ESTRATTO INFORMALE

REPUBBLICA 1TALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto~dai Magistr3ti:

-Dott. ~

-Dott.

-Dott. ~ ~

- Fresiden*~

- Consiquere

Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.610 del l998, proposto da ~

OMISSIS

Indi all'udienza del 2 dicembre scorso il ricorso stato ritenuto per la decisi one

IN DIRITTO.

E' fondato il secondo motivo, con cui è dedotta violazione dell'art.11 comma 10 del DPR 4 dicembre 1997 n° 465 (regolamento in tema di ordinamento dei segretari comunal i e provinciali a norma del l'art. l7 comma 78 della citata legge l5 maggio l997 n.127).

Giusta tale norma, per quanto occorre, i comuni "riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i Segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta".

Il Comune di XX appartiene alla classe terza (per avere una popolazione di XXX abitanti; (DPCM 14.6.1993) giusta la tabella A allegata al DPR 23 giugno 1972 n.749; alla provvista della sua segreteria va pertanto provveduto mediante un segretario che abbia la qualifica di Segretario capo (Cfr la predetta tabella A)

Peraltro, giusta deduzione del ricorrente non contrastata ex adverso, tale Comune, ai fini della assegnazione del segretario è stato riclassificato, (con provvedimento ministeriale), venendo inserito nella classe seconda, con spettanza, pertanto, di un segretario avente la qualifica di Segretario generale di classe seconda.

E il ricorrente, in quanto segretario comunale generale, vi era stato assegnato dal 1993.

Il controinteressato è invece segretario capo; non, quindi, dirigente.

Il che, in assenza di apposita deliberazione della giunta comunale ai sensi del predetto comma 10 dell'art.11 (deliberazione che non risulta adottata) non è legittimo.

Non varrebbe osservare in contrario che, giusta il successivo art.12, primo comma, sia i segretari capi con una certa anzianità che i segretari generali di seconda classe con una ridotta anzianità sono iscritti nella stessa (quarta) fascia professionale.

Tale iscrizione, invero, ha effetti limitati ai segretari comunali, senza incidere sulla assegnabilita dei segretari ai comuni come inequivocamente emerge dal medesimo primo comma, in cui , nel prevedere la predetta iscrizione in fasce professionali, si precisa che resta ferma la classificazione dei comuni e delle provincie ai fini della assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al DPR 23 giugno 1972 n.749.

Neanche varrebbe osservare - al fine di concludere per la infondatezza della censura, e come del resto sotteso alle deduzioni del resistente Comune di Arpino, il quale si è riferito al positivo vaglio della procedura (così come conclusasi) da parte della Sezione Regionale (dell'albo dei segretari) - che, non essendo ancora stati banditi gli appositi corsi (previsti dall'art.14 del DPR n.465 del 1977 cit.) per il conseguimento della idoneità a segretario generale, idoneità del genere dovrebbe essere riconosciuta in base alla sola anzianità di servizio ( che è -soltanto- un requisito per partecipare ai predetti corsi); e ciò fino a quando non saranno organizzati i predetti corsi.

Tesi siffatta muove dalla considerazione (cfr., in proposito, la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia intimata, n.94 del 13 maggio l999, depositata dal resistente Comune l'8 novembre 1999) circa la necessità di assicurare la provvista delle segreterie generali di seconda classe tuttora vacanti (dato che l'ultimo concorso per la copertura di tali segreterie risale all'anno 1989); segreterie che, in assenza di una determinazione del genere, rimarrebbero prive di titolare.

Va in linea generale osservato che, in un caso siffatto, ben potrebbe essere adottata, da parte della competente autorità (Parlamento o Governo) una normativa apposita (transitoria o non); cosicché non è ravvisabile quella ipotesi estrema, appartenente alla teoria generale del diritto, in base alla quale in caso di assoluta necessità - e cioè in caso di situazione di pericolo tale, se non affrontata con mezzi straordinari, da compromettere la stessa conservazione dell'ordinamento per la constatata insufficienza a provvedervi delle misure disciplinate dal sistema normativo precostituito - i soggetti forniti di auctoritas, e cioè i soggetti pubblici, interpreti di interessi generali, sono abilitati a porre atti normativi.

Ma comunque, con riferimento alla fattispecie non è neanche ipotizzabile una situazione di assoluta necessità a provvedere derogatoriamente rispetto alla ordinaria previsione normativa, dato che la segreteria del Comune di Arpìno Era (già) affidata a un segretario dirigente, e cioè al ricorrente; cosicchè non è luogo a parlarsi di irnpossibilità di nominare in tale segreteria un soggetto abilitato a ricoprirla.

La fondatezza del motivo esaminato comporta l'annullamento dell'impugnato provvedimento del Sindaco di Arpino.

Essendo ciò satisfattivo per il ricorrente non necessita trattare dei rimanenti motivi, dei quali viene conseguentemente dichiarato l'assorbimento.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; esse vengono poste a carico del Comune di Arpino e dell'Agen:ia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali oltre che della Sezione Regionale del Lazio di tale Agenzia, avendo queste (Agenzia e Sezione) adottato atti della procedura conclusasi con l'impugnato provvedimento sindacale (come risulta dal deposito effettuato dal Comune di XXX il XXX allegati n° 2 e n° 3, circa la pubblicità della procedura di nomina

Nulla viene disposto a carico dell'intimato non risultando avere egli concorso all'adozione degli atti impugnati, n~ essendosi

OMISSIS

 

 

La somma di L 2.OOO.OO (due milioni); tale somma Viene posta a carico, per una metà del Comune di ~, per la rimanente metà, in solido, dell'Agenzia e della Sezione intimate;

-ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

- Così deciso in Latina, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 1999