TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO

-SEZIONE DI PESCARA-

R I C O R S O

del dott.XXXXXXXXXXX, elett. dom. in Pescara alla Via V. n. 31, nello studio dell’avv. Marcello Russo che lo rappresenta e difende per delega a margine del presente atto

contro

il COMUNE DI, in persona del Sindaco pro-tempore

nonché

il VICE PREFETTO VICARIO DELLA PROVINCIA DI, rappresentato come per legge

e per quanto possa occorrere

e nei confronti

della dott.ssa xxxxxxxxxxxxxres. in Chieti alla, domiciliata attualmente presso il Comune di xxxxxxxx

per l’annullamento

e per quanto ancora possa occorrere

F A T T O

Con ricorso notificato il 26.6.1998, iscritto sotto il n. il dott. Xxxxx ha adito il TAR per l’Abruzzo -Sezione di Pescara- chiedendo l’annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di xxxxx con il quale è stata disposta la mancata conferma del suo incarico di Segretario Generale di tale Comune nonché di vari atti conseguenziali e connessi ed in particolare:

Con provvedimento in data 24.6.1998 comunicato con nota in pari data pervenuta all’interessato il 3.7.1998, il Sindaco ha confermato i precedenti provvedimenti sulla base di nuova motivazione con riferimento alle note di qualifica per l’anno 1997.

Sulla base di tale motivazione, il Sindaco ha deciso di confermare la nomina a Segretario Generale del Comune di xvxvxvx della dott.ssaxvxvxvx .

D I R I T T O

1- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL D.P.R. N. 465/1997. ECCESSO DI POTERE.

Anche volendo, in denegata ipotesi, aderire alla tesi del Comune di xvxvxv circa l’applicabilità delle citata norma al caso di specie, il Sindaco avrebbe potuto non confermare il Segretario in carica e nominare il nuovo entro il 120° giorno dall’entrata in vigore del Regolamento. Il Regolamento è entrato in vigore il 6.1.1998 e quindi si doveva provvedere entro il 7.5.1998.

Se l’atto adottato era carente di motivazione e quindi invalido, esso non poteva essere sanato in carenza di potere e cioè dopo il termine stabilito dalla legge per provvedere.

Autorevole giurisprudenza ha ritenuto che non è consentito reiterare l’atto impugnato nel corso del giudizio amministrativo (TAR Abruzzo -L’Aquila- 7.5.1985 n. 192; TAR Abruzzo Pescara 13.6.1985 n. 275).

Più recentemente:

"Il provvedimento amministrativo deve recare in sè la propria motivazione e questa non può seguire cronologicamente la determinazione presa dall’Amministrazione" (Cons. Stato -Sez. V- 14 marzo 1994, n. 164).

"La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio concernente la sua impugnazione" (Cons. Stato -Sez. V-, 9 dicembre 1996 n. 1491).

"L’Amministrazione ha il potere di modificare od integrare, anche sotto il profilo della motivazione, gli atti precedentemente adottati nell’esplicazione della propria attività discrezionale, purchè tali modifiche ed integrazioni avvengano entro un congruo e non lungo periodo di tempo, per non pregiudicare la certezza dei rapporti, e comunque non oltre l’eventuale impugnazione degli atti stessi" (T.R.G.A. Trentino A.Adige sez. auton. Bolzano 23.1.1992 n. 20).

Esso non può comunque essere reiterato dopo la scadenza del termine per adottarlo.

2- ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 39 DEL R.D. 21.3.1929 N. 371 ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 15 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE.

Le note di qualifica per i Segretario Comunali erano regolate dagli artt. 31 e 39 del R.D. 21.3.1929 n. 371. Esse erano compilate dal Sindaco su apposito modello ed inviate al Vice Prefetto Vicario per l’esame di eventuali osservazioni di merito.

Venivano, quindi, comunicate al Segretario che doveva sottoscriverle per presa visione.

Tale sistema è evidentemente venuto meno a seguito della legge 15.5.1997 n. 127 e del Regolamento adottato con D.P.R. 4.12.1997 n. 465.

A questo proposito occorre considerare che il Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile (cfr. Agenda di Guida Normativa 95, pag. 1090), ha richiamato l’attenzione delle Prefetture sull’art. 17 della legge 11 luglio 1980 n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, che ha abolito (1° comma) i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali facendo salve (2° comma) "le relazioni previste, al termine del periodo di prova per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall’art. 22, settimo comma, lettera a) del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748....". Quest’ultima norma include, fra le categorie dei titoli di servizio ai fini dell’ammissione al corso per la nomina a primo dirigente, i rapporti informativi e i giudizi complessivi del quinquennio anteriore.

