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Giurisprudenza

n. 03-2001 - © copyright - vietata la riproduzione.

TAR PIEMONTE, SEZ. I - Sentenza 6 marzo 2001 n. 481 - Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - Ubertazzi (Avv.ti Giuseppe Gallenca e Carlo Rolle) c. Comune di Casale Monferrato (Avv.ti Paolo Scaparone e Enrico Dagna), Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale del Piemonte (Avv.ra Stato), Giaretti (Avv.ti Andrea Comba e Marco Pizzetti) ed altri (n.c.).

1. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Nomina e revoca - Disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 - Ha natura interpretativa ed effetto retroattivo - Avvenuta comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento di nomina entro il termine di 120 giorni dall’insediamento del Sindaco - Sufficienza ai fini del rispetto del suddetto termine.

2. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Nomina e revoca - Disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 - Provvedimento di revoca - Motivazione - Non occorre.

3. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Nomina e revoca - Nomina di un nuovo segretario generale - Preferenza accordata ad un funzionario di fascia inferiore - In base all’asserzione che detto funzionario sia più "adattabile" alle nuove modifiche normative - Illegittimità per illogicità manifesta.

4. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Nomina e revoca - Nomina di un nuovo segretario generale - In comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, appartiene alla 2a classe demografica - Possesso della qualifica di Segretario Generale - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

5. Giustizia amministrativa - Ordinanza cautelari - Effetti inibitori - Divieto di adottare atti esecutivi o conseguenziali a quello sospeso - Sussiste anche nel caso di sopravvenute modifiche legislative.

1. L'art. 2 del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 (secondo cui "il comma 81 dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127 si interpreta nel senso che i Segretari in carica al momento di entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 si intendono confermati nell'incarico se il Sindaco o il Presidente della Provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo Segretario nei termini stabiliti dall'art. 15, comma 6 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del Segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario") ha natura di norma interpretativa ed ha, quindi, effetto retroattivo; deve pertanto ritenersi, ai sensi della stessa norma, che l'avvenuta comunicazione al precedente Segretario dell'avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario - anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 8/1999 - deve ritenersi sufficiente ai fini dell'osservanza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 17, 81° comma, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (1).

2. L'art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, con disposizione di carattere retroattivo, non solo non richiede al Sindaco o al Presidente della Provincia di comunicare al Segretario in carica di aver intenzione di sostituirlo, ma finisce anche per ricomprendere il principio secondo cui l’eventuale provvedimento di revoca che sia stata adottato non deve essere motivato; la giustificazione di tale deroga al principio generale per cui gli atti amministrativi devono essere espressi e motivati deve ricercarsi nella tutela dell'immagine dello stesso Segretario uscente, che, diversamente, sarebbe esposto a giudizi pubblici di contenuto non favorevole, o comunque meno favorevole rispetto a quello posto a fondamento dell'individuazione e della nomina del funzionario destinato a sostituirlo (2).

3. E’ illegittima, per illogicità manifesta, una delibera con la quale si nomina un nuovo segretario generale preferendo un Segretario comunale di fascia inferiore, rispetto a quello di fascia superiore, ritenendo che il primo sia più "adattabile" alle nuove modifiche normative, atteso che la ritenuta maggiore adattabilità dei Segretari di fascia inferiore collide con il principio generale, essenziale a tutta la struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione, per il quale gli impiegati di livello superiore hanno per definizione capacità maggiori di quelli appartenenti a livelli inferiori, tant'è vero che anche la loro retribuzione è modulata proporzionalmente (3).

4. A prescindere dalla fascia di iscrizione, la Segreteria generale di un Comune avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, appartenente alla 2a classe demografica già prevista dalla tabella A allegata al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, può essere conferita solo ad un funzionario che possieda la qualifica di Segretario Generale; è pertanto illegittima la nomina di un Segretario in un comune del predetto tipo che non possieda quest’ultima qualifica (4).

5. La funzione dell’ordinanza cautelare è notoriamente quella di prevenire il verificarsi di danni a carico del ricorrente, paralizzando l'esecutorietà del provvedimento impugnato fino alla pubblicazione della decisione circa il merito del ricorso e per l'effetto inibisce all'Amministrazione di adottare atti esecutivi o conseguenziali a quello sospeso, ed a maggior ragione non le consente di emettere provvedimenti riproduttivi o reiterativi dello stesso. Tale divieto non è superabile neppure in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento, atteso che la sopravvenienza di una disposizione legislativa che comporta il venir meno dell'istituto giuridico, i cui effetti erano stati preservati dall'ordinanza cautelare, pur implicando la cessazione dell'efficacia esterna dell'ordinanza medesima, ne fa salvi gli effetti interni, per cui questa continua in concreto ad inibire l'adozione di atti esecutivi o conseguenziali nell'ambito dello stesso procedimento (5).

(1) V. tuttavia in senso contrario T.A.R. Lazio, I-ter, sent. 5 luglio 2000, n. 5511, in questa rivista pag. http://www.giust.it/tar1/tarlazio1ter_2000-5511.htm (secondo cui la revoca e la nomina vanno adeguatamente motivate e l’art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 ha natura sostanzialmente innovativa, in quanto la disciplina ad essa sottesa è incompatibile con il testo della legge anteriore); per un commento di quest'ultima sentenza v. L. OLIVERI, La saga dei "sine titulo", http://www.giust.it/articoli/oliveri_sinetitulo.htm

Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali in materia v. l’apposita pagina nella sezione degli approfondimenti.

(2) Va tuttavia rilevato che, anche secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza civilistica fin qui formatosi, sia pure non con specifico riferimento al regime transitorio, è nel senso di ritenere necessaria una ampia e congrua motivazione che giustifichi la rimozione del precedente Segretario ed in particolare una analitica indicazione delle gravi inadempienze che impongano la sua sostituzione: v. in tal senso da ult. CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZ. LAVORO, sent. 3 marzo 2001 (che annulla un provvedimento di revoca non giustificato da gravi violazioni), pubblicata in questo numero della rivista, a pag. http://www.giust.it/ago1/corteappfi_2001-03-03.htm

Per un quadro riassuntivo v.

CONCETTA ANASTASI, Relazione al Convegno di Napoli del 3 luglio 1999 sui Segretari comunali e provinciali, in questa rivista, pag. http://www.giust.it/articoli/anastasi_relconvnapoli.htm

ANTONIO ROMANO TASSONE, Sul contratto di lavoro del dirigente pubblico, pag. http://www.giust.it/articoli/romanotas_dirigente.htm ed Il problema della dirigenza locale, pag. http://www.giust.it/articoli/romanotas_dirigenza.htm

CARLO SAFFIOTI, Ruolo manageriale per il segretario comunale ?, pag. http://www.giust.it/forum/safioti_ruolomanageriale.htm

GIOVANNI VIRGA, Il procedimento di nomina dei Segretari comunali e provinciali: competenza, avvio, pubblicizzazione, ivi, pag. http://www.giust.it/articoli/virgag_nominasegretari.htm

(3) Secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza in rassegna, l’illogicità deriva innanzitutto innanzi tutto da fatto che "l'appartenenza alla fascia inferiore non si accompagna necessariamente ad una più giovane età anagrafica: alle fasce professionali superiori alla terza, infatti, sono stati iscritti i funzionari che possedevano la qualifica di Segretario Generale, e poiché l'accesso a tale qualifica presupponeva il superamento di un apposito concorso, è evidente che tutti i funzionari che non hanno partecipato al concorso o non lo hanno superato non hanno potuto essere iscritti alla quarta fascia, quale che fossero la loro età e l'anzianità di servizio". In secondo luogo,ad avviso del TAR Piemonte, "la ritenuta maggiore adattabilità dei Segretari di fascia inferiore collide con il principio generale, essenziale a tutta la struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione, per il quale gli impiegati di livello superiore hanno per definizione capacità maggiori di quelli appartenenti a livelli inferiori, tant'è vero che anche la loro retribuzione è modulata proporzionalmente".

