ITALIA OGGI, 7.7.2000

Contratto/Siglato dall’ARAN e sindacati l’integrativo

Per il part-time e il telelavoro, strada in discesa

Pagina a cura

di ACHILLE MACCAPANI

Lavoro temporaneo, contratti di formazione e lavoro, telelavoro, nuove regole sul lavoro part-time. Nuova disciplina per gli istituti finora regolati dal testo unico per gli impiegati civili dello stato. Progressione in posizione D1 per gli istruttori di polizia municipale. Sono queste alcune delle novità contenute nel nuovo Ccnl integrativo del comparto "Regioni e autonomie locali" 1998/2001 (cosiddette "code contrattuali"), il cui testo finale è stato siglato dalle organizzazioni sindacali e dall'Aran mercoledì scorso. Tra qualche settimana, le parti si ritroveranno (a seguito della fase di consultazione sindacale) per stipulare il testo definitivo, ai fini dell'invio successivo alla Corte dei conti. Vale la pena comunque di evidenziare il fatto che il testo finale è quello siglato il 5/7/2000, e che lo stesso, pertanto, non subirà ulteriori modifiche. Vediamo allora di esaminare le principali novità contenute nelle "code contrattuali":

Telelavoro. A seguito del dpr 70/99 e del ccnl quadro, giunge ora una disciplina contrattuale, finalizzata all'attuazione del telelavoro anche negli enti locali.

Tra le novità ulteriori si riscontra l'obbligo a carico dell'ente di predisporre una linea telefonica destinata alla postazione domestica di lavoro del dipendente, disgiunta da quella dell'abitazione.

I dipendenti interessati avranno diritto a ottenere le comunicazioni sindacali a mezzo di apposita e-mail.

Lavoro temporaneo. Gli enti locali potranno avvalersi di personale con contratti di lavoro temporaneo, purché entro il tetto del 7% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio. Non ci si potrà avvalere di detto personale per i profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza, nonché per quelli del personale scolastico.

Sono altresì escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di governo (per esempio, i servizi demografici).

Anche il personale con contratto di lavoro temporaneo potrà partecipare ai progetti di produttività e ottenere l'erogazione dei connessi trattamenti.

Contratto di formazione e lavoro. Anche gli enti locali possono stipulare contratti di formazione e lavoro, purché essi non abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei 12 mesi che precedono la richiesta (a meno che i profili richiesti siano diversi da quelli interessati).

Per le selezioni, si applicano le regole in materia di assunzioni nelle p.a., sotto forma di procedure semplificate.

Detti contratti sono consentiti solo per l'acquisizione di professionalità elevate (corrispondenti alla categoria D) e per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio: è esclusa la stipulazione di detti contratti per le professionalità comprese nella categoria A.

Previsto un periodo obbligatorio di formazione di almeno 130 ore complessive per le professionalità elevate, e di almeno 20 ore per gli inserimenti professionali (e con formazione specifica, relativamente all'area della vigilanza).

Si applica un periodo di prova di due mesi per le professionalità elevate, e di un mese per gli inserimenti professionali.

Lavoro a tempo parziale.

Riconosciuta la precedenza per le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello parziale per i dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche. Ammessa la facoltà degli enti di individuare le ulteriori attività lavorative (di libera professione o in dipendenza da altro datore di lavoro) non autorizzatili "in ragione della interferenza con i compiti istituzionali": deve essere però fornita la necessaria informazione ai soggetti sindacali sui luoghi di lavoro.

Aspettativa per motivi personali.

Potrà essere concesso un periodo complessivo di 12 mesi in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità per esigenze personali o di famiglia, nell'arco di un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. Tra l'uno e l'altro periodo dovranno intercorrere tuttavia almeno sei mesi di servizio attivo

Più tutele per la malattia

Escluse dal periodo massimo dei giorni di malattia, ai fini della risoluzione automatica del rapporto di lavoro, le cure mediche dovute a gravi patologie.

Lo stabilisce l'art. 10 del ccnl integrativo 1998/2001, che ha tenuto conto, in questo modo, delle problematiche applicative della disciplina contenuta nel ccnl 1994/97.

Con una modifica all'art. 21 del ccnl 1994/97, viene quindi precisato che si escludono dal calcolo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita.

Detta eccezione si applica soltanto nei casi di "patologie gravi" che richiedano l’utilizzo di terapie, tra le quali vengono citate esplicitamente dalla norma contrattuale, a titolo esemplificativo, "l’emodialisi" e "la chemioterapia". La suddetta esclusione del calcolo non deve essere tuttavia riferita ai soli giorni di ricovero e di cura, ma deve andare a ricomprendere altresì "i giorni di assenza dovuti alle citate terapie". Tutte le giornate di assenza dovranno essere debitamente certificate dall’Asl competente o dalla struttura convenzionata, ciò al fine di dimostrare l’effettiva e reale fruizione delle suddette giornate, in conseguenza della cura per tali patologie. La norma contrattuale aggiunge anche che, per quanto concerne "tali giornate", il dipendente ha diritto "in ogni caso" all'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, oltre al trattamento economico accessorio (art. 21, comma 7, lett. a), ccnl 1994/97).

Polizia municipale, promozioni in vista

Promozioni in arrivo per gli istruttori di polizia municipale.

Il nuovo ccnl integrativo prevede infatti che siano avviate le trattative per gli aggiornamenti del contratto collettivo integrativo decentrato, ai fini del passaggio alla posizione economica Dl del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6° qualifica funzionale.

Detto passaggio si applica a favore delle seguenti fasce di personale:

l) del personale al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;

2) del personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex 6° qualifica funzionale su posti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni prima dell'entrata in vigore del dpr 268/87;

3) del personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex 6° qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti istituiti a seguito dell'entrata in vigore del dpr 268/87 e non in applicazione dell'art. 21, comma 6, del dpr 268/87, che prevedessero formalmente l’esercizio delle predette funzioni.

Tale disciplina si applica solo negli enti in cui risulti presente nella dotazione organica personale di categoria D, seppure in altre aree.

Detti enti dovranno pertanto istituire nella propria pianta organica i corrispondenti posti di categoria D.

Per quanto riguarda le prime due fasce di personale, il passaggio alla cat. D avviene previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del nuovo ccnl.

Quanto al personale rientrante nella terza fascia, sono previste apposite selezioni basate su valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizi. E a favore del personale che ha svolto le funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza è attribuito il profilo specifico di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale": ciò comporterebbe, in questi casi, il conseguente obbligo di creazione dell'area delle posizioni organizzative della vigilanza, con conseguente attribuzione al dipendente della retribuzione di posizione e di quella di risultato.