Dalla deroga di cui al citato secondo comma è stato tratto il principio che i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali continuavano ad essere compilati ed attribuiti quando ciò era espressamente richiesto dalla vigente legislazione in sede di procedimento finalizzato alla progressione dell’impiegato nella carriera.

Si è ritenuto -pertanto- che l’abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi in questione non riguardava i segretari comunali e provinciali perché, in base alla disciplina prevista dal D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (artt. 5,8,11 e 12) ogni avanzamento in carriera era subordinato al possesso di requisiti di merito desunti dai giudizi complessivi annuali attribuiti sulla scorta dei rapporti informativi (cfr. circ. cit.).

Conseguentemente, con l’entrata in vigore delle nuove norme sullo stato giuridico dei Segretari comunali, essendo cessato sia il sistema di carriera che il rapporto con la Prefettura, è venuta meno automaticamente la deroga relativa alle note di qualifica.

Del resto, in virtù dell’art. 34 comma 1° del D.P.R. n. 465, alle Prefetture è subentrata l’Agenzia costituita con D.P.C.M. 25.2.1998.

Comunque gli atti del Sindaco e del Vice Prefetto non sono stati mai comunicati al dott. D’Urbano che non ha neppure avuto modo di contestarli con ricorso gerarchico.

Tali atti, che -per tuziorismo- vengono impugnati con il presente ricorso, oltre che invalidi per quanto già detto e per quanto si dirà, sono ed erano privi di efficacia perché non sottoscritti dagli interessati (e quindi ancora in itinere) sicchè non potevano essere posti a base del provvedimento di mancata conferma.

3- ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI. VIOLAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LE NOTE DI QUALIFICA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Nelle note di qualifica poste a base della motivazione tardiva e nella tardiva reiterazione dei provvedimenti impugnati si rilevano contraddizioni tali da ricordare il noto "caso Corneli" oggetto della sentenza della Cassazione Sezione VI penale 19.1.1976 riportata in gran parte dai Codici Penali Commentati sotto l’art. 323 (cfr. Cod. Giuffrè 129 ed. pag. 470). In quel caso il Direttore Didattico Corneli, del tutto irrazionalmente e immotivatamente, ebbe a peggiorare le note di qualifica di un insegnante elementare. Fu condannato in tre gradi di giudizio ed interdetto, conseguentemente e temporaneamente, dai pubblici uffici.

Nel caso di specie dalle note del 6.3.1997 a quelle 27.1.1998 le capacità intellettuali del dott. Xxxx sono scemate da ottime a molte, la cultura giuridica è scemata da moltissima a sufficiente, l’attitudine al servizio è scemata da molta a sufficiente, la diligenza si è ridotta da moltissima a sufficiente, la condotta in servizio da ottima è divenuta cattiva, la stessa condotta privata è passata da ottima a buona.

Il disimpegno del servizio è passato da ottimo a discreto con un deficit di rapporti col personale.

Le attitudini allo svolgimento delle mansioni superiori da molte sono divenute sufficienti (per essere poi divenute insufficienti quelle relative al livello proprio tanto da generare la mancata conferma).

Il giudizio complessivo da ottimo è divenuto buono (ma insufficiente per la conferma).

Con atto autografo che accompagna le note di qualifica , significatamente non sottoposte ad accettazione del ricorrente, il Sindaco ha riferito che nonostante lo sforzo profuso, il dott. Xvxvxvx non è riuscito a stabilire un rapporto di fattiva collaborazione con il personale.

A ciò -ad avviso del Sindaco- hanno contribuito in maniera negativa anche le condizioni di salute che hanno costretto il dott. Xvxvx ad assentarsi per alcuni periodi. Occorre a questo proposito rilevare che il dott. Xvxvxv si è assentato per un solo periodo unicamente dal 15 settembre 1997 al 5 novembre successivo, per sottoporsi ad un intervento di aneurismectomia con trapianto aorto-bisiliaco di protesi.

Per tale infermità è in corso il procedimento per riconoscimento della causa di servizio rispetto alla quale lo stesso Sindaco, con nota n. 1700 dell’11.2.1998, ha attestato che il dott. Xvxvx ha prestato ininterrotto servizio con un carico di lavoro superiore alla norma, anche per la lunga assenza del Vice Segretario e per l’incarico di supplenza presso il Comune dixvxvx .