(4) T.A.R. Lazio - Latina, 17 dicembre 1999, n. 1016, in questa rivista, pag. http://www.giust.ipzs.it/private/tar/tarlaziolatina_1999-1016.htm e T.A.R. Lazio, I-ter, 5 luglio 2000, n. 5511, ivi, pag. http://www.giust.it/tar1/tarlazio1ter_2000-5511.htm

Ha osservato in particolare il TAR Piemonte che in base al vecchio ordinamento ad un Comune avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, appartiene alla 2a classe demografica spettava un funzionario con la qualifica dirigenziale (conseguita a seguito di apposito accesso concorsuale) di Segretario Generale di 2a classe: qualifica nella specie posseduta dal ricorrente, ma non anche dalla controinteressata, che era soltanto Segretario Capo con oltre nove anni e sei mesi di servizio (qualifica non dirigenziale).

Ha aggiunto inoltre che: "Vero è che nel nuovo ordinamento i Segretari Generali con anzianità di qualifica inferiore ai tre anni sono confluiti nella 3a fascia professionale insieme con i Segretari Capi con più di nove anni e sei mesi di servizio, ma, come è stato già chiarito in giurisprudenza, detta prima iscrizione nella stessa fascia ha effetti limitati allo stato giuridico dei Segretari, senza tuttavia incidere in alcun modo sulla loro assegnabilità ai diversi enti locali. Prova ne sia che, a sensi dell'art. 12, comma 1 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, la prima iscrizione nelle nuove fasce professionali è fatta "fino alla stipulazione di una diversa disciplina del C.C.N.L. e ferma restando la classificazione dei Comuni e delle Provincie ai fini dell'assegnazione del Segretario, prevista dalle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749"".

V. sul punto in questa rivista:

GIACOMO AREZZO DI TRIFILETTI, La nomina dei segretari comunali e provinciali a regime del regolamento approvato con DPR 4 dicembre 1997, n. 465: è essenziale il corso di specializzazione per poter ricoprire le segreterie generali, pag. http://www.giust.it/articoli/arezzaotrif_nomina.htm

ROBERTO NAPOLETANI, Riforma della pubblica amministrazione e primato della politica., http://www.giust.it/articoli/Napoletani_riformaPA.htm

(5) Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 1989, n. 615. Con riferimento al caso di specie, il TAR Piemonte ha osservato che "anche laddove il D.L. 26 maggio 1999, n. 8 fosse stato sufficiente a legittimare ex post la nomina della controinteressata (ciò che non è, per le ragioni più sopra evidenziate), il Sindaco non poteva di sua iniziativa ignorare le precedenti ordinanze cautelari, ripristinando il contenuto dei provvedimenti sospesi, ma avrebbe al limite dovuto invocare la nuova normativa ai fini della revoca giudiziale delle ordinanze medesime per fatti sopravvenuti".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti R.G.R. nn. 957/98, 1124/98, 838/99 e 259/00, di seguito analiticamente epigrafati:

a) quanto al ricorso R.G.R. n. 957/98, proposto da

UBERTAZZI EUGENIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Carlo Rolle ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via XX Settembre, 60, come da mandato in calce al ricorso;

contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 26 maggio 1998, n. 498 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avo. Enrico Dagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in

Torino, corso Stati Uniti, 45;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

del provvedimento di cui alla nota sindacale 28 aprile 1998, prot. n. 74/10603, con cui è stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per la di lui sostituzione nel posto di Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato, nonché del provvedimento di cui alla nota sindacale 28 aprile 1998, prot. n. 75/10604, con cui è stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per la nomina di un nuovo Segretario Comunale, nonché, per quanto di ragione ed occorra, della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione degli Albi dei Segretari Comunali e Provinciali in data 5 marzo 1998, nella parte in cui statuisce che la potestà sindacale di nomina dei nuovi Segretari Comunali ai sensi dell'art. 15, comma 6 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, si intende esercitata mediante l'avvio del procedimento, nonché di tutti gli atti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e conseguenziali;

b) quanto al ricorso R.G.R. n. 1124/98, proposto da

UBERTAZZI EUGENIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Carlo Rolle ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via XX Settembre, 60, come da mandato in calce al ricorso;

contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 17 giugno 1998, n. 581 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Enrico Dagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

nonché nei confronti di

GIARETTI VINCENZINA, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Andrea Comba e dall'avv. Marco Pizzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via L. Mercantini, 6, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

del decreto sindacale 29 maggio 1998, prot. n. 18, con cui è stata disposta la nomina di Giaretti Vincenzina a Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato, con contestuale collocamento in disponibilità del ricorrente, nonché, quali atti presupposti, del precedente decreto sindacale 21 maggio 1998, n. 14, di nomina del Vice Segretario Generale Supplente nella persona di Martinotti Daniele; della deliberazione G.C. 26 maggio 1998, n. 496, con cui si consente al Sindaco di conferire la titolarità della sede di Segreteria a Segretari di 3a fascia professionale; del decreto sindacale 26 maggio 1998, n. 15, con il quale è stata individuata in Giaretti Vincenzina la persona da nominare nel posto di Segretario Generale; del provvedimento del Presidente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione degli Albi dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte, recante assegnazione di Giaretti Vincenzina al Comune richiedente e nulla-osta alla nomina quale Segretario Generale di 2a classe titolare, nonché di tutti gli atti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e conseguenziali, ivi compresi quelli indicati nei provvedimenti medesimi e quelli anche di carattere generale citati in ricorso;

c) quanto al ricorso R.G.R. n. 839/99, proposto da

UBERTAZZI EUGENIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Paolo Casetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via XX Settembre, 60, come da mandato in calce al ricorso;

contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 28 maggio 19989 n. 332 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Enrico Dagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

nonché nei confronti di

GIARETTI VINCENZINA, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Germano Dondi e dagli avv.ti Enrico Gragnoli, Roberta Zanino e Marco Pizzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via L. Mercantini, 6, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

del decreto sindacale 31 marzo 1999, n, 15, con cui è stata disposta l'immediata ripresa dell'esercizio delle funzioni di Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato da parte di Giaretti Vincenzina;

- del decreto sindacale 30 marzo 1999, n. 14, con cui è stato preso atto dell'avvenuta cessazione delle funzioni segretariali del ricorrente presso il medesimo comune a decorrere dal 29 maggio 1998, ed è stata disposta, nel contempo, la sua immediata cessazione dalle funzioni segretariali;

- di tutti gli atti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali e degli altri citati nei provvedimenti medesimi e nel ricorso;

d) quanto al ricorso RG.R n. 259/00 da

UBERTAZZI EUGENIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Carlo Rolle ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via XX Settembre, 60, come da mandato in calce al ricorso;

contro

 

COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 17 agosto 1998, n. 703 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Enrico Dagna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio in questa sede; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio in questa sede;

nonché nei confronti

di GIARETTI VINCENZINA, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

del decreto sindacale 1° giugno 1998, n. 21, recante collocamento del ricorrente in disponibilità, nonché di tutti gli atti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e conseguenziali, ivi compresi, in particolare, quelli citati nell'epigrafe e nel testo del ricorso, nonché negli stessi provvedimenti ivi indicati;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casale Monferrato, dell'Agenzia Autonoma per la Gestione degli Albi dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte e di Giaretti Vincenzina;

Viste le memorie successivamente depositate dalle parti e gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 15 febbraio 2001 l'avv. Paolo Casetta in sostituzione dell'avv. Giuseppe Gallenca per il ricorrente, l'avv. Marco Pizzetti per Giaretti Vincenzina, e l'avv. prof. Paolo Scaparone, nonché 1'avv. Enrico Dagna per il Comune di Casale Monferrato; Ritenuto in

FATTO

1. Con il primo dei ricorsi di cui in epigrafe (R.G.R. n. 957/98), il dr. Eugenio Ubertazzi, già Segretario Generale di classe 1B a sensi della vecchia normativa, passato alla IV fascia professionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 12 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, espone di essere stato nominato Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato con D.M. 15 febbraio 1996.

Il ricorrente espone inoltre di aver prestato servizio presso detto Comune anche in precedenza, dove aveva svolto le funzioni di Vice Segretario Generale, di Segretario Generale Supplente e infine di Reggente, di vantare un ottimo curriculum e di non aver mai avuto contrasti con gli organi politici.

A seguito dell'attuazione della riforma dell'ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali introdotta dall'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127, il Sindaco di Casale si è tuttavia avvalso della disposizione transitoria di cui all'art. 15 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, avviando il procedimento ivi previsto per la sostituzione del Segretario Comunale in carica.

I relativi provvedimenti e la presupposta deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sono congiuntamente gravati per i motivi di seguito indicati.

1. Violazione di legge con riferimento all'art. 15, comma 2 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e all'art. 17, comma 82 L. 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di presupposti. Eccesso di potere e violazione di legge per vizio del procedimento. Illegittimità diretta e derivata. Inefficacia dei provvedimenti impugnati alternativamente e/o congiuntamente ai vizi di cui sopra.

Ai fini dell'osservanza del termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 previsto per la nomina del nuovo Segretario nel periodo transitorio sarebbe necessaria la positiva formalizzazione della nomina stessa, e non semplicemente la comunicazione di avvio del relativo procedimento; il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia non avrebbe il potere di incidere sul dettato della normativa, fornendone un'interpretazione contraria al suo tenore letterale.

2. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge sotto altro profilo con riferimento all'art. 15 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 ed all'art. 17, comma 82 L. 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali, manifesta illogicità, contraddittorietà e sviamento di potere.

La comunicazione di avvio del procedimento di sostituzione del Segretario Comunale non rende conto delle ragioni per cui il procedimento stesso è stato avviato.

Si sono costituiti in giudizio, replicando al ricorso, sia il Comune di Casale Monferrato, che l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte.

L'istanza cautelare, inizialmente respinta da questa Sezione con ordinanza 1° luglio 1998, n. 864, è stata accolta in appello con ordinanza Cons. St., IV, 15 dicembre 1998, n. 2184.

Le istanze istruttorie avanzate in ricorso sono state accolte con ordinanza presidenziale 12 maggio 1999, n. 499/i, successivamente ottemperata.

2. Con il secondo ricorso (R.G.R. n. 1124/98) il medesimo dr. Eugenio Ubertazzi ha esteso l'impugnazione ai provvedimenti sindacali di individuazione e di nomina del nuovo Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato nella persona della drs. Vincenzina Giaretti e del conseguente suo collocamento in disponibilità, nonché agli atti presupposti meglio indicati in epigrafe.

A sostegno del ricorso deduce le censure di seguito elencate.

1. Violazione di legge con riferimento all'art. 15, comma 2 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e all'art. 17, comma 82 L. 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di presupposti. Eccesso di potere e violazione di legge per vizio del procedimento. Illegittimità diretta e derivata.

I provvedimenti impugnati sono stati emessi oltre il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, previsto per la nomina del nuovo Segretario nel periodo transitorio, né il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia non avrebbe il potere di incidere sul dettato della normativa, fornendone un'interpretazione contraria al suo tenore letterale

2. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge sotto altro profilo con riferimento agli artt. 11, comma 10 e 15 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 ed all'art. 17, comma 82 L. 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Violazione di legge con riferimento all'art. 1 L. 8 giugno 1962, n. 604 e al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 in relazione al D.M. 15 luglio 1980. Violazione di legge con riferimento all'art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142. Violazione di legge con riferimento all'art. 36 D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 ed eccesso di potere con riferimento ai principi tutti, normativi e giurisprudenziali, in tema di selezioni e di reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali, manifesta illogicità, contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento di potere. Illegittimità diretta e derivata.

La Giunta Comunale, con deliberazione 26 maggio 1998, n. 496, ha autorizzato il Sindaco a conferire la Segreteria Generale ai Segretari Comunali iscritti nella 3a fascia professionale, ossia a qualifica inferiore a quella corrispondente alla classificazione del Comune.

La delibera di Giunta sarebbe priva dei pareri di regolarità contabile e tecnica, non sarebbe stata preceduta da un regolare atto di convocazione dell'organo collegiale, né da adeguata istruttoria; la sua motivazione sarebbe illogica; la sostituzione del ricorrente (tuttora in carica) con il Vice Segretario Supplente non sarebbe stata giustificata; il provvedimento sarebbe comunque tardivo, in quanto adottato quando già era scaduto il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità alla nomina da parte degli interessati.

3. Violazione di legge con riferimento all'art. 14 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Illegittimità diretta e derivata.

L'Agenzia avrebbe concesso il nulla-osta alla nomina della controinteressata, nonostante che questa non ne possedesse la relativa idoneità.

4. Violazione di legge sotto ulteriore profilo con riferimento all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge sotto altro profilo con riferimento agli artt. 11, comma 10 e 15 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 ed all'art. 17, comma 82 L. 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Violazione di legge sotto ulteriore profilo con riferimento all'art. 36 D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 ed eccesso di potere con riferimento ai principi tutti, normativi e giurisprudenziali, in tema di selezioni e di reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo per difetto di istruttoria e manifesta illogicità. Eccesso di potere per sviamento di potere. Illegittimità diretta e derivata.

La nomina della controinteressata non sarebbe sorretta da adeguata motivazione in ordine alla valutazione del suo curriculum e delle sue referenze professionali.

Si sono costituiti in giudizio, replicando al ricorso, sia il Comune di Casale Monferrato, sia l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte, sia la controinteressata.

A seguito della produzione di nuovi documenti da parte delle Amministrazioni costituitesi, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con cui ha dedotto:

5. Eccesso di potere per mancata prefissione dì parametri di valutazione, violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, in tema di concorsi, gare e selezioni pubbliche, violazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione agli artt. 97 e 35 Cost..

L'individuazione della controinteressata come nuovo Segretario Comunale non sarebbe stata preceduta dalla prefissione di parametri di valutazione delle domande concorrenti.

6. Violazione di legge con riferimento all'art. 17, commi 68, 70, 78, 81 e 82 L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'art. 15, comma 6 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, in relazione all'art. 11 preleggi.

La sede di Casale Monferrato non avrebbe potuto considerarsi vacante.

