N.___________Reg. Dec.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.8084/2000 proposto dalla dott.ssa Francesca Bruni, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Mastragostino e dall’avv. Adriano Giuffrè ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Collina, 36;

C O N T R O

- l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12;

nonché contro

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma predetta n.47 del 24.2.2000, di cui alla nota del Direttore generale 28.2.2000, n.1181, con la quale è stata rigettata la domanda della ricorrente di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali e, per quanto occorrer possa, dell’art.12, commi 6 e 8, del d.P.R. 4.12.1997 n.465;


nonché per l’ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente alla iscrizione all’Albo predetto, nel grado iniziale, alla classe del Comune in cui la stessa ha svolto le funzioni e alla relativa fascia professionale, a decorrere dalla maturazione della anzianità dei quattro anni prescritti;

previa occorrendo

rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.17, comma 83, della legge 15.5.1997, n.127 per violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 il cons. Domenico Cafini;

Uditi, alla medesima udienza l'Avv.to Paternostro, per la ricorrente, e l'Avv.to dello Stato Cimino, per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La dott.ssa Francesca Bruni, dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale comunale, nominata vice segretario generale del Comune di Bologna con ordinanza sindacale del 20/11/1995 - premesso che aveva svolto dette funzioni, assumendo successivamente la responsabilità della segreteria generale del menzionato Comune a decorrere dall'1/11/1997 - con il ricorso in esame espone preliminarmente quanto segue:

- che, nelle more dell'attivazione del sistema a regime, l'art.17, comma 83, della legge n.127 cit. stabilisce che: "sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, l'ammissione all’Albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vice segretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto, per almeno quattro anni, le relative funzioni….";

- che la stessa ricorrente, pur non avendo ancora maturato i quattro anni prescritti dall'art.17, comma 83, della citata legge, ma sul presupposto di poter conseguire la predetta anzianità prima dell'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, cui la legge stessa àncora l’ammissione all'Albo al grado iniziale, aveva provveduto ad inoltrare al Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia la domanda di ammissione all'Albo, domanda che, tuttavia, era stata respinta dal detto Consiglio;

- che avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso (tuttora pendente innanzi a questo Tribunale) con il quale si era evidenziata la violazione della norma di legge (art.17, comma 83 cit.) secondo una interpretazione - quella fatta propria dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia - da ritenersi riduttiva ed irragionevole, sollevandosi, in via subordinata ed eventuale, la eccezione di incostituzionalità dell'art.17, comma 83 cit. per violazione degli artt. 3, 4, 97 Cost.;

- che, medio tempore, l’interessata - avendo maturato il requisito del quadriennio di permanenza nelle funzioni di vice segretario generale, alla data del 20 ottobre 1999, senza che nel frattempo si fosse prodotta la condizione (espletamento dei corsi di formazione e reclutamento) alla quale l'art.17, comma 83, della legge 127/1997 subordina l'inquadramento nel grado iniziale "... dei vice segretari che ne facciano richiesta, e che abbiano svolto, per almeno quattro anni, le relative funzioni ..." - aveva presentato, in data 27/10/1999, una nuova domanda di iscrizione all'Albo, precisandone il fondamento con successiva nota del 24/11/1999, istanza respinta, infine, con atto deliberativo 24.2.2000 n.47, dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

Tanto rappresentato preliminarmente, la ricorrente - nell’impugnare gli atti in epigrafe - deduce i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art.17, comma 83, della legge 15/05/1997 n.127. Falsa ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 6, del d.P.R. n. 465 del 04/12/1997. Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Difetto di motivazione.

L’istanza della ricorrente è stata respinta dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia predetta in modo del tutto immotivato e, più specificamente, sul solo falso presupposto che la medesima non risulti in possesso della prescritta "titolarità nella qualifica di Vice Segretario per un periodo di quattro anni come previsto dall'art. 17, comma 83, della legge n. 127/1997", ritenuto dalla stessa legge requisito necessario per ottenere l'iscrizione, nel grado iniziale, all’Albo suindicato.

La determinazione assunta dall’Amministrazione non è meramente confermativa di quella già adottata allorchè l’istante aveva prodotto altra domanda di iscrizione pur in assenza dell'anzianità prescritta dalla legge; ciò a prescindere dalla circostanza che, in tale occasione, il provvedimento dell’Agenzia si fondasse anche sul disposto dell'art. 12, comma 6, del d.P.R. n.465 del 4/12/1997, dal quale "in sede di prima applicazione" la stessa aveva desunto la necessaria maturazione dell'anzianità prescritta alla data di entrata in vigore del Regolamento.

