alla delibera n. 94/99 sia destituita da ogni fondamento. A riguardo basta, infatti, ricordare come la stessa, benché impugnata innumerevoli volte sia dinanzi al giudice ordinario che a quello amministrativo, sia rimasta indenne da ogni tipo di censura.

Con tale atto l'Agenzia, stante la carenza di segretari in possesso dei requisiti necessari per ricoprire le sedi di segreteria generale, anche a causa del lungo tempo trascorso dall'ultimo concorso, deliberava, al fine di assicurare il superiore interesse pubblico del buon andamento dell'azione amministrativa, di prorogare la "fase transitoria" (la cui durata peraltro non è stata fissata dal legislatore), prevista dall'art. 12 del dpr 465/1997, sino al momento in cui non fosse intervenuta diversa disciplina contrattuale ovvero sino all'attivazione dei corsi. E’, quindi del tutto evidente come, in una situazione di carenza di soggetti idonei a garantire ai sindaci e ai presidenti di provincia una reale possibilità di scelta del proprio segretario, secondo la nuova disciplina introdotta dalla riforma Bassanini, il consiglio nazionale d'amministrazione, nel pieno rispetto della normativa vigente e nei limiti delle prerogative attribuitegli, abbia adottato una delibera che potesse assicurare la copertura delle sedi di segreteria nel pieno rispetto del nuovo dettato normativo.

E’ chiaro, pertanto, come le contestazioni mosse siano esclusivamente frutto di risentimenti personali da parte dei pochi che non hanno gradito una soluzione tecnica (fondata esclusivamente su principi fissati dal legislatore) che garantisse un regolare funzionamento delle numerose segreterie generali prive di titolare nelle more dell'avvio dei corsi previsti dall'art. 14 del dpr 465/1997. Quanto poi al problema delle convenzioni di segreteria sento il dovere di precisare che l'Agenzia non ha mai voluto limitare gli spazi concessi alle singole amministrazioni dall'art. 24 della legge 142/1990, anche se, a mio avviso, occorre al più presto regolamentare le convenzioni considerandole come lo strumento di un servizio da espletare in forma associata e, quindi, ancorato anche a criteri oggettivi di corretto funzionamento del servizio stesso. Delibere come la n. 150/99 hanno come fine esclusivo quello di regolare in maniera chiara e univoca per tutti l'iter procedurale che i capi delle singole amministrazioni dovranno seguire per la nomina del proprio titolare.

Si tratta, quindi, di un atto che vuole garantire un procedimento uguale per tutti. In merito occorre ricordare, infatti, che tra i suoi compiti il consiglio nazionale d'amministrazione, ex art. 6 dpr 465/97, provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia, ed in particolare, fra le altre cose, definisce le modalità procedurali e organizzativi per la gestione dell'albo e dei segretari. E’ in tale contesto che si inserisce la delibera n. 150 del 15/7/99 con la quale il consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia, alla luce delle disposizioni normative citate, ha disciplinato la procedura per la nomina del segretario titolare e idonea a garantire la copertura delle sedi vacanti da attivare nei casi in cui le singole amministrazioni locali non provvedano a nominare il rispettivo segretario, al fine di perseguire il duplice obiettivo di assicurare la funzionalità dei singoli enti ed evitare, per quanto possibile, la permanenza in posizione di disponibilità dei segretari iscritti all'albo.

D'altro canto l'Agenzia è ormai in attesa delle modifiche regolamentari che, suggerite da oltre due anni di lavoro, consentiranno le limature necessarie a un provvedimento normativo che ha sicuramente attribuito maggior prestigio a una figura che da sempre è stata presente nel mondo delle autonomie e dalla quale non si può assolutamente prescindere.

Gianluca Susta

presidente dell’Agenzia

autonoma segretari

Risponde Luigi Oliveri, autore dell'articolo.

E’ ingeneroso liquidare i segretari che esprimono critiche alla riforma del loro status come pochi, bizzosi soggetti guidati da risentimenti personali. Le innumerevoli lettere che giungono a questo giornale dimostrano che i dissensi sono numerosissimi. Voci guidate dalla seria preoccupazione di una perdita di autonomia e di forza della categoria, cui non è corretto non dare ascolto.

Se davvero la direttiva sarà foriera di una crescita di prestigio dei segretari, con estremo compiacimento si darà a ciò il doveroso rilievo.

Intanto, si è cercato di evidenziare i rischi che si possono nascondere dietro al mutamento di status dei segretari.

La rigorosità giuridica della tesi dell'illegittimità del sistema delle nomine in sedi di segreteria generale è confermata da innumerevoli sentenze dei Tar, andate nella stessa direzione.

Le prime pronunce, peraltro, sono state emanate anteriormente alla delibera 94/99, mirata a legittimare un sistema già censurato dai giudici.

E’ vero che la delibera 94/99 non è stata annullata. Ma è pure vero che sono stati annullati i provvedimenti attuativi: con disapplicazioni caso per caso della delibera, che sul piano sostanziale autorizzano a sottolineare come i giudici non abbiano ritenuto il sistema delle nomine dell'Agenzia adottato "nel pieno rispetto del nuovo dettato normativo".

La sentenza del Tar Lazio-Latina, n. 1016, del 17/12/99 ha inoltre giudicato infondate le motivazioni alla base di tale sistema.Ed è un fatto che moltissimi sono i segretari generali in disponibilità.

Sulle convenzioni l’Agenzia ha inteso dettare ai comuni procedure, tempi e contenuti con una notevole quantità di delibere anche delle sezioni regionali. La direttiva ha invece sottolineato l’autonomia regolamentare degli enti.