Quanto ai rapporti con il personale non ha spiegato il Sindaco se il dott. Xvxvxv si sia impegnato ad ottenere da tutti il giusto rendimento e comunque quali sono stati l’entità e le ragioni degli affermati contrasti.

Sta in fatto che il Sindaco ha riferito che il peggioramento del rendimento era derivato dalle condizioni di salute, ha taciuto che queste sono state ampiamente recuperate attraverso un complesso trapianto ed ha taciuto (anche alla Prefettura che, senza meraviglia e senza approfondire, ha ratificato la strana caduta a picco di cultura, capacità, rendimento, condotta di vita) che la malattia era derivata dal sovraccarico di lavoro al quale il dott. xbxbxbsi era ed era stato sottoposto.

Per vero la Prefettura era in possesso della nota del Sindaco n. bccbcb dell’11.2.1998 innanzi citata ma evidentemente questa non era nota al Vice Prefetto Vicario che, nell’aprile 1998, ha notificato la nota di qualifica.

A tutto ciò occorre aggiungere che in tutte le precedenti note di qualifica formulate presso le varie Amministrazioni nelle quali il dott. Xvxvxv ha prestato servizio egli è stato sempre giudicato ottimo.

Le osservazioni di merito della Prefettura non potevano essere limitate ad un semplice visto ma non potevano prescindere dalla coerenza con le precedenti note, dalla razionalità delle notazioni innovative, dalla vistosa illogicità specie in presenza di una nota e notoria condizioni di superlavoro che, lungi dal meritare censura meritava rispetto e piena considerazione.

4- PER L’IPOTESI CHE IL NUOVO ATTO ADOTTATO, RECANTE NUOVA MOTIVAZIONE DEBBA, CORRETTAMENTE, ESSERE CONSIDERATO NON INTEGRATIVO MA REITERATIVO DI QUELLI PRECEDENTI, SI TORNANO A PROPORRE I MOTIVI GIA’ DEDOTTI CON IL RICORSO N. 553/98.

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4.1- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 17 COMMA 70 DELLA L. 15.5.1997 N. 127, 15 COMMA 6 E 14 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.P.R. 4.12.1997 N. 465, 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L’art. 17 comma 70 della L. n. 127/97 e l’art. 15 del Regolamento consentono al Sindaco, previa comunicazione al Segretario titolare, di esercitare il potere di nomina di altro Segretario. Ciò in sede di insediamento.

Il comma 6° dell’art. 15 di detto Regolamento aggiunge quanto segue:

"In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunale e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell’articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendo tra gli iscritti all’albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento". A tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del Segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell’articolo 11, e ne chiede l’assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell’Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta". (N.B. il Regolamento è entrato in vigore il 6.1.1998)

A prescindere da quanto si dirà in proseguo circa l’interpretazione e la legittimità di tali norme, appare evidente come il potere del Sindaco abbia carattere discrezionale ma non possa in alcun modo sconfinare nell’arbitrio.

Esso deve, pertanto, essere esercitato nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa. Gli atti debbono essere motivati con la indicazione delle ragioni sostanziali che li hanno ispirati anche per consentire il controllo giurisdizionale dell’iter logico seguito.

Non si può pensare che lo stato giuridico dei Segretari Comunali sia stato modificato da quello di particolare indipendenza che lo caratterizzava in quello di collaboratore subalterno e rimuovibile "ad nutum".

In concreto le ragioni dei provvedimenti in esame non si ricavano da essi e non sono desumibili neppure "aliunde" negli atti del procedimento.

Del resto appaiono incomprensibili le imperscrutabili ed inconfesse ragioni degli atti impugnati giacchè il dott.xvxvxv , è inserito nel ruolo dei Segretari Generali dal 1989, ed ha notevole esperienza professionale mentre la dott.ssa xbxbx è Segretario Capo, con assai minore anzianità ed esperienza.

Essa non ha affrontato il concorso per i titoli ed esami per la nomina a Segretario Generale nè ha potuto conseguire l’idoneità per espletare tali funzioni, così come indicate nell’art. 14 comma 1° del Regolamento, non essendo stata attivata la relativa procedura.