La situazione che si è determinata successivamente, infatti, è insuscettibile di essere ancora assoggettata alla disciplina del cit. art. 12, comma 6, del Regolamento, la cui effettività, non può che essere circoscritta alla fase di "prima applicazione" e, comunque, è insuscettibile di riguardare quei dipendenti che abbiano a maturare il quadriennio in un momento successivo, ma antecedente all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento.

Il disposto dell'art. 17, comma 83, della legge n.127/1997, che il Consiglio di Amministrazione - nel negare l'iscrizione alla istante sulla base del provvedimento impugnato - individua quale presupposto fondante l'effetto preclusivo è, infatti, sin troppo chiaro nello stabilire che "fino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'Albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vice segretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni e relative funzioni".

Né può attribuirsi al Regolamento e, segnatamente, al comma 6 dell'art.12, una valenza omnicomprensiva e riduttiva rispetto alla portata del dettato legislativo, riguardando invece la fase di prima applicazione e non potendo contemplare l'evenienza - a quel momento inimmaginabile - che ad oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge i corsi di formazione e reclutamento fossero ancora da espletare.

E’, d’altronde, chiaro a tutti che ogni norma regolamentare deve essere interpretata in senso conforme ai principi costituzionali e alle disposizioni di legge a cui si riferisce.

Nella fattispecie, l'art. 17, comma 83 della legge n.127 consente, anzi impone, una interpretazione adeguatrice delle norme regolamentari al dettato legislativo, conforme, oltre che al dato letterale, ai principi di razionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Qualora, peraltro, si ritenesse che l'art. 12, comma 6, del d.P.R. n. 465/1997 vale a disciplinare anche tali differenti situazioni e che, pertanto, il diniego trovi fondamento nella citata norma regolamentare, se ne deduce l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 83, della legge n. 127/1997.

In relazione a quanto da ultimo evidenziato, ove si reputasse che la ricorrente ha diritto ai sensi dell'art. 17, comma 83, della legge n.127/1997, all'iscrizione all'Albo e a tal fine, in via di interpretazione adeguatrice, si ritenesse applicabile, in assenza di diversa previsione regolamentare, il disposto dell'art. 12, comma 6, del d.P.R. n. 465/1997, ne conseguirebbe la sua illegittimità, in uno con il disposto del successivo comma 8, atteso che a fronte della previsione della legge (art. 17, comma 83) che consente l'inquadramento nel grado iniziale, l'art.12, comma 6, ne ha del tutto "snaturato" la portata, stabilendo che l'iscrizione, se pur in sede di prima applicazione, abbia invece luogo nella prima fascia professionale, consentendo, poi, (comma 8 dello stesso art.12) il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'Ente presso cui il vice segretario ha prestato servizio, unicamente a quelli, fra essi, che alla data del 18 maggio 1997 svolgevano da almeno sei mesi anche le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente.

2. Illegittimità costituzionale dell'art.17, comma 83 della legge 15.5.1997, n.127 per violazione degli artt. 3, 4, 97 Cost..

Qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all'art.17, comma 83, della legge 127/97 - come ritenuto dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia - abbia inteso, da un lato "cristallizzare" la maturazione della anzianità dei quattro anni alla data di entrata in vigore della legge o, addirittura, del Regolamento, anzichè a quella di espletamento dei corsi di formazione e di reclutamento e, dall’altro, consentire l'ammissione all'Albo dei vice segretari unicamente nella prima fascia professionale, se ne deve dedurre la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di buona amministrazione.

Nelle conclusioni, la ricorrente chiede, quindi, che sia accertato il suo diritto all’iscrizione al menzionato Albo e, comunque, che siano annullati, previa sospensione, i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi, previa, ove sia ritenuta la rilevanza e la non infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art.17, comma 83, della legge n.127/1997 per violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.

L’Agenzia intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce con una articolata memoria ai motivi di ricorso sostenendo, in particolare, che, sulla base della normativa primaria e regolamentare, il requisito dell’anzianità di servizio ex art.17, comma 83, cit. doveva essere maturato alla data di entrata in vigore della legge n.127/1997, e cioè al 18.5.1997, e non al momento in cui la ricorrente ha presentato richiesta di iscrizione; nelle conclusioni chiede la reiezione del gravame.

Alla Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare la medesima istanza è stata respinta.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione del ricorso l’interessata ribadisce le ragioni dell’impugnativa insistendo nelle già rese conclusioni.

