ITALIA OGGI - VENERDI' 17 settembre 1999, pg. 38

Giustizia Amministrativa - a cura di Ugo di Benedetto

TAR CAMPANIA - NAPOLI 24 MAGGIO 1999 n° 1358

I limiti al trasferimento d'ufficio dei segretari comunali

Per i segretari comunali non esiste il trasferimento per incompatibilità ambientale. E' questo il principio di diritto affermato dalla sentenza in commento (per il testo integrale consultare il sito Internet http://users.iol.it/udibenedetto) in un caso in cui era stata disposta nei confronti di un segretario comunale una supplenza a tempo indeterminato. Non essendo state formulate a carico del segretario stesso censure per il cattivo funzionamento dell'ufficio, i giudici amministrativi hanno ritenuto che tale provvedimento in realtà costituisse un illegittimo trasferimento di sede. Il Tar ha rilevato che ai sensi dell'art. 28 della legge 8/6/1962, n. 604, il trasferimento d'ufficio dei segretari comunali e provinciali può essere disposto esclusivamente per esigenze di servizio. Non è invece previsto per detti dipendenti pubblici il trasferimento per incompatibilità ambientale in senso proprio. Nel caso concreto il segretario comunale aveva presentato ricorso esponendo in fatto che nel corso del tempo, nell'ambito della normale dialettica dei rispettivi ruoli, aveva avuto posizioni diversiíìcate con il sindaco nell'espletamento dell'attività amministrativa, manifestatesi anche con la formulazione di un parere sfavorevole in ordine ad una delibera adottata dalla giunta comunale, successivamente annullata dal comitato regionale di controllo e che, in relazione a tale suo corretto atto di esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il sindaco aveva rilasciato ad un periodico locale un'intervista lesiva della sua dignità e professionalità alla quale, dopo aver informato il prefetto di Napoli ed i capigruppo consiliari, aveva replicato con toni misurati.

Il T.a.r, accogliendo il ricorso, motivava la sua decisione rilevando che, disponendo una supplenza a tempo indeterminato, l'amministrazione aveva operato un trasferimento di sede che, invece, può essere disposto solo sulla base di precise e circostanziate denunce di irregolarità e disfunzioni attribuibili al segretario comunale, che nella specie non esistevano non essendo stati mai formulati a carico della ricorrente rilievi per il cattivo funzionamento dell'ufficio, anzi avendo il segretario comunale sempre riportato encomi ed elogi per l'attività svolta. In defìnitiva il collegio ha sottolineato che l'impugnato provvedimento si sostanzia in concreto in un trasferimento di ufficio del segretario ricorrente, in quanto la supplenza attribuita alla stessa in altro comune essendo stata disposta a tempo indeterminato deve essere trattata e disciplinata dalle norme che regolano i trasferimenti. In definitiva il Tar, citando un precedente del Consiglio di stato, sez. IV, 27/9/1989, n. 639, ha chiarito che l'incompatibilità ambientale non può essere posta a base del trasferimento di uffìcio del segretario comunale, salvo che non si sia risolta in specifiche e comprovate situazioni di disservizi attribuibili al comportamento del segretario mentre nella specie risultava dagli atti che l'impugnato provvedimento era stato adottato non già per precise e circostanziate disfunzioni addebitabili alla ricorrente, ma esclusivamente per ragioni di incompatibilità insorte per divergenze tra il segretario comunale ed il sindaco del comune nell'espletamento dell'attività amministrativa comunale.

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A cura di Ugo Di Benedetto