7. Violazione di legge con riferimento all'art. 17, commi 78 e 82 L. 15 maggio 1997, n. 127 ed eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta ed inosservanza di parametri interpretativi e direttive.

La nomina di un nuovo Segretario Comunale sarebbe stata possibile solo nei Comuni in cui fosse stato eletto un nuovo Sindaco o in cui la sede di Segreteria fosse stata già effettivamente vacante in precedenza.

Anche in questo caso l'istanza cautelare, inizialmente respinta da questa Sezione con ordinanza 1° luglio 1998, n. 865, è stata accolta in appello con ordinanza Cons. St., IV, 15 dicembre 1998, n. 2185.

Le istanze istruttorie avanzate in ricorso sono state esse pure accolte con ordinanza presidenziale 12 maggio 1999, n. 500/i, successivamente ottemperata.

3. A seguito della sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con i primi due ricorsi, il ricorrente è stato reimmesso nelle funzioni di Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato.

Successivamente è però stato emanato il D.L. 26 gennaio 1999, n. 2, convertito in L. 25 marzo 1999, n. 75, che al suo art. 2 ha interpretato autenticamente l'art. 17, comma 81 L. 15 maggio 1997, n. 127, chiarendo che il termine di 120 giorni stabilito per la nomina del nuovo Segretario Comunale nel periodo transitorio è rispettato con il semplice avvio del relativo procedimento, non occorrendo a tale scopo la formalizzazione della nuova nomina.

Il Sindaco di Casale ha così preso atto dell'avvenuta cessazione delle funzioni segretariali da parte del ricorrente ed ha disposto la ripresa delle funzioni medesime da parte della controinteressata.

Il terzo ricorso (R.G.R. n. 838/99) denuncia detti provvedimenti per i motivi di seguito indicati.

1. Violazione di legge con riferimento all'art. 15, comma 16 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e all'art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modificazioni in L. 25 marzo 1999, n. 75, dettante interpretazione autentica dell'art. 17 comma 81 L. 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per carenza di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali.

La norma interpretativa di cui sopra non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la comunicazione di avvio della procedura sarebbe stata perfezionata dopo la scadenza del termine di legge.

2. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento ai principi tutti, normativi e giurisprudenziali, in materia di efficacia dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato. Violazione di legge con riferimento all'art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Eccesso di potere per mancata considerazione circostanze essenziali.

La sopravvenienza della norma interpretativa non avrebbe giustificato la disapplicazione delle ordinanze cautelari pronunciate dal Giudice Amministrativo.

3. Violazione di legge con riferimento all'art. 12, comma 1 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e tabella A) allegata al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

Alla controinteressata non avrebbe potuto essere conferita la Segreteria Generale del Comune di Casale Monferrato, in quanto non in possesso della qualifica di Segretario Generale.

4. Violazione di legge con riferimento all'art. 28 D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387,

Il passaggio della controinteressata alla qualifica di Segretario Generale avrebbe potuto essere disposto soltanto a seguito del superamento di apposito concorso per esami.

Anche in questo giudizio si sono costituiti in giudizio in questa sede. L'istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con ordinanza 7 luglio 1999, n. 708.

Le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente sono state accolte con ordinanza presidenziale 22 luglio 1999, n. 7605, successivamente ottemperata.

4. Il quarto ricorso (R.G.R. n. 259/00) porta un numero di registro successivo al terzo in quanto proposto inizialmente dinanzi al T.A.R. della Lombardia e poi riassunto in questa sede in conformità alla decisione Cons. St., IV, 23 settembre 1999, n. 1494, resa sull'istanza di regolamento di competenza avanzata dall'Amministrazione statale resistente.

Il ricorso investe peraltro il provvedimento con cui il Sindaco di Casale, dopo aver nominato la controinteressata alla Segreteria Generale del Comune, ha disposto il collocamento del ricorrente in disponibilità.

A suo sostegno sono dedotte le censure di seguito elencate.

Violazione di legge con riferimento all'art. 17, commi 78, 81 e 82 L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché con riferimento agli artt. 19 e 35 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, in relazione all'art. 17, comma 70 stessa legge, all'art. 15 stesso-decreto presidenziale e all'art. 11 preleggi. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, inosservanza di parametri interpretativi e direttive e violazione di normativa interna. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali e difetto di presupposti. Illegittimità diretta e derivata con riferimento ai provvedimenti precedenti richiamati nella narrativa di fatto.

Il ricorrente non si sarebbe trovato nelle condizioni legittimanti il collocamento in disponibilità, che presupporrebbe la mancata conferma, la revoca o la mancanza della titolarità di sede; il provvedimento impugnato sarebbe comunque afflitto in via derivata dai vizi denunciati a carico dei provvedimenti precedenti con le censure di cui ai primi due ricorsi, espressamente riproposte.

Nel giudizio radicato dinanzi alla II Sezione del T.A.R. Lombardia si sono costituite tutte le parti intimate, che hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Il Giudice adito ha respinto la domanda cautelare con ordinanza 20 agosto 1998, n. 2333 ed anche in questo caso vi è stata riforma in appello, pronunciata con ordinanza Cons. St., IV, 15 dicembre 1998, n. 2189.

Successivamente alla decisione dell'istanza di regolamento di competenza ed alla conseguente riassunzione del giudizio da parte della ricorrente, si sono costituiti in questa sede, replicando al ricorso, sia il Comune di Casale Monferrato, sia l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte, sia la controinteressata.

5. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2001 tutti e quattro i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I quattro ricorsi, tutti proposti dal Segretario Generale del Comune di Casale Monferrato sostituito dal Sindaco in applicazione dell'art. 15 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, investono successivi atti del procedimento di nomina del nuovo Segretario, ed essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi, meritano di essere riuniti al fine di formare oggetto di un'unica decisione.

II Comune di Casale eccepisce pregiudizialmente l'improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che, nelle more del giudizio, si sono svolte le elezioni amministrative, il Sindaco neoeletto ha dato avvio ad un nuovo procedimento di nomina del Segretario Comunale, riconfermato nella persona della odierna controinteressata e il ricorrente ha impugnato la nuova nomina con ricorso attualmente pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio.

L'eccezione non può essere condivisa.

Al ricorrente deve infatti riconoscersi un permanente interesse, quantomeno morale, a gravarsi contro gli atti impugnati in questo giudizio, che certamente hanno inciso sulla sua immagine pubblica, oltre che sulla sua carriera.

Il ricorso è pertanto procedibile.

2.1. Nel merito, la prima delle questioni che deve essere affrontata è rappresentata dalla censura di tardività degli atti, dedotta con il primo motivo dei primi due ricorsi, riproposta con il quarto ricorso ed ulteriormente sviluppata con il primo motivo del terzo.

L'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127 ha come è noto profondamente modificato il previgente ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, attribuendo direttamente ai Sindaci e ai Presidenti delle Giunte Provinciali il potere di sceglierli fra gli iscritti ad un apposito Albo di nuova istituzione e di nominarli per la durata dei rispettivi mandati.

Per quanto riguarda la fase di prima attuazione della legge, il comma 81 dell'articolo sopra citato ha previsto che "a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (di esecuzione della nuova disciplina legislativa) di cui al comma 78 il Sindaco e il Presidente della Provincia possono nominare il Segretario scegliendolo fra gli iscritti all'Albo".