Alla udienza dell’8 febbraio 2001 la causa viene trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1) Il ricorso è diretto essenzialmente contro il provvedimento in epigrafe - fondato sul presupposto della mancanza del possesso nell’interessata della prescritta titolarità nella qualifica di vice segretario per un periodo di quattro anni – provvedimento che respinge la domanda di ammissione all’Albo dei segretari comunali e provinciali presentata dalla ricorrente, in data 27.10.1999 e 22.11.1999, ai sensi dell’art.17, comma 83, della legge 15.5.1997, n.127 e dell’art.12, comma 6, del d.P.R. 4.12.1997, n.465, al momento della maturazione del requisito del quadriennio nell’espletamento delle funzioni di vice segretario, previsto dalla legge predetta.

2) Ritiene il Collegio di dover esaminare con riguardo alla controversia in esame, innanzitutto, il problema della giurisdizione. Al riguardo deve ritenersi subito che la pretesa dedotta nella specie in esame si riferisce ad un profilo di materia per il quale sussiste ancora la giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, pur essendo indubbio che la materia riferita al rapporto di impiego dei dipendenti pubblici è ora spettante, in conseguenza dell’avvenuta privatizzazione del rapporto medesimo, alla giurisdizione del giudice ordinario, certamente – come evidenziato dalla stessa difesa della ricorrente – le vicende prodromiche rispetto alla costituzione del rapporto e alla conclusione del contratto di lavoro restano devolute alla giurisdizione dei giudici amministrativi.

L’art.68, comma 4, del D.Lgs. n.29/1993, come modificato dal D.Lgs. n.80/1998, invero, dispone chiaramente che restano attribuite al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuando espressamente la materia che, nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, deve restare affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Innanzi ad un potere procedimentalizzato, diretto all’assunzione del dipendente, e disciplinato da norme pubblicistiche, la situazione del soggetto che chiede l’ammissione, come nella specie, ad un procedimento selettivo è in definitiva quella di interesse legittimo, rientrando detta situazione nell’ambito dell’attività volta alla selezione per l’accesso all’impiego riferita, comunque, ad una situazione antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro nella quale sussiste una potestà discrezionale.

D’altra parte, come evidenziato dall’interessata, non può ritenersi che l’iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali configuri, nella specie, una modifica all’interno di un rapporto di pubblico impiego che già preesisteva e che continua ad esistere, presupponendo, quindi, una continuità del rapporto di impiego e di servizio, oltre che di carriera; e ciò perchè nel caso di cui trattasi vengono a mutare sia l’ente di appartenenza che lo status giuridico-economico, avendo allo stato la ricorrente un rapporto di lavoro con il Comune di Bologna e non con l’Agenzia, ente pubblico nazionale di ben diversa natura (nei cui confronti di instaurerebbe, invece, il relativo rapporto in caso di ammissione all’Albo) e rivestendo, inoltre, una qualifica, quella di vice segretario, diversa da quella di segretario, che andrebbe ad acquisire in virtù dell’iscrizione all’Albo; elementi questi che, in definitiva, fanno chiaramente propendere per la soluzione che nel caso in esame si tratti di un vero e proprio accesso ad un nuovo status, e quindi di un accesso concorsuale, e non di una semplice progressione in carriera.

3) Ciò precisato in ordine alla sussistenza della giurisdizione sulla controversia in esame da parte del giudice amministrativo, prima di esaminare nel merito il ricorso, giova far cenno brevemente al quadro normativo riferito alla materia di cui trattasi e, in particolare, alle funzioni e al rapporto di lavoro del segretario comunale, recentemente modificato dal legislatore con la legge 15.8.1997 n.127.

Tale legge reca specifiche disposizioni che consentono ai vice segretari comunali e provinciali dipendenti delle singole Amministrazioni presso le quali gli stessi sono in servizio, di chiedere l’iscrizione ad un Albo apposito, prevedendo all’interno di tale Albo il raggruppamento dei funzionari per fasce professionali e, infine, che la nomina e l’eventuale sostituzione del segretario avvenga per effetto delle determinazioni del Sindaco o del Presidente della Provincia.

In particolare, l’art.17, comma 83, per quel che riguarda i vice segretari, testualmente prescrive che "sino all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l’ammissione all’albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vice segretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni".

