Lo schema di convenzione non è mio l'ho preso da Diritto italia ma ho ritenuto utile allegarloanche se va coordinato con gli atti di gara. 
Questo è il commento all'Ordinanza 21 novembre 2000 n. 5896 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 

Giustizia amministrativa

Giurisprudenza
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 21 novembre 2000 n. 5896 - Pres. Rosa, Est. Cintioli - Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli (avv.ti Alberto Romano e Roberto Cavallo Perin) c. Istituto Bancario San Paolo di Torino – Ist.Mob.Italiano (avv.ti Mario Contaldi e Pia Negri), Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. – Biverbanca (avv.ti Gustavo Romanelli e Marco Siniscalco).

Contratti della P.A. – Tesoreria enti pubblici – Criteri di aggiudicazione – Rilevanza di somme per sponsorizzazioni – Legittimità.

Nel contratto atipico di tesoreria che comprenda sponsorizzazioni, è legittima la previsione di punteggi per erogazioni che non incidono sulla trasparenza del contratto e non alterano la par condicio dei partecipanti alla gara (1).

(1) Sono legittime le somme per sponsorizzazioni, offerte da banche in sede di gara per l’aggiudicazione di tesorerie di enti pubblici.

Questo è il più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in rassegna, che elimina incertezze per numerosi enti che, a fine anno, hanno in corso procedure di rinnovo dei contratti di tesoreria.

Nelle procedure di gara, l’offerta è in genere onerosa per l’ente che chiede l’espletamento di un servizio: nel caso della gestione delle tesorerie, invece, gli equilibri del contratto si invertono. Infatti è frequente l’offerta di tassi di interesse invertiti rispetto a quelli praticati alla normale clientela: si giunge infatti a garantire a Comuni, Regioni, USL ed altri enti tassi attivi migliori di quelli passivi.

Il fenomeno si spiega con le utilità che il tesoriere ricava (sotto forma di immagine) dalla gestione del danaro del soggetto pubblico.

Inoltre, l’entità delle anticipazioni e dei depositi è prevedibile al punto da escludere azzardi nella predetta inversione dei tassi. Le elargizioni in danaro rappresentano invece un problema serio, sia per le banche in gara che per gli enti pubblici.

Si tratta di importi che le banche si dichiarano disponibili ad erogare, su semplice richiesta del soggetto pubblico, in genere per finalità di utilità sociale o per eventi che garantiscono visibilità al soggetto erogatore.

Casi analoghi di elargizioni da parte dei vincitori di gare sono presenti anche nelle procedure per fornitura di gas metano (TAR Marche, 133/1999) ed in generale nelle norme sugli enti locali (art. 119 T.U. 267/2000), nelle leggi finanziarie (art. 43 L. 449/1997 e art. 28 L. 448/1998) e sono anche oggetto di studio nei corsi di formazione per i presidi che intendano darsi da fare per reperire risorse (accordo 31 agosto 1999, allegato 5).

La pronuncia del Consiglio di Stato è quindi importante, perchè esaminando il caso di una tesoreria USL, ritiene corretto esprimere fin dal primo atto di gara (il bando) la previsione di punteggi per sponsorizzazioni. Ciò contribuisce, secondo i giudici, a rendere trasparente la struttura del rapporto, senza alterare la par condicio dei partecipanti alla gara.

Il contratto di tesoreria, quando vi sono sponsorizzazioni, diventa quindi atipico, ma, secondo il Consiglio di Stato, non illegittimo. Occorre infatti esaminare con attenzione l’intero meccanismo di aggiudicazione, che è legittimo quando v’è un congruo punteggio voci inerenti il servizio (efficienza, sportelli, remuneratività dei depositi, innovazioni) e quando le proposte di sponsorizzazione, anche se consistenti, hanno un rilievo secondario. (Guglielmo Saporito)

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Piemonte – Torino: Sezione II 924/2000, resa tra le parti, concernente trattativa privata affidamento servizio di tesoreria.

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Considerato, nei limiti della valutazione sul fumus boni iuris, che il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte dell’affidatario del servizio di tesoreria è stato previsto espressamente nella lettera-invito e che vale a quindi connotare in modo peculiare ma trasparente la struttura del contratto, senza alterare la par condicio dei partecipanti alla gara;

Attesto che dalla qualificazione del contratto come contratto atipico non sempre può discendere, in via automatica, una valutazione di illegittimità del procedimento promosso per la sua conclusione;

Ritenuto che l’incidenza proporzionale della voce relativa a tale corrispettivo è comunque contenuta entro il limite di punti 50;

Considerato che dall’esecuzione della sentenza appellata deriva un danno grave ed irreparabile per l’appellante;

Visto l’art. 33 della legge n. 1043 del 1971;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata.

Copertina


Bacioni
Anna