CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

(ART. 210, SECONDO COMMA, D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

L’anno 2000 del mese di ……….. in ………………, presso ……………………….. ………………………………………………………………………………………………
TRA
Comune di _______________rappresentato/a da _____________ nella qualità di_____
E
(indicazione della banca contraente, in seguito denominata "Tesoriere") capitale sociale L………………….. interamente versato rappresentato/a da …………nato a ……………… il ………….. che interviene nella qualità di………………………………giusta delega di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione in data …………

  Premesso

che l’Ente contraente è sottoposto al regime di "tesoreria unica" di cui all’art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
che la Banca/Società contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Affidamento del servizio

1- Il servizio di tesoreria viene svolto in idonei locali messi a disposizione dal tesoriere, ubicati nel Comune di Derovere, nei giorni lavorativi ………………………e nel rispetto del seguente orario………………………………………………………………… ;
2- Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 19, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione-----------------------------------------------------------------------------------------.
3 - Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del TUEL, sono apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. ----------------------------------------------------------

Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione

1- Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 15.-----------------------------
2- L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del " non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.--------------------------------------------------
3- Esulano dall’ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" e dei contributi di spettanza dell’Ente, affidate tramite apposita convenzione . Esulano, altresì, da detto ambito le riscossioni delle altre entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione.-----------------------------------------------------------
4- Ai sensi di legge, l’Ente può costituire in deposito presso il Tesoriere ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel Regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.3
Esercizio Finanziario

1- L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.

Art. 4
Riscossioni

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (Reversali) emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2- L’ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3- Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.-----------------------------------------------------
4- Gli ordinativi di incasso devono contenere :----------------------------------------------------------
- la denominazione dell’Ente;---------------------------------------------------------------------------------
- l’indicazione del debitore;------------------------------------------------------------------------------------
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere (fino al 31.12.2001, periodo transitorio Euro, la somma da riscuotere in cifre e in lettere deve essere espressa in lire);------------------------
- la causale del versamento;-----------------------------------------------------------------------------------
- l’imputazione in bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le entrate derivanti da servizi per conto di terzi, distintamente per residui o competenze);---------------------------
- la codifica;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;-----------------------------------------------------------------------
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;-------------------------------------------------------
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;----------------
- le annotazioni: "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera";---------------------------
- l’eventuale indicazione: "entrata da vincolare per …………(causale)…………………..";
5- Qualora le annotazioni di cui al penultimo alinea siano mancanti, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente.------------------------------------------------------------------------
6- Con riguardo all’indicazione di cui all’ultimo alinea, se la stessa è mancante, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.
7- A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall’Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.--------------------------------------------
8- Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Ente". Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. …………………………", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere; per gli incassi che dovessero pervenire al conto dell’Ente tramite operazioni di bonifico disposte in Euro, nel periodo transitorio di adeguamento, la somma evidenziata nell’ordinativo d’incasso è espressa in lire nella misura risultante dalla conversione Euro-Lira effettuata dal Tesoriere stesso ai fini della successiva imputazione in bilancio dell’importo incassato.
9- Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.----------------------------------------------------------
10- Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere appena in possesso dell’apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l’Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 8, i corrispondenti ordinativi a copertura.
11- In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo di riscossione cui deve essere allegato assegno postale di pari importo e copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante la firma del suddetto assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria.---------------------------------------------------------------------------------------------
12- Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto infruttifero.
13- Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14- Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.----------------------------------------------------------------------------------------15- Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

Art. 5
Pagamenti

1- I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.--------------------------------------------------------------------------------
2- L’Ente si impegna a consegnare i mandati al Tesoriere almeno due giorni lavorativi prima della messa in pagamento.------------------------------------------------------------------
3- Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.---------------------------------------------------
4- L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5- I mandati devono contenere:------------------------------------------------------------------------
- la denominazione dell’Ente;--------------------------------------------------------------------------------
- l’indicazione dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;-----------------------------------------------------------
- l’ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netta da pagare; (nel periodo transitorio Euro l’ammontare della somma lorda, in cifre e lettere, e netta da pagare deve essere espresso in lire ----------------------------------------------------------------------------------------
- la causale del pagamento;----------------------------------------------------------------------------------
- l’imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo, per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
-la codifica;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;--------
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;-------------------------------------------------
- l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;nel periodo transitorio di adeguamento all’Euro, comprensivi dell’eventuale precisazione "pagamento in Euro"; ------------------------------------------------
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per ….. (causale) ….. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardino;
- l’eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al primo comma dell’art. 163 del TUEL in vigenza – esercizio provvisorio -; oppure: "pagamento indilazionabile disposto ai sensi del secondo comma dell’art. 163 del TUEL in vigenza di – gestione provvisoria -. ----------------------------------------------------------------------------------------
6- Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente e, comunque, entro il termine di un mese in corso; devono, altresì riportare l’annotazione: "a copertura del sospeso n. ……", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7- I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere; nel periodo transitorio di adeguamento Euro, l’avviso ai creditori deve essere inviato con espressione della valuta in Euro se il pagamento è disposto nella nuova moneta ovvero il lire ed in euro se il pagamento è disposto in lire. ------------------------------------------------------------------------------------------------
8- Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente.
9- I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titolo legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere procede alla restituzione all’Ente--------------------------------------------
10- I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 9, deliberata e richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.---------------------------------------------------------------
11- Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi d’incasso e dei mandati di pagamento. -----------------------------------------------------
12- Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
13- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.-------------------------------------------------------
14- Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
15- Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16- L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.-----------------------------------------------------------------------------------
17- Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.
18- A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.----------------------------------------------------------------------------------------------
19- Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.--------------------------------------------------
20- Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.---------------------------------------------------------------------------------
21- Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancati o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’ente degli obblighi di cui al successivo art. 12, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
22- Qualora il pagamento, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l’ottavo ove si renda necessario la raccolta di un "visto" preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il ………………… mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di …………………, intestatario della contabilità n. ……………….. presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato". Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l’Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.----------------------------------------------------------------------------23. – Il Tesoriere è tenuto al rispetto della L. 31/12/96 n. 675.---------------------------------------