Del resto anche per gli incarichi di natura squisitamente fiduciaria si impone una motivazione specie ove occorra un "soppesamento" non irragionevole di situazioni soggettive rilevanti (Cons. St., Sez. IV 4.9.1996 n. 1009; Id. 22.12.1993 n. 1137; Tar Lazio Sez. III 12.1.1989 n. 12; Conf. anche Cons. St. Sez. IV 629/97).

In definitiva senza alcuna motivazione, senza alcuna istruttoria, senza alcun riguardo alle posizioni soggettive delle parti e al pubblico interesse, il dott. Xvxvxv è stato allontanato dal suo posto e la dott.ssa xvxvxv ha conseguito una promozione sul campo assolutamente inconcepibile secondo i principi che disciplinano la Pubblica Amministrazione la quale, pur nel sistema di "privatizzazione" del pubblico impiego deve operare secondo i canoni di legalità voluti dagli artt. 3-97-113 della Costituzione.

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4.2- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11-12-14 DEL D.P.R. 4.12.1997 N. 465. ECCESSO DI POTERE.

Il D.P.R. 465/1997 all’art. 11 stabilisce il principio generale di nomina del Segretario da parte del Sindaco e, all’art. 12, prevede le fasce professionali dei Segretari Comunali.

Nella fascia "C" sono previsti sia i segretari capo con 9 anni e 6 mesi di servizio, sia i segretari generali di 2° classe.

I primi sono e restano funzionari appartenenti alla "ex" carriera direttiva, i secondi sono dirigenti.

L’art. 14, al comma primo, richiede per i Comuni superiori a 10.000 abitanti (ex 2° classe), come xvxvxvx , la nomina di Segretari in possesso della idoneità a Segretario Generale.

La dott.ssa xvxvxv è priva di tale idoneità sicchè illegittimamente essa è stata nominata in sostituzione del dott.cvcvccv .

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4.3- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 4.12.1997 N. 465 E DELL’ART. 17 DELLA L. 15.5.1997 N. 127. ECCESSO DI POTERE.

Il Regolamento adottato con il D.P.R. n. 467/1997, in attuazione dell’art. 17 comma 70 della L. n. 127/1997, consente al Sindaco in carica alla data di entrata in vigore del regolamento stesso di nominare il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo, a decorrere dal sessantesimo giorno ed "entro il termine massimo di centoventi giorni" dalla detta data.

La norma di cui all’art. 17 della L. 127/97 riconosce al Sindaco neo-eletto di disporre la nomina del Segretario "non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento", legando temporalmente la durata a quella del mandato elettorale. Tale norma prevede poi che, in sede di prima attuazione, le nomine dei segretari per le sedi vacanti vengano effettuate in base alla nuova disciplina, mediante scelta operata tra gli iscritti all’albo. Discende dal sistema normativo delineato che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Sindaco del Comune di cvcvcv e dall’Agenzia per la gestione dell’Albo negli impugnati provvedimenti, la disciplina di cui all’art. 15, comma 6, del regolamento trova applicazione solo per le nomine dei segretari nelle sedi vacanti. Depongono in tal senso: a) la "interpretazione letterale della norma che non conferisce ai sindaci la facoltà di confermare o meno il segretario in carica ma solo il potere di nomina, presupponendo perciò la vacanza della sede; b) la sua interpretazione sistematica col disposto della L. 127/97 che, come detto, correlando la facoltà di revoca alla previa potestà di scelta da parte del Sindaco, consente la possibilità di sostituire il Segretario già titolare di sede solo in occasione di rinnovo dell’Amministrazione e riconosce ai Sindaci in carica di avvalersi del potere di scelta e nomina del Segretario solo per coprire le sedi vacanti; c) la collocazione della norma tra le disposizioni di prima attuazione del nuovo sistema e non tra le norme transitorie, che devono garantire "le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge", nel rispetto del principio generale del nostro ordinamento giuridico della irretroattività delle leggi; d) l’impossibilità di estendere in via analogica, la norma speciale che ha introdotto il nuovo istituto della nomina "a termine" del segretario per i sindaci di nuovo insediamento a fattispecie diversa, quale è quella della sostituzione da parte del Sindaco in carica del Segretario in servizio presso il Comune. La diversa interpretazione delle norme in esame violerebbe, peraltro, la riserva di legge di fatto introducendo una facoltà di "revoca" dall’incarico al di fuori delle ipotesi di violazione dei doveri di ufficio che, nel sistema a regime, è presupposto necessario per l’esercizio del potere di revoca.