Successivamente, il Regolamento di attuazione della legge 127/1997, approvato con d.P.R. 4.12.1997 n.465, all’art.12, comma 6, ha, più particolarmente, previsto che i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 83, cit. possono, con domanda presentata al Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia entro "trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento", chiedere l'ammissione all’Albo nella prima fascia professionale, precisando altresì che tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge; norme regolamentari queste ultime in attuazione delle quali il Consiglio nazionale di Amministrazione dell’Agenzia predetta ha adottato, infine, le deliberazioni con cui sono state stabilite le specifiche modalità per l’iscrizione dei vice segretari all’Albo menzionato.

4) Premesso quanto sopra in via generale, deve ritenersi che il ricorso in esame sia, nel merito, fondato in relazione al complesso delle censure dedotte nel primo mezzo di gravame.

Il Collegio - rilevato, innanzitutto, che il provvedimento impugnato non costituisce atto meramente confermativo di altro precedente adottato dalla stessa Amministrazione (in relazione alla domanda della interessata proposta quando la medesima non possedeva ancora l’anzianità richiesta dalla legge, atto quest’ultimo impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio con altro ricorso per il quale, peraltro, l’istante mostra ora, nella memoria, di non avere più alcun interesse) - deve osservare, infatti, che il disposto dell’art.17, comma 83, della legge n.127/1997 è chiarissimo nell’indicare il termine entro cui può avvenire l’ammissione all’Albo suindicato allorquando afferma che "fino all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l’ammissione all’Albo nel grado iniziale è disposta in favore… dei vice segretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni", individuando con ciò, nettamente, il termine di proposizione della domanda stessa nel momento della realizzazione dei corsi suddetti, riferimento temporale questo in cui debbono essere posseduti i vari requisiti richiesti e, tra questi, ovviamente, anche quello dello svolgimento "per almeno quattro anni" delle funzioni di vice segretario.

Pertanto, sulla base dell’interpretazione letterale e logica della citata norma di legge, la facoltà riconosciuta ai vice segretari, contemplati in detta disposizione, in possesso alla data della domanda del requisito previsto di anzianità nelle funzioni, può essere indubbiamente esercitata sino al termine espressamente individuato dal legislatore nell’"espletamento"dei menzionati corsi e non, quindi, entro un termine anteriore ad esso come sembra ritenere l’Amministrazione sulla base di provvedimenti amministrativi successivamente adottati.

Al riguardo non può condividersi l’impostazione seguita dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato secondo cui la norma regolamentare (art.12, comma 6, cit.) e le delibere del Consiglio richiamate nello stesso provvedimento, volendo precisare meglio i riferimenti temporali, hanno, in effetti, ancorato il possesso dei quattro anni di espletamento delle funzioni di vice segretario alla data di entrata in vigore della legge n.127/1997, nonché del regolamento, per quanto riguarda la presentazione della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

In realtà, con l’inciso iniziale dell’art.17, comma 83, "sino all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento", il legislatore ha inteso non solo salvaguardare le posizioni acquisite al momento di entrata in vigore della norma, ma in qualche modo proiettare nel tempo, sino all’attivazione dei nuovi meccanismi di accesso, una modalità dichiaratamente transitoria, consentendo, quindi, anche ai vice segretari che nelle more avessero conseguito il periodo di anzianità nella qualifica indicato nella legge stessa di chiedere e ottenere l’ammissione all’Albo.

Non può dunque ritenersi nella fattispecie - in relazione al chiaro tenore del comma 83 cit. - che sussista una univoca volontà legislativa di ancorare l’iscrizione in questione al possesso dei requisiti, anche di anzianità, previamente ed espressamente indicati e, per così dire, fotografati al momento di entrata in vigore della legge, sia pure con riguardo a situazioni dinamiche come quelle dei concorsi in via di espletamento; né che la salvaguardia delle posizioni giuridiche si riferisca esclusivamente alle posizioni professionali maturate all’epoca dell’approvazione della legge.

D’altra parte, il Collegio deve escludere - convenendo in ciò con la tesi prospettata dalla ricorrente - che al Regolamento e, in particolare, all’art.12, comma 6, cit. possa essere attribuito un significato riduttivo rispetto alla portata effettiva dell’art.17, comma 83, cit., riguardando invece la fase di prima applicazione e non potendo contemplare "l’evenienza, a quel momento inimmaginabile, che ad oltre tre anni dall’entrata in vigore della legge i corsi di formazione e reclutamento fossero ancora da espletare".

E’ chiaro, del resto, che le disposizioni regolamentari (come l’art.12, comma 6, ora richiamato) non possono che essere interpretate in senso conforme alle norme di legge cui si riferiscono, oltrechè ai principi costituzionali.