Art. 6
Trasmissione di atti e documenti

1- Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta – di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.---------------------------------------------------------------
3- Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:
le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;---------------------------------------------------------------------------------------
- le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art. 7
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1- Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2- Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 12, l’estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.--------------------------------------------
3- Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici dei flussi di cassa alle Autorità competenti ed all’Ente.--------

Art. 8
Verifiche ed ispezioni

1- L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del TUEL ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2- L’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del TUEL, provvede con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa ed alla verifica della gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.------------------------------------------------

Art. 9
Anticipazioni di tesoreria

1- Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrate dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Più specificamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria – delle contabilità speciali -, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 11.---------------------------------------------------------------------------------------------
2- L’ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattuale stabilita, sulle somme che ritiene utilizzare.-------------------------------------
3- Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 6, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
4- In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
5- Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente ai sensi dell’art. 246 del TUEL può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazione di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato art. 246, quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell’esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione.-------------------------

Art. 10
Garanzia fideiussoria

1- Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.-----------------------------------------------------

Art. 11
Utilizzo di somme a specifica destinazione

1- L’Ente, previa apposita deliberazione dell’Organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- L’Ente non può dar luogo all’applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In quest’ultimo caso, il divieto opera dalla data della delibera del dissesto e si intende esteso alla fase di "risanamento", intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrenti dall’anno per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.------------------------------------

Art. 12
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1- Ai sensi dell’art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.------------------------------------------------
2- Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’ente deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3- A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, dagli atti di di impegno, come disposto dal richiamato art. 159 TUEL. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia certificazione in ordine al suddetto impegno. --------------------------------------------------------------------------------------------
3- L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 13
Rapporti di conto corrente - Tasso debitore e creditore

1- Per le operazioni inerenti al servizio di Tesoreria si convengono le seguenti condizioni:

  1. Tasso creditore da riconoscere sulle giacenze di cassa a nome del Comune n. ……………….punti in……….. del tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;
  2. Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa numero punti……… in …. del tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo. Al fine del calcolo delle valute saranno applicate le seguenti condizioni:
  3. Per mandati di pagamento estinti a mezzo assegni circolari si considera accertato l’effettivo pagamento alla data del ricevimento del relativo avviso spedito al percepiente. In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a tale riguardo la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Postale per l’invio della lettera raccomandata. A chiusura annuale (31 dicembre di ogni anno) il Tesoriere trasmette al Comune l’ultimo foglio dell’estratto di conto regolato per capitoli ed interessi. Se al 31 marzo, 30 giugno ed al 30 settembre di ciascun anno il conto risulta debitore di interessi il tesoriere trasmette al Comune l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato alle dette date per capitali ed interessi. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse annuo nella seguente misura ……… la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il tesoriere procede pertanto,di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza. -----------------------------------------------------------------------------

    Art.14
    Resa del conto finanziario

    1- Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il "conto del tesoriere", corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
    2- L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della legge n. 20/1994.------------------------------------------------------- 

    Art. 15
    Amministrazione titoli e valori in deposito

    1- Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
    2- Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’ente.
    3- Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si eseguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente.------------------------------------------------------------------------ 

    Art. 16
    Compenso e rimborso spese di gestione

    Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso.
    Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuare con periodicità annuale, delle spese postali e bolli per quietanze. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita nota–spese .--------

    Art. 17
    Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

    1- Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del TUEL, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Art. 18
    Imposta di bollo

    1- L’Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l’annotazione indicante se l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

    Art. 19
    Durata della convenzione

    1- La presente convenzione avrà durata dal 01.02.2001 al 31.12.2005 . E potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art 210 TUEL e dell’art. 6 della legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724/1994, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti.------------------------------------------------------------------- 

    Art. 20
    Spese di stipula e di registrazione della convenzione

    1- Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
    2- Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’ente ai sensi della legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente art. 16, ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati. Ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata legge n. 604/1962.  

    Art. 21
    Rinvio

    1-Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. ------------------------------------------------------------------

    Art. 22

    Periodo transitorio dell’introduzione dell’Euro (1.1.1999-31.12.2001)

    1. Si conviene, ai fini del rispetto del periodo transitorio Euro, l’attuazione del protocollo d’intesa siglato - tra il Comitato esecutivo euro-Comuni e gli Istituti di credito titolari del servizio di tesoreria degli enti locali territoriali - il 7 luglio 2000 presso la Prefettura di Cremona.

    Art. 23
    Domicilio delle parti

    1- Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:--------------------------------------------------------------------------------------------------
    - per l’Ente ………………………………………………………………….……………… ………
    - per il Tesoriere …………………………………………………………………………………….