Dunque gli atti impugnati sono stati emanati in contrasto con i termini, i principi e le finalità delle norme applicate e contro la loro corretta interpretazione. Non può essere peraltro condiviso il parere espresso dall’Agenzia Regionale con la circolare del 23.4.1998 e con avviso dell’Agenzia Nazionale pubblicizzato a mezzo Internet circa il fatto che il termine di 120 giorni sarebbe relativo all’avvio, non alla conclusione del procedimento. Trattasi di pareri non vincolati ed evidentemente erronei.

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4.4- ILLEGITTIMITA’ DEL REGOLAMENTO. CONTRASTO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO COGLI ARTT. 1-3-5-70-76-77-97-98 DELLA COSTITUZIONE.

Il Regolamento ha travalicato i limiti della legge la quale appare peraltro in contrasto con i principi costituzionali. specie se è interpretato secondo i criteri seguiti negli atti impugnati.

L’art. 74 dello Statuto "Albertino" (4.3.1848) stabiliva che una solo legge dello Stato disciplinava Comuni e Province.

Seguirono varie leggi comunali e provinciali: R.D. 23.10.1850 (c.d. legge "Rattazzi"); L. 20.3.1865 n. 2248 All. "A"; T.U. 10.2.1989 n. 5921; T.U. 4.2.1915 n. 148; T.U. 3.3.1934 n. 383; R.D.L. 4.3.1944 n. 111.

Tutte si rilevarono inadeguate dovendo disciplinare con i medesimi criteri delle città metropolitane ai piccolissimi municipi.

Con la Costituzione Repubblica del 1947 (art. 5) è stata compiuta la scelta fondamentale dell’autonomia degli Enti Locali.

Questa ha trovato un momento importante di attuazione con la legge 8.6.1990 n. 142 che ha dettato alcune norme di carattere generale -valide per gli Enti locali di ogni tipo e dimensione- riservando alle autonomie locali attraverso statuti e regolamenti, ampi spazi.

Nel clima di grande apertura alle Autonomie e nel contempo di forte tensione verso la costruzione dello Stato di diritto, si sono susseguite pronunce della Corte Costituzionale e dei Giudice Amministrativi nonché leggi che tendevano a garantire l’obiettività delle scelte nelle Commissioni di concorso anche per gli impieghi di livello inferiore presso gli Enti locali (Corte Cost. 15.10.1990 n. 453; Cons. St. Sez. V 30.6.1993 n. 954. Per le gare di appalto Cons. St. Sez. V 18.1.1996 n. 61).

Le leggi "Bassanini" hanno compiuto una riappropriazione dei compiti normativi allo Stato, con una serie infinita di leggi, decreti legislativi e regolamenti. Esse hanno assegnato poi poteri autocratici ai Sindaci con l’unica e peraltro automatica collaborazione dell’Agenzia avente Sede presso l’ANCI. Specie se tali poteri potessero essere esercitati in ogni tempo, senza motivazione ed istruttoria, si verserebbe in chiara violazione dell’autonomia, della trasparenza e buon andamento, della democrazia nel funzionamento degli Enti locali.

Si vedrebbe sostituito un sistema di autonomie democratiche con un sistema normativo accentrato, di gestione autarchica e autoritaria.

Occorre dire inoltre che verrebbe riservato ad un Regolamento (fonte secondaria) la materia del pubblico impiego che l’art. 97 della Costituzione sottopone a riserva di legge e verrebbe delegato al Governo, senza le necessarie limitazioni, il potere legislativo.

Ancora, in violazione dell’art. 98 della Costituzione, i Segretari Comunali non sarebbero al servizio della Nazione ma al servizio dei Sindaci e potrebbero conseguire promozioni sul campo senza adeguati criteri e garanzie.

Lo sviamento di potere legislativo sarebbe infine ancora più evidente laddove, ribadendo il principio della separazione fra poteri di indirizzo politico e poteri di gestione, si ponessero il Segretario Comunale e Provinciale (e cioè i funzionari di maggiore livello della Amministrazioni locali) alla totale ed assoluta dipendenza personale dei Sindaci divenendo così, inevitabilmente, loro docili strumenti operativi.

Del resto il caso di specie è emblematico e si appalesa come il tentativo, non altrimenti spiegato, di dare un forte segnale in questo senso non al solo dott. D’Urbano ma a chiunque voglia intendere.

Dunque l’art. 17 comma 70 della L. 127/97 nonché l’art. 15 del D.P.R. n. 465/97 , specie se interpretati secondo i criteri che ispirano gli atti impugnati, sono in manifesto contrasto con gli articoli della Costituzione sopra indicati.