Il regolamento, approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, al suo art. 15, ha poi disciplinato in dettaglio il procedimento di nomina del nuovo Segretario, prevedendo in particolare (comma 2) che il Sindaco e il Presidente della Provincia esercitano il potere di nomina del nuovo Segretario "previa comunicazione al Segretario titolare" non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento.

Al successivo comma 6 ha quindi precisato che "in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento (... ) i Sindaci e i Presidenti di Provincia in carica alla data di entrata in vigore del (...) regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del Segretario prescelto a norma delle disposizioni dell'art. 11, e ne chiede l'assegnazione al competente Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta".

Per effetto del suo art. 36, il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta il 5 gennaio 1998, per cui il termine di 120 giorni stabilito per la nomina del nuovo Segretario da parte di Sindaci e Presidenti di Provincia già in carica è venuto a scadere il 5 maggio successivo.

2.2. Nel caso in esame il Sindaco di Casale Monferrato la emesso la comunicazione di avvio del procedimento di sostituzione del Segretario in data 28 aprile 1998 (e perciò in termini), ma l'atto è stato notificato al ricorrente quale Segretario titolare solo il 12 maggio 1998 (ossia ad oltre 120 giorni di distanza dall'entrata in vigore del regolamento).

Con il primo motivo delle prime due impugnazioni (riprodotto anche nella quarta), il ricorrente denuncia gli atti del procedimento per tardività, sostenendo che il termine di 120 giorni andrebbe riferito al vero e proprio atto di nomina del nuovo Segretario, e non già al mero avvio del relativo procedimento, così come ritenuto dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 5 marzo 1998, pure coinvolta nell'impugnazione.

La questione ha diviso la giurisprudenza già nelle poche occasioni in cui ha avuto modo di occuparsene.

Secondo un primo orientamento, la tesi dell'Agenzia meriterebbe di essere condivisa in ragione della complessità della procedura di nomina, che non avrebbe materialmente consentito il perfezionamento delle nuove nomine nei termini di legge, anche perché il nuovo Segretario doveva essere necessariamente scelto tra gli iscritti all'Albo di nuova istituzione, e l'Albo è stato pubblicato solo il 3 aprile 1998, ossia un mese prima della scadenza del termine di cui sopra.

Inoltre, sempre secondo questo orientamento, il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento non avrebbe carattere perentorio, non essendo espressamente disposto in tal senso dalla legge, mentre tale carattere sarebbe testualmente attribuito al termine di 120 giorni dall'insediamento dei nuovi Sindaci e Presidenti di Provincia, stabilito per le nomine "a regime" (T.A.R. Veneto, I, 10 marzo 1999, n. 326).

Altra parte della giurisprudenza si è invece espressa in senso opposto, ritenendo che la perentorietà del termine e l'esigenza che entro la sua scadenza si pervenga all'atto finale del procedimento di nomina del nuovo Segretario deriva dalla funzione stessa che la norma in questione è destinata ad assolvere, che quella di circoscrivere nel tempo il potere sindacale e presidenziale di sostituzione del Segretario e che si presenta in termini del tutto analoghi tanto nella fase "a regime" (in cui il termine è dichiaratamente perentorio), quanto nella fase di prima attuazione (T.A.R. Lazio, I-ter, 5 luglio 2000, n. 5511).

2.3. Tale secondo orientamento ha però trovato un ostacolo nell'art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in L. 25 marzo 1999, n. 75, a norma del quale "il comma 81 dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127 si interpreta nel senso che i Segretari in carica al momento di entrata in vigore del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 si intendono confermati nell'incarico se il Sindaco o il Presidente della Provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo Segretario nei termini stabiliti dall'art. 15, comma 6 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del Segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario". Secondo la nuova disposizione, il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento dovrebbe in altre parole ritenersi osservato con la semplice "attivazione" del procedimento di nomina del nuovo Segretario, restando a tal fine irrilevante la data del suo perfezionamento.

2.4. Con il primo motivo del terzo ricorso, il ricorrente sostiene peraltro che anche la nuova disposizione non avallerebbe la legittimità dell'operato del Sindaco di Casale, poiché, in ogni caso, la comunicazione di avvio del procedimento di nomina della controinteressata, per quanto emessa in termini, gli sarebbe stata portata a conoscenza tardivamente.

La censura è infondata in fatto, dal momento che la copia dell'atto in questione depositata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale istruttoria n. 760/99/i reca a tergo una relazione di notifica al ricorrente (non contestata a mezzo querela di falso) datata 29 aprile 1998, indubbiamente tempestiva ai fini che qui interessano.

2.5. Quanto precede non incide comunque sul problema della effettiva portata della nuova disposizione.

Per quanto il Legislatore la abbia dichiaratamente qualificata come norma di interpretazione autentica (perciò stesso dotata di portata retroattiva), la giurisprudenza che se ne é occupata ha ritenuto che il suo carattere sia sostanzialmente innovativo, in quanto la disciplina ad essa sottesa sarebbe incompatibile con il testo della legge anteriore, che non sarebbe stata suscettibile di essere interpretata ordinariamente in tal senso (T.A.R. Lazio, I-ter, 5 luglio 2000, n. 5511, cit.). Questo Collegio, per contro, non ritiene di aderire alla tesi che precede, almeno per quanto riguarda la sufficienza dell'avvio del procedimento ai fini dell'osservanza del termine di cui al citato art. 15, comma 6 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

E’ bensì vero che l'art. 17, comma 81 L. 15 maggio 1997, n. 127 (così come la stessa disposizione regolamentare di cui sopra) menzionano espressamente la "nomina" del nuovo Segretario e non fanno nessun cenno all’"attivazione" del relativo procedimento; tuttavia la stessa circostanza che parte della giurisprudenza anteriore al D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 fosse già pervenuta alle medesime conclusioni poi fatte oggetto di interpretazione autentica e gli argomenti a tale scopo considerati (complessità del procedimento e mancanza dell'Albo fino al 3 aprile 1998) appaiono sufficienti a provare la compatibilità di detta interpretazione autentica con il tenore letterale della norma (anteriore) interpretata.

Il carattere retroattivo dell'art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 deve quindi essere confermato, e per l'effetto l'avvenuta comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario Generale deve ritenersi sufficiente ai fini dell'osservanza dei termini in argomento.

I primi motivi dei primi tre ricorsi ed il corrispondente secondo motivo del quarto ricorso devono quindi essere disattesi per infondatezza.

2.6. Il primo ricorso, concernente l'atto sindacale di mancata conferma del ricorrente in sede, è articolato in due soli motivi, il primo dei quali è stato appena esaminato), mentre il secondo denuncia il provvedimento impugnato per carenza di motivazione..

La censura è infondata: si è già accennato che l'art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 ha espressamente stabilito, con disposizione di riconosciuto carattere retroattivo, che "il comma 81 dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, 127 si interpreta nel senso ( ... ) che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o di revoca del Segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario".

Ora, se la legge non richiede al Sindaco o al Presidente della Provincia di comunicare al Segretario in carica di aver intenzione di sostituirlo, è evidente che, se glielo comunica ugualmente, non lo si può censurare per non averne illustrato le ragioni.

La giustificazione di tale deroga al principio generale per cui gli atti amministrativi devono essere espressi e motivati deve ricercarsi, a parere del Collegio, nella tutela dell'immagine dello stesso Segretario uscente, che, diversamente, sarebbe esposto a giudizi pubblici di contenuto non favorevole, o comunque meno favorevole rispetto a quello posto a fondamento dell'individuazione e della nomina del funzionario destinato a sostituirlo.

