IL SOLE 24 ORE – 19 APRILE 2000

AI TAR SOLO UN POTERE LIMITATO SULLE SCELTE DELLE "AUTHORITY"

 

ROMA Il giudice amministrativo può sindacare i provvedimenti dell'Antitrust per vizi di legittimità ma non può entrare nel merito dei provvedimenti stessi. Lo ha affermato la sesta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1348 depositata il 14 marzo e rimasta finora inedita. Si tratta di una decisione, la quale sconfessa in particolare il Tar Lazio, che è il tribunale delle autorità amministrative indipendenti, come Banca d'Italia, Garante della privacy, Isvap e Consob.

Proprio il presidente della Consob, Luigi Spaventa, come riferiamo qui sotto, presentando il 10 aprile la relazione annuale, ha protestato contro le "ingerenze " e le "invasioni di campo" della magistratura amministrativa e di quella ordinaria, che sono competenti rispettivamente quando sono in discussione gli interessi legittimi oppure i diritti soggettivi. Il Consiglio di Stato ha affermato che "non è proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda con la quale l'impresa, ricorrendo avverso il provvedimento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, tenda a sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità in relazione alla individuazione del 'mercato rilevante' operata dall'amministrazione". "Allorché viene dedotto, avverso i provvedimenti dell'Autorità, il vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione - si legge nella sentenza - il giudice, nell'ambito del suo sindacato, circoscritto alla sola legittimità dell'atto, e non esteso al merito delle scelte amministrative. può solo verificare se il provvedimento impugnato appaia congruo, ragionevole, correttamente motivato e istruito, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall'Autorità, e a questa riservate". Il sindacato del giudice amministrativo, quindi, ha limiti precisi.

I fatti. La Tekal, società produttrice di calcestruzzo preconfezionato nella provincia di Cagliari, ha,denunciato all'Antitrust in relazione a presunti comportamenti lesivi della concorrenza posti in essere dalla Italcementi, anche attraverso alcune sue controllate. Questi comportamenti sono in

risposta all'ingresso di importatori di cemento nell'isola. Con decisione deliberata il 9 febbraio 1995, l'Antitrust ha contestato alla Italcementi l'abuso della propria posizione dominante nel mercato dei calcestruzzo in Sardegna. L'abuso sarebbe stato realizzato attraverso la vendita di calcestruzzo a prezzi inferiori ai costi variabili e anche attraverso vendite "a bocca di impianto, nonché attraverso l'applicazione dei sistema di sconti nei contratti di fornitura di calcestruzzo conclusi con alcune società. Con la stessa decisione, l’Antitrust ha ingiunto a Italcementi di porre fine alle infrazioni accertate e ha inflitto alla società la sanzione di 3 miliardi e 750 milioni di lire. La decisione dell'Antitrust, però, è stata ribaltata dal Tar Lazio che ha censurato il provvedimento dell'Antitrust sotto il profilo della sanzione irrogata perché nel provvedimento mancano indicazioni precise sul metodo di. calcolo e sui presupposti della sanzione, relativamente al fatturato, ai prodotti interessati e alle imprese cui si riferiscono gli elementi stessi. Non sarebbe individuabile, secondo il Tar, il fatturato rispetto al quale è stato effettuato il calcolo e poi applicata la percentuale (dall'1 al 10%) prevista per la sanzione. _

La sentenza. Il supremo giudice amministrativo contesta radicalmente il Tar Lazio il quale ha ritenuto erronea la definizione di mercato rilevante adottata dall'Autorità, sostituendo una propria valutazione a quella amministrativa. Secondo il Consiglio di Stato, la decisione dell’Antitrust nell'individuare il mercato rilevante e nel circoscriverlo alla sola Sardegna, "non appaia affetto da vizi logici, da difetto di istruttoria e di motivazione; e che, pertanto, la stessa decisione non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità non potendo il giudice amministrativo sostituire proprie valutazioni a quelle riservate all'Autorità, e non potendo, dunque, dare una autonoma definizione del mercato rilevante, dovendo invece limitarsi a verificare se la definizione operata dall'Autorità sia o meno affetta da vizi di legittimità".

In particolare, l'autorità è pervenuta a circoscrivere mercato rilevante alla sola Sardegna alla luce di risultanze istruttorie che "obiettivamente inducono a ritenere che il mercato sardo del cemento presenti sue peculiarità e condizioni tali , da rendersi distinto e separato sia dal restante mercato italiano, sia dal restante Mercato europeo" .

Il Consiglio di Stato, però, non ha condiviso la sanzione pecuniaria inflitta dall'Antitrust a Italcementi. La società osserva che l'autorità avrebbe dovuto "individuare con, esattezza il soggetto responsabile al cui fatturato viene commisurata in percentuale la sanzione". In sostanza l’Antitrust non ha indicato "i criteri di quantificazione e in particolare il fatturato relativo al prodotto oggetto dell'abuso e le singole imprese, che nell’ambito del gruppo, hanno immesso sul mercato detto prodotto,,. In sintesi la sanzione andava frazionata tra le imprese controllate da Italcementi e non inflitta solo al capogruppo, anche se appare "corretto' considerare Italcementi e le sue controllate con una "unica entità economica" Conseguentemente il Consiglio di Stato condividendo sul punto l'orientamento del Tar Lazio, ha annullato la decisione dell’Antitrust "limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione in 3 miliardi e 750 milioni di lire".

Franco Abruzzo