ITALIA OGGI 8 LUGLIO 2000

IL TAR LAZIO SMONTA LA RIFORMA DEI SEGRETARI

di Luigi Oliveri

Privo di efficacia retroattiva il decreto legge 8/99, convertito nella legge 75/99, che ha disposto l'automatica cessazione dell'incarico di segretario comunale a seguito della scadenza del mandato del sindaco.

Illegittima la nomina di segretari capo in sede di segreteria generale. Illegittima la revoca del segretario, se non suffragata da adeguata motivazione.

Lo ha deciso l'ennesima sentenza del giudice amministrativo, segnatamente la decisione n. 5511/2000 del Tar Lazio, sezione III, contraria al sistema delle nomine dei segretari comunali, impostato dalla legge 127/97, dal dpr 465/97, dalle deliberazioni dell'agenzia per la gestione dei segretari comunali e dai tanti provvedimenti di nomina da parte dei sindaci, e che ha annullato un provvedimento di revoca di un segretario generale di un comune abruzzese e il conseguente provvedimento di nomina in sede di segreteria generale di un segretario capo.

Particolarmente significativa è l’interpretazione fornita dal Tar Lazio rispetto al valore del decreto legge 8/99. Come molti interpreti avevano da tempo sottolineato, detta norma, qualificatasi come interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 81, della legge 127/97, e dunque attuata con efficacia retroattiva da tanti sindaci, è invece una legge innovativa. Pertanto, nonostante la qualificazione attribuita dal legislatore, il decreto legge 8/99 per il suo significato decisamente innovativo, non può essere considerata come norma interpretativa e, di conseguenza, avente efficacia retroattiva.

Rileva il giudice laziale che "secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il carattere di norma di interpretazione autentica, con il connaturale elemento della retroattività, spetta soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate". Ma non è questo il caso del decreto legge 8/99. Un altro colpo alla riforma dello status dei segretari, che può portare significative conseguenze rispetto ai contenziosi ancora in corso.

La sentenza del Tar laziale ha messo in rilievo che sia gli atti di revoca, sia quelli di nomina, dei segretari comunali debbono essere nominati, escludendo che le decisioni dei sindaci siano basate esclusivamente su elementi di fiduciarietà. Gli atti di revoca e nomina, infatti, secondo il Tar Lazio "in quanto derivanti da un'autorità amministrativa nel pieno esercizio di una potestà amministrativa, rientrino indubbiamente nell'ambito degli atti amministrativi autoritativi che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, devono essere motivati con riguardo ai risultati dell'istruttoria espletata". Dunque, almeno fino all'entrata in vigore del nuovo Ccnl, gli atti dei sindaci sono pienamente amministrativi, per cui rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e debbono seguire la disciplina generale della legge 241/90 rispetto all'obbligo di motivazione.

E l'obbligo di motivare le scelte del sindaco, secondo il Tar, è un'aggravante dell'illegittimità della nomina di segretari privi della qualifica dirigenziale in sedi di segreteria generale. Infatti, simili nomine sono illegittime perché violano la tabella A allegata al dpr 23/6/1972 n. 749, che impone in segreterie generali la nomina di un funzionario con la qualifica dirigenziale, conseguita a seguito di apposito accesso concorsuale.

Sicché "appare evidente l'illegittimità della nomina" di segretari capo pur dotati di un'anzianità di almeno nove anni e sei mesi. Infatti, spiega il Tar, non può essere condivisa la tesi secondo la quale l'iscrizione dei segretari capo nella terza fascia professionale ne legittimerebbe la nomina nelle sedi di segreteria generale.

La prima iscrizione nella terza fascia professionale in sede di disciplina transitoria, secondo il Tar Lazio, ha effetti limitati allo status dei segretari comunali e "non incide sulla assegnabilità degli stessi ai comuni". Infatti il segretario capo, pur se incluso nella III fascia, può essere nominato in sedi di comuni superiori a 10 mila abitanti soltanto se abbia acquisito, attraverso la prevista selezione, l’apposita idoneità a segretario generale; e, poiché tale idoneità nel caso di cui trattasi non risulta essere stata conseguita dal segretario nominato, il Tar ha accolto il ricorso del segretario "detronizzato", annullando gli atti di revoca e gli atti di nomina del segretario privo di qualificazione.