IL Sole 24 ore 30.10.00

PROFESSIONISTI

Le targhe degli studi esenti dal versamento del tributo

Le targhe degli studi professionali non sono soggette all'imposta sulla pubblicità poiché non hanno la struttura e lo scopo di messaggio pubblicitario.

La Commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza n. 25 dell'11 maggio 2000) ha affermato che la targa identificativa di uno studio legale ha una funzione meramente indicativa ed è priva di qualsiasi messaggio promozionale o pubblicitario e come tale non è assoggettabile a imposta.

La tesi espressa dal giudice tributario si pone in contrasto sia con quanto affermato dalla giurisprudenza che con le recenti prese di posizione del ministero delle Finanze in ordine all'assoggettamento a imposizione dei messaggi divulgati nell'esercizio di un'attività economica, al fine di promuovere la domanda di beni o servizi offerti nell'ambito dell'attività stessa.

Il decreto legislativo n. 507 del 1993, che contiene la disciplina dell'imposta, all'articolo 12 prevede la tassazione da parte del Comune della pubblicità effettuata nel suo territorio mediante insegne, cartelli, locandine, "targhe", stendardi o con qualsiasi altro mezzo.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta soltanto i messaggi privi di contenuto pubblicitario e di qualsiasi interesse economico, vale a dire le cosiddette comunicazioni di natura ideologica.

Infatti l'articolo 17 del decreto citato prevede che l'esenzione è concessa soltanto per le targhe apposte per individuare le sedi di comitati, associazioni, fondazioni o qualsiasi altro ente che comunque non persegua scopo di lucro.

È previsto inoltre che l'esenzione si estende anche alle targhe la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento (a esempio, per gli studi notarili), purché le dimensioni del mezzo usato per effettuare la pubblicità non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Pertanto, se l'esposizione della targa del professionista non è obbligatoria, come ha sostenuto la Corte di Cassazione (sentenza n. 9580 del 15 novembre 1994), la stessa va qualificata come mezzo di comunicazione idoneo a far conoscere a una massa indeterminata di potenziali clienti il nome e l'attività esercitata, anche se il mezzo stesso "non assolva a una funzione propriamente propagandistica o reclamistica".

SERGIO TROVATO