In considerazione della rilevata infondatezza di entrambe le censure in cui è articolato, il primo ricorso deve quindi essere respinto in ogni sua parte.

3. Altrettanto infondati sono il secondo e il terzo motivo aggiunto del secondo ricorso, in cui si sostiene che nel periodo transitorio la sostituzione del Segretario Comunale avrebbe potuto essere disposta solo per le sedi vacanti e da parte di Sindaci neo-eletti: condizioni che nella sede di Casale non sussistevano, dal momento che il ricorrente era stato espressamente nominato titolare della stessa e il Sindaco era già in carica all'atto dell'entrata in vigore della riforma.

Come sarà meglio chiarito più oltre, il nuovo ordinamento ha svincolato i Segretari Comunali e Provinciali dall'Amministrazione centrale, prevedendone la nomina direttamente da parte di Sindaci e Presidenti di Provincia con effetti destinati a cessare ("automaticamente", precisa l'art. 2 D.L. 26 gennaio 1999, n. 8) alla scadenza del mandato politico di questi ultimi.

L'art. 15, comma 6 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 recante la disciplina transitoria, fissa come si è visto un termine decorrente dall'entrata in vigore del regolamento, entro il quale Sindaci e Presidenti di Provincia possono attivare il procedimento di nomina del Segretario, senza in effetti precisare se la disposizione si riferisce solo a Sindaci e Presidenti di nuova elezione, né se il presupposto dell'attivazione del procedimento sia costituito dalla vacanza attuale della sede di segreteria.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la logica del novo sistema induce ad accogliere la soluzione negativa per entrambi i quesiti.

E infatti, se la finalità perseguita è quella di instaurare un rapporto diretto, di carattere fiduciario, fra il principale organo politico dell'ente locale ed il Segretario, che rappresenta il punto di raccordo fra detto organo ed i funzionari (divenuti essi pure organi a rilevanza esterna), è ragionevole ritenere che la norma transitoria abbia lo scopo di realizzare fin da subito tale nuovo assetto, disciplinando il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Sotto il profilo letterale occorre poi considerare che se la nuova normativa avesse inteso differire o limitare l'applicazione del nuovo sistema, lo avrebbe precisato.

Ne consegue che la sostituzione del Segretario in carica (nominato in sede in base alla vecchia normativa) deve ritenersi consentita anche ai Sindaci ed ai Presidenti di Provincia già in carica alla data di entrata in vigore del regolamento e che l'attivazione del relativo procedimento non presuppone in alcun modo la vacanza della sede, ma solo la scelta, da parte dell'organo politico, di avvalersi di un Segretario diverso da quello "ereditato" dal vecchio ordinamento.

4.1. Nel caso in esame il Sindaco di Casale ha avviato il procedimento conclusosi con la nomina della controinteressata alla titolarità della Segreteria Generale del Comune, agendo in esecuzione di deliberazione G.C. 26 maggio 1998, n. 496, che lo aveva autorizzato ad individuare il candidato alla nomina fra i Segretari Comunali iscritti alla terza fascia dell'Albo professionale.

A tale proposito è necessario precisare che il Comune di Casale Monferrato appartiene alla 2a classe demografica (numero di abitanti compreso fra 10.001 e 65.000) e perciò, secondo la vecchia normativa, gli competeva un Segretario Generale di 2 a classe (tabella A allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, come sostituita dal D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749).

Il Comune era poi stato riclassificato con D.M. 15 luglio 1980, che lo aveva iscritto fra gli enti di classe 1a B, e ciò aveva a suo tempo permesso il conferimento della Segreteria al ricorrente, che possiede appunto la qualifica di Segretario Generale di classe corrispondente.

La riforma ha inciso anche sulla classificazione dei Segretari, prevedendo all'art. 12 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, "fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei Comuni e delle Provincie ai fini dell'assegnazione del Segretario prevista dalle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, i Segretari Comunali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate: (...) c) i Segretari Capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i Segretari Generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale; d) i Segretari Generali di seconda classe con tre anni di anzianità di servizio nella qualifica ed i Segretari Generali di classe 1/B con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella quarta fascia professionale; (...)".

Il ricorrente, in quanto avente più di tre anni di servizio nella qualifica di Segretario Generale di classe 1/B, è stato così iscritto alla 4a fascia professionale, superiore a quella necessaria per il conferimento della sede di Casale, che, in base al vecchio ordinamento, avrebbe potuto essere assegnata anche ad un Segretario Generale di 2a classe, confluito nella 3a fascia.

4.2. Il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 127 ha del resto espressamente previsto l’ipotesi verificatasi in questo caso, disponendo al suo art. 11, comma 10 che "fermo restando quanto disposto dall'art. 12, gli enti già riclassificati in base al vigente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra gli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della Giunta".

Con la citata deliberazione 26 maggio 1998, n. 496, la Giunta Comunale di Casale ha così considerato che i criteri per l'individuazione del Segretario Comunale non avrebbero nesso con quelli in base ai quali era stata disposta la riclassificazione del Comune, né con l'assetto organizzativo del restante personale "considerato che il Segretario Comunale iscritto nella terza fascia professionale (...) possa costituire un valido supporto tecnico per questa Amministrazione, con particolare riguardo alle caratteristiche di migliore adattabilità alle noviità legislative e di maggiore sintonia con i modelli di gestione previsti dalla L. 142/90, D.L. 29/93, L. 81/93 e L. 127/97 e ritenuto opportuno procedere in conformità a quanto sopra indicato sulla scorta delle pervenute indicazioni di disponibilità da parte dei Segretari interessati", ha concluso autorizzando il Sindaco ex art. 11, comma 10 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 ad individuare il nuovo Segretario fra gli iscritti alla 3a fascia professionale.

4.3. La delibera di Giunta, quale atto presupposto all'individuazione e alla nomina della controinteressata, è direttamente denunciata per illogicità con il terzo motivo del secondo ricorso (riproposto anche a sostegno del quarto ricorso), e la censura è fondata.

Gli argomenti addotti a sostegno della determinazione comunale non possono infatti essere condivisi: non esiste nessuna valida ragione che autorizzi a ritenere che i Segretari Comunali di fascia inferiore siano più "adattabili" alle nuove modifiche normative di quelli iscritti alla fascia superiore.

Ciò innanzi tutto perché l'appartenenza alla fascia inferiore non si accompagna necessariamente ad una più giovane età anagrafica: come verrà più oltre precisato, alle fasce professionali superiori alla terza sono stati iscritti i funzionari che possedevano la qualifica di Segretario Generale, e poiché l'accesso a tale qualifica presupponeva il superamento di un apposito concorso, è evidente che tutti i funzionari che non hanno partecipato al concorso o non lo hanno superato non hanno potuto essere iscritti alla quarta fascia., quale che fossero la loro età e l'anzianità di servizio.

Secondariamente, la ritenuta maggiore adattabilità dei Segretari di fascia inferiore collide con il principio generale, essenziale a tutta la struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione, per il quale gli impiegati di livello superiore hanno per definizione capacità maggiori di quelli appartenenti a livelli inferiori, tant'è vero che anche la loro retribuzione è modulata proporzionalmente.

La delibera di Giunta è quindi illegittima e come tale deve essere annullata.

4.4. Il quarto motivo del secondo ricorso denuncia poi la delibera di Giunta (fra l'altro) per illogicità, in quanto adottata dopo che erano già scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità all'incarico da parte degli interessati.