Nel caso in esame, come sottolineato dall’interessata, l’art.17, comma 83, cit., dunque, impone una interpretazione adeguatrice delle norme regolamentari al dettato legislativo, conforme, oltre che al dato letterale, ai principi di razionalità e buon andamento dell’azione amministrativa e alla salvaguardia e valorizzazione delle professionalità acquisite, secondo il disegno seguito coerentemente attraverso la riforma del nuovo sistema di reclutamento dei segretari comunali e provinciali.

Pertanto, così interpretata la norma regolamentare, non può da essa derivare alcun ostacolo al riconoscimento del diritto della ricorrente a chiedere e ottenere l’ammissione all’Albo in questione, diritto questo fondato chiaramente, come accennato, sul dettato inequivocabile della legge n.127/1997, art.17, comma 83.

In definitiva siffatta interpretazione - anche se per l’Amministrazione sarebbe in contrasto con il carattere transitorio della normativa prevista in proposito, oltre che con suoi precisi atti deliberativi - non si pone in contraddizione con la cennata natura transitoria della norma in questione, giacchè appare chiaro che l’espletamento dei corsi in questione costituisce il momento dell’inizio della disciplina a regime, con la quale viene meno il differente straordinario sistema di reclutamento.

Né, come evidenziato nella memoria della ricorrente, può enfatizzarsi l’elemento che costituisce una evenienza insuscettibile di incrinare la razionalità del sistema predetto; la circostanza cioè, che, a distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore della legge, istitutiva del nuovo ordinamento dei segretari comunali, non siano stati ancora espletati i corsi sopra menzionati; essendo tale ritardo un mero dato di fatto che esprime, semmai, un aspetto patologico nella attuazione della legge, ma che non può, per ciò stesso, contribuire a far assumere al suddetto inciso, nella sua correlazione con le ulteriori espressioni contenute nel comma 83, un valore giuridico diverso da quello che emerge dalla volontà del legislatore e dalla coerenza complessiva del sistema.

Ritiene, quindi, il Collegio che, certamente, non competa al Regolamento offrire la corretta interpretazione della norma di legge, essendo piuttosto vero che le disposizioni regolamentari vanno, per quanto possibile, lette e interpretate in coerenza con le corrispondenti previsioni legislative.

L’art.12, comma 6, cit., dunque, se riferito, come deve essere, alla fase di prima applicazione, non offre una lettura contrastante con quella prospettata dalla ricorrente. Pertanto non vi è motivo ora per riconoscere la sua illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 83, della legge, non concretandosi con tale interpretazione alcuna restrizione del novero dei vice segretari ammissibili all’Albo, atteso il riconoscimento della loro corretta qualificazione professionale acquisita presso l’ente di appartenenza. Tale norma regolamentare altrimenti, con diversa interpretazione, sarebbe palesemente illegittima perché ingiustificatamente restrittiva e discriminatoria e, soprattutto, non supportata dalla norma primaria, non essendo ravvisabile alcuna disposizione della legge che disponga in tal senso, ed anzi, essendo chiaramente riconducibile alla volontà del legislatore l’intento di valorizzare al massimo, fino alla realizzazione dell'ordinamento a regime, le professionalità maturate negli enti locali dai vice segretari e non di comprimerle.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il Collegio non può, dunque, condividere la tesi dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il requisito dell’anzianità di servizio doveva essere maturato alla data di entrata in vigore della legge n.127/1997, e cioè il 18.5.1997 e non al momento in cui la ricorrente ha presentato richiesta di iscrizione all’Albo.

5) Sulla base delle argomentazioni suesposte, interpretando l’art. 17, comma 83 cit. nel senso di cui si è fatto cenno, che è conforme ai principi costituzionali, non vi è luogo a pronunciarsi sul secondo motivo sopra specificato.

6) In conclusione, stante la fondatezza del primo motivo di gravame, l’impugnativa proposta dalla dott.ssa Bruni va accolta e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di diniego impugnato e riconosciuto il diritto dell’interessata all’ammissione all’Albo in questione.

Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne tra le parti in causa la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Ter,

ACCOGLIE il ricorso specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e riconosce all’interessata il diritto ad essere iscritta nel suindicato Albo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2001, con l'intervento dei Signori:

- Cesare MASTROCOLA Presidente

- Domenico CAFINI Consigliere, est.,

- Lucia TOSTI Consigliere