ITALIA OGGI Mercoledì 28 Giugno 2000

La Cassazione ribalta la tesi della pubblica istruzione sulla tassa rifiuti

TARSU scuole, paga lo stato

Gli enti locali sono esonerati dal versamento

DI SARAH POZZOLI

La Tarsu delle scuole è a carico dello stato e non degli enti locali. Questo è quanto ha sostenuto la Corte di cassazione con sentenza n. 4994/2000,ribaltando la tesi sostenuta dal ministero della pubblica istruzione.

La Suprema corte ha infatti rigettato il ricorso proposto dal dicastero attualmente guidato da Tullio De Mauro contro il comune di Brescia che aveva rifiutato il rimborso di 10.500.000 lire versato dallo stato per il pagamento della tassa. Secondo i giudici, il soggetto obbligato a corrispondere la tassa rifiuti perle scuole statali di ogni ordine e grado non è né l’ente locale a cui fanno carico le "spese di gestione" ai sensi dell'articolo 107 del dlgs n. 297/94 oppure quelle "varie d'ufficio" di cui all'articolo 3 della legge n. 23/96, né l’ente locale che fornisce immobili da destinare alla scuola. Bensì chi gestisce l'attività dell’istruzione, vale a dire il ministero.

La vicenda che ha visto contrapposti in giudizio il ministero della pubblica istruzione e il comune di Brescia risale a oltre 11 anni fa. Nel febbraio 1989 il ministero citava davanti al tribunale di Brescia il comune di Brescia, sostenendo di non dover corrispondere la Tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani per gli edifici adibiti a scuole materne statali. Secondo il ministero, l’obbligo di pagare spettava al comune ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che stabilisce in capo all'ente locale l’obbligo di provvedere alle "spese normali di gestione" di detti edifici. Su queste ragioni, il ministero chiedeva un accertamento negativo della debenza della tassa medesima e la condanna del comune al rimborso della somma di lire 10.500.000 che gli aveva versato. La richiesta del ministero fu respinta in primo e in secondo grado sul presupposto che tra le spese di gestione a carico del comune non rientra la tassa rifiuti.

A quel punto, l’amministrazione statale propose ricorso in Cassazione, tornando a sostenere che le spese normali di gestione delle scuole materne, alle quali debbono provvedere i comuni, comprendono tutti gli esborsi indispensabili per il funzionamento delle sedi delle istituzioni scolastiche. E ciò anche ai sensi del nuovo art. 3 della legge n.23/96 che fa riferimento alle "spese varie d'ufficio".

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Nella disciplina della scuola materna statale di cui alla legge 18 marzo 1968. n. 444, si legge nella sentenza, sono a carico dello stato (art. 6) gli oneri per la costituzione, (attrezzatura e (arredamento degli edifici, mentre sono a carico dei comuni (art. 7) la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici stessi. Lo stesso principio è stato ribadito dall'articolo 107 del dlgs 16 aprile 1994, n. 297.

Per spese normali di gestione, chiarisce la Cassazione, s'intendono le spese che occorrono "in via ordinaria per preservare i fabbricati scolastici nella loro consistenza e destinazione". Dunque, restano fuori le spese necessarie per l’effettivo svolgimento delle attività d'istruzione che restano di pertinenza dello stato. La Tarsu, secondo la legge, è un tributo relativo non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o dal detentore dell'immobile stesso. Quindi, secondo la Suprema corte, è legata alla concreta utilizzazione del fabbricato e non può rientrare fra le spese di gestione.

La tassa rifiuti non rientra nemmeno tra le "spese varie d'ufficio e per l'arredamento, e di quelle per le utenze telefoniche ed elettriche, per la provvista dell'acqua e del gas per il riscaldamento e i relativi impianti", previste dalla legge n. 23/96 a carico dei comuni. Tali competenze, secondo i giudici, costituiscono una deroga di carattere eccezionale alla tradizionale ripartizione di competenze tra comune e stato. Quindi, l’elenco è tassativo e non può essere ampliato, né diventare oggetto di un'interpretazione estensiva o analogica.

Infine, conclude la Corte, che. la tassa sia a carico dello stato trova conferma nel rilievo generale che la tassa stessa configura un prelievo di tipo tributario, e che quindi un'eventuale esenzione deve essere prevista nella specifica normativa del tributo.