Anche questa censura può essere condivisa.

In ordine alla prima censura occorre rilevare che, per quanto il procedimento di individuazione del nuovo Segretario non abbia carattere concorsuale, esso presuppone pur sempre la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e dei currucula fatti pervenire dagli interessati all'Amministrazione richiedente.

Tale fase del procedimento presuppone infatti la specifica richiesta di avvio della procedura che il Comune o la Provincia indirizzano all'Agenzia competente per la pubblicazione; nei 3 giorni successivi al ricevimento, l'Agenzia provvede a pubblicare la richiesta di copertura tramite Internet, Ancitel, organizzazioni sindacali di categoria o altre forme; dalla data della pubblicazione gli interessati hanno 10 giorni per far pervenire all'ente richiedente i loro curricula, e dalla scadenza di detto termine decorrono ulteriori 30 giorni entro i quali il Sindaco o il Presidente della Provincia devono formalizzare l'atto di individuazione del nuovo Segretario.

Ora, poiché in mancanza della delibera di Giunta di cui all'art. 11, comma 10 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Sindaci e Presidenti di Provincia mantengono la potestà di nominare un Segretario appartenente alla stessa fascia (superiore a quella corrispondente alla classe demografica dell'ente) del Segretario uscente, è evidente che essa deve precedere la richiesta di copertura del posto ed essere in questa menzionata.

Diversamente, infatti, verrebbe ad essere irragionevolmente ridotto il numero .i aspiranti, che non comprenderebbe mai gli appartenenti alla fascia inferiore, esclusi in partenza dalla possibilità di accedere al posto.

La tardività della delibera di Giunta, adottata quando era già spirato il termine la comunicazione delle dichiarazioni di disponibilità degli interessati costituisce quindi vizio autonomamente inficiante l'intera procedura e la sua valutazione non è preclusa dalla circostanza che il ricorrente appartiene alla fascia superiore (non pregiudicata dal detto vizio), avendo egli un evidente interesse strumentale alla sua deduzione.

5.1. I vizi della delibera di Giunta come sopra rilevati si ripercuotono su tutti gli atti successivi del procedimento e sono di per sé sufficienti a determinare il travolgimento di questi ultimi.

Altre censure, riferite a detti atti, appaiono peraltro autonomamente meritevoli di accoglimento.

Al provvedimento sindacale di individuazione, al nulla-osta dell'Agenzia ed al successivo atto di nomina della controinteressata sono in particolare riferibili le censure di difetto di motivazione e di violazione degli artt. 12 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e 28 D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente dedotte, la prima con il secondo motivo del primo ricorso, nonché con una parte del terzo motivo e con il primo motivo aggiunto del secondo ricorso (riproposti nel quarto), e la seconda con i motivi terzo e quarto del terzo ricorso.

Entrambe le censure sono fondate.

5.2. Il provvedimento di individuazione della controinteressata quale candidata alla copertura della Segreteria Generale del Comune di Casale Monferrato è in ispecie motivato in relazione ai "notevoli titoli di studio e di formazione professionale (ed alle) notevoli competenze teorico-giuridiche e gestionali, nonché notevoli esperienze di lavoro a partire dal 1975 in varie Segreterie Comunali della Provincia di Asti, (che) depongono a favore della capacità della medesima di fornire al (...) Comune un ottimo supporto tecnico".

In conseguenza della loro evidente genericità, gli argomenti sopra trascritti appaiono, a parere del Collegio, del tutto insufficienti a sorreggere la determinazione adottata.

In ordine alla motivazione della determinazione sindacale di sostituire il Segretario Comunale in carica, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, per tanto nel nuovo ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, così come disciplinato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 e dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 55, il rapporto dei Segretari medesimi abbia assunto carattere eminentemente fiduciario (e la normativa attribuisca perciò al potere di individuazione e di nomina del nuovo Segretario da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia, tanto per la fase "a regime" come per quella di prima attuazione, natura ampiamente discrezionale), ciò non esclude, in ogni caso, che l'esercizio di detto potere debba pur sempre rispettare il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..

La soggezione del procedimento a tale principio postula che sia possibile controllarne l'osservanza nei casi concreti, e tale controllo può a sua volta avvenire solo ripercorrendo l'iter logico seguito dall'organo procedente attraverso l'esame della motivazione e dell'istruttoria in essa considerata (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 18 gennaio 1999, n. 9 e T.A.R. Lazio, I-ter, 5 luglio 2000, n. 5511, cit.).

II Collegio non ignora che parte della giurisprudenza precedente si era espressa in senso opposto, ma ritiene di aderire all'orientamento più recente, formatosi nel senso sopra indicato.

5.3. A smentirne la fondatezza non può essere utilmente invocata la giurisprudenza formatasi in tema di motivazione degli atti di nomina dei Dirigenti Statali: e infatti, se è vero che alcuni Giudici Amministrativi di primo grado hanno escluso, per i conferimenti degli incarichi dirigenziali, la necessità di qualsiasi motivazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha tuttavia sempre escluso che ad essi potesse riconoscersi natura di atti politici, dovendosi piuttosto far rientrare nella categoria degli atti di alta amministrazione, come tali soggetti ad obbligo di motivazione.

Contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo aggiunto al secondo ricorso, poiché il conferimento degli incarichi è estraneo allo sviluppo della carriera per promozione e come tale non presuppone la valutazione comparativa delle capacità dei candidati (prevalendo a tal fine appunto l'argomento fiduciario), non è neppure necessaria la previa fissazione di specifici parametri di valutazione delle domande eventualmente concorrenti (Cons. St., VI, 13 giugno 2000, n. 3289).

Ciò non significa, peraltro, che il relativo potere sia rimesso al mero arbitrio dell'organo procedente, dovendosi il suo esercizio pur sempre tradurre in un atto adeguatamente motivato, almeno quando le ragioni della scelta non emergano in modo immediato dal curriculum e dai requisiti professionali del nominato, che in considerazione della loro particolare rilevanza, appaiano di per sé idonei a costituire, ancorché per implicito, una congrua motivazione (Cons. St., 5 febbraio 1999, n. 120 e Corte conti, Sez. contr. Stato, 22 novembre 1999, n. 97).

In conclusione, poiché i requisiti vantati dalla controinteressata nel suo curriculum e ad essa riconosciuti nell'atto di individuazione non apparivano di per sé del tutto eccellenti rispetto a quelli posseduti da altri candidati (ricorrente compreso), la motivazione della scelta sindacale avrebbe richiesto l'esternazione di ulteriori argomenti - anche solo sotto il profilo dell'intuitus personae - idonei a sorreggerla.

L'individuazione e la nomina della controinteressata si rivelano quindi autonomamente affette dai vizi dedotti con il secondo motivo del primo ricorso, nonché con il terzo motivo del secondo ricorso (riproposti nel quarto): ciò che costituisce un'ulteriore ragione di annullamento degli stessi atti.

6. Altrettanto fondate sono le censure di inidoneità della controinteressata a ricoprire il posto conferitole, in quanto non in possesso della qualifica di Segretario Generale, cosi come dedotte con il terzo e il quarto motivo del secondo ricorso e riproposte nel quarto.

Al riguardo deve innanzi tutto essere sgombrato il campo dall'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Casale Monferrato in ordine alla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, dell'atto di iscrizione della controinteressata alla 3a fascia professionale.