Per renderli compatibili si imporrebbe una "interpretazione adeguatrice" che ne contenesse la portata nei limiti della Carta Costituzionale (da ultimo Corte Cost. 23.4.1998 n. 14).

E’ appena il caso di ricordare che l’art. 97 della Costituzione non contiene un precetto diretto solo alla Pubblica Amministrazione ma impone al Legislatore l’obbligo di tradurre in forma positiva tale prece, costituendo così un dato del quadro normativo (Cons. St. Ad. Plen. 22.2.1972 n. 2).

Nel caso di specie della normativa almeno ambigua si è fatto un uso talmente "libero" ed estensivo da travalicare persino i limiti dell’analogia.

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4.5- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

Gli atti dell’Agenzia, essendo stati applicativi e funzionali rispetto a quelli del Sindaco, senza peraltro che si esigesse e suggerisse un minimo di istruttoria e motivazione a garanzia della legalità complessiva dell’azione amministrativa sono anche essi illegittimi, per tutte le ragioni innanzi illustrate ed anche perché giammai poteva essere designato un Segretario Capo laddove era richiesto un Segretario Generale.

Essi sono altresì illegittimi laddove hanno suggerito e consentito di operare la nomina oltre il termine di giorni 120 stabiliti dal Regolamento. In particolare il termine di 120 giorni è reso dichiaratamente perentorio dall’art. 17 comma 7° della L. 127/1997 che fa discendere dal decorso di tale termine la tacita conferma.

Del resto ambedue i termini hanno evidente carattere perentorio.

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DOMANDA DI SOSPENSIONE

Se il provvedimento immotivato era lesivo dei diritto e degli interessi del dott. xbxbxxb , quello motivato (ancor prima che egli proponesse il ricorso) con la caduta in verticale delle sue capacità anche a causa delle condizioni di salute, rende il ricorrente, collocato a disposizione di altri Enti presso l’Agenzia, in una condizione di molto difficile reimpiego.

Ciò tanto più che, come Segretario Generale, egli può essere impiegato solo in grandi Comuni ove sono richieste, specie oggi, particolari attitudini ed efficienza.

P.T.M.

Piaccia all’Ecc.mo TAR:

  1. riunire per connessione il presente ricorso con quello iscritto sotto il n.nnn;
  2. sospendere gli atti impugnati;
  3. annullare poi tali atti;
  4. disporre la reintegrazione nel posto e il risarcimento del danno ingiusto stabilendo i criteri e il termine a norma dell’art. 35 del D.Lgs 31.3.1998 n. 80 e dell’art. 11 comma 4° lett. g della L. 15.3.1997 n. 59;
  5. adottare ogni altra decisione del caso e di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Pescara, lì

avv. Marcello Russo

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell’avv. Marcello Russo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico presso il Tribunale di Pescara

HO NOTIFICATO

il ricorso che precede:

  1. Al COMUNE DI xvxvxv in persona del Sindaco pro-tempore, nella sua sede municipale inncncncncnnn).
  2. Alla dott.ssa djdjdjdjdjd nel suo domicilio lavorativo quale Segretaria del Comune di cbcbcbc presso la sede municipale in cbcbcbcb
  3. Alla dott.ssa ccccccccccccccnel suo domicilio e residenza in
  4. Alla PREFETTURA DI zxzxz, in persona del suo legale rappresentante (per il VICE PREFETTO VICARIO) presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  5. al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  6. al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  7. Al MINISTRO DELL’INTERNO presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  8. Al MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEGLI AFFARI REGIONALI presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  9. Al MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  10. All’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI in persona del legale rappresentante, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  11. All’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, SEZIONE REGIONALE ABRUZZESE, in persona del legale rappresentante, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in L’Aquila, alla Via Portici San Bernardino (CAP 67100).
  12. All’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI in persona del suo legale rappresentante nella sua sede in Roma c/o l’ANCI Via dei Prefetti n. 46 (CAP 00186).
  13. All’ all’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SEZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO, in persona del suo legale rappresentante nella sua sede provvisoria c/o l’ANCI Abruzzo, in L’Aquila alla Via Tre Marie n. 2 (CAP 67100).

Ciò ho fatto mediante invio a ciascuno di essi di distinte copie conformi agli originali di tale atto, in numero complessivo di 12, agli indirizzi innanzi precisati, a mezzo del servizio postale nei modi di legge.