La censura dedotta dal ricorrente non riguarda infatti l'iscrizione della controinteressata alla 3a fascia, ma la sua nomina alla carica di Segretario Generale del Comune di Casale.

Al riguardo deve rilevarsi che detto Comune, in quanto avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, appartiene pacificamente alla 2a classe demografica già prevista dalla tabella A allegata al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

In base al vecchio ordinamento ad esso spettava quindi un funzionario con la qualifica dirigenziale (conseguita a seguito di apposito accesso concorsuale) di Segretario Generale di 2a classe: qualifica appunto posseduta dal ricorrente, ma non anche dalla controinteressata, che era soltanto Segretario Capo con oltre nove anni e sei mesi di servizio (qualifica non dirigenziale).

Vero è che nel nuovo ordinamento i Segretari Generali con anzianità di qualifica inferiore ai tre anni sono confluiti nella 3a fascia professionale insieme con i Segretari Capi con più di nove anni e sei mesi di servizio, ma, come è stato già chiarito in giurisprudenza, detta prima iscrizione nella stessa fascia ha effetti limitati allo stato giuridico dei Segretari, senza tuttavia incidere in alcun modo sulla loro assegnabilità ai diversi enti locali.

Prova ne sia che, a sensi dell'art. 12, comma 1 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, la prima iscrizione nelle nuove fasce professionali è fatta "fino alla stipulazione di una diversa disciplina del C.C.N.L. e ferma restando la classificazione dei Comuni e delle Provincie ai fini dell'assegnazione del Segretario, prevista dalle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749".

Ne deriva che, a prescindere dalla fascia di iscrizione, la Segreteria Generale del Comune di Casale Monferrato avrebbe potuto essere conferita solo ad un funzionario che già possedesse la qualifica di Segretario Generale: qualifica, che per quanto appena osservato, non poteva in alcun modo riconoscersi alla controinteressata (T.A.R. Lazio - Latina, 17 dicembre 1999, n. 1016 e T.A.R. Lazio, I-ter, 5 luglio 2000, n. 5511, cit.).

La sua individuazione, il nulla-osta dell'Agenzia e l'atto di nomina appaiono pertanto illegittimi anche sotto il profilo considerato.

7. Il quarto ricorso riguarda il provvedimento sindacale con cui il ricorrente è stato collocato in disponibilità in conseguenza della avvenuta sua sostituzione con la controinteressata nella carica di Segretario Generale.

Il primo motivo è già stato esaminato e dichiarato infondato al precedente punto 2.; il secondo ripropone le censure già dedotte a sostegno del secondo ricorso, esse pure già esaminate e riconosciute fondate nel senso e nei limiti più sopra esposti.

La rilevata configurabilità dei vizi con essi dedotti è palesemente causa di illegittimità derivata dell'atto qui considerato, che per le stesse ragioni già trattate deve quindi essere annullato.

8. Per quanto detti vizi siano già di per sé sufficienti a determinare l'annullamento di tutti gli atti del procedimento successivi all'individuazione della controinteressata (e quindi a giustificare l'accoglimento degli ultimi tre ricorsi), il Collegio ritiene necessario analizzare anche le ulteriori censure dedotte con il secondo motivo del terzo ricorso a carico dei provvedimenti con cui il Sindaco di Casale, dopo aver subìto la sospensione cautelare degli atti di individuazione e di nomina della controinteressata, gliele ha nuovamente conferite, disponendo la correlativa cessazione del ricorrente dalle medesime.

Si è già esposto in narrativa che gli atti impugnati con il primo, il secondo ed il quarto ricorso (che è anteriore al terzo e porta un numero di registro successivo solo perché inizialmente proposto dinanzi al T.A.R. della Lombardia e riassunto in questa sede in un secondo tempo) sono stati cautelarmente sospesi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con altrettante ordinanze.

In esecuzione di queste ultime il ricorrente, già sostituito dalla controinteressata nelle funzioni di Segretario Generale del Comune di Casale, è stato reimmesso nelle funzioni medesime.

Successivamente all'emanazione del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, il Sindaco, richiamate le norme di interpretazione autentica da esso introdotte, ha nuovamente disposto la cessazione del ricorrente dalle dette funzioni e le ha restituite alla controinteressata.

Il secondo motivo del terzo ricorso denuncia appunto detti provvedimenti per violazione dell'art. 21, ultimo comma L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e per violazione dei principi fondamentali in tema di effettività della tutela giurisdizionale.

La censura è fondata.

La funzione dell’ordinanza cautelare è infatti notoriamente quella di prevenire il verificarsi di danni a carico del ricorrente, paralizzando l'esecutorietà del provvedimento impugnato fino alla pubblicazione della decisione circa il merito del ricorso e per l'effetto inibisce all'Amministrazione di adottare atti esecutivi o conseguenziali a quello sospeso, ed a maggior ragione non le consente di emettere provvedimenti riproduttivi o reiterativi dello stesso.

Tale divieto non è superabile neppure in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento: come esattamente rileva il ricorrente, la giurisprudenza ha al riguardo precisato che la sopravvenienza di una disposizione legislativa che comporta il venir meno dell'istituto giuridico, i cui effetti erano stati preservati dall'ordinanza cautelare, pur implicando la cessazione dell'efficacia esterna dell'ordinanza medesima, ne fa salvi gli effetti interni, per cui questa continua in concreto ad inibire l'adozione di atti esecutivi o conseguenziali nell'ambito dello stesso procedimento (Cons. St., VI, 13 maggio 1989, n. 615).

Ciò comporta che, anche laddove il D.L. 26 maggio 1999, n. 8 fosse stato sufficiente a legittimare ex post la nomina della controinteressata (ciò che non è, per le ragioni più sopra evidenziate), il Sindaco non poteva di sua iniziativa ignorare le precedenti ordinanze cautelari, ripristinando il contenuto dei provvedimenti sospesi, ma avrebbe al limite dovuto invocare la nuova normativa ai fini della revoca giudiziale delle ordinanze medesime per fatti sopravvenuti.

Il secondo motivo del terzo ricorso si rivela quindi fondato e giustifica l'accoglimento del gravame.

9. In considerazione di quanto più sopra esposto, gli ultimi tre ricorsi appaiono meritevoli di accoglimento ed i provvedimenti impugnati debbono perciò essere annullati con assorbimento delle ulteriori censure avverso questi dedotte.

10. Le spese, liquidate come in dispositivo, possono essere poste ad integrale carico del soccombente Comune di Casale Monferrato, mentre fra il ricorrente, l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte e la controinteressata esse possono formare oggetto di compensazione equitativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sui ricorsi di cui in epigrafe e, previa loro riunione, dispone come segue:

- ricorso R. G.R. n. 957/98: lo respinge per infondatezza di entrambi i motivi;

- ricorso R.G.R. n. 1124/98: respinge il primo motivo di ricorso ed i tre motivi aggiunti, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il secondo, il terzo e il quarto motivo e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- ricorso R.G.R. n. 838/99: respinge il primo motivo, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- ricorso R..G.R. n. 259/OO: respinge il primo motivo, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Casale Monferrato in persona del Sindaco in carica a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio nella misura di complessive L. 2.000.000, oltre agli accessori di legge.

Dispone la compensazione integrale delle spese medesime fra il ricorrente, l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 15 febbraio 2001 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Stefania Santolesi - I Referendario

Bernardo Baglietto - Referendario Estensore

Depositata in segreteria il 6 marzo 2001.

 

Copertina