Italia Oggi, 27 3 01

Risposta della Dre Basilicata. Il regime trova applicazione sia per i dipendenti sia per i collaboratori

Paga l'Irpef l'indennità per trasferte nel comune in cui è la sede di lavoro

DI DUILIO LIBURDI

È’ sempre assoggettata a tassazione ai fini Irpef l’indennità chilometrica corrisposta in relazione a trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale sede di lavoro.

Tale disposizione si rende applicabile, oltre che nei confronti dei lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio 2001 anche in relazione ai criteri di formazione del reddito relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi.

È’ questo il contenuto di una risposta fornita, a uno specifico quesito, dalla direzione regionale delle entrate per la Basilicata e disponibile sul sito Internet del ministero delle finanze.

Il quesito, nello specifico, riguardava le indennità chilometriche corrisposte ai messi comunali per l’espletamento di incarichi nell'ambito del territorio comunale ed era finalizzato a conoscere l’eventuale assoggettamento ai fini Irpef delle stesse indennità.

La risposta della direzione regionale si è basata su un'interpretazione letterale del disposto dell'articolo 48, comma 5 del dpr 917/86 nel quale è espressamente previsto che concorrono alla formazione del reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, con esclusione di quei rimborsi relativi a spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

La posizione della dottrina.

Subito dopo l'attuazione della riforma della disciplina tributaria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati contenuta nel dlgs 314/97, è stato ridisegnato il quadro delle indennità di trasferta.

Nel merito, a illustrazione della nuova formulazione contenuta nel comma 5 del richiamato articolo 48, la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 non aveva richiamato, come ancora valide, quelle pronunce di fonte ministeriale che, in passato, avevano sancito la tassabilità ai fini Irpef della predetta indennità.

Da tale mancato richiamo, dunque, in dottrina era stato sostenuto che le predette somme costituivano, dal 1° gennaio 1998, componenti non assoggettabili a Irpef in quanto corrisposti per reintegrare dei costi sostenuti dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tale impostazione, però, appariva contrastare con quanto richiamato nel comma 5 dell'articolo 48 in merito ai rimborsi di spese per oneri sostenuti in relazione a trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale correttamente evidenziato dalla direzione regionale delle entrate per la Basilicata.

Sede di lavoro.

Evidentemente, una volta previsto l'assoggettamento a tassazione Irpef dei rimborsi spese nonché delle relative indennità chilometriche, diviene fondamentale l’individuazione della sede di lavoro che identifica l’ambito territoriale nel quale operare la distinzione tra le relative trasferte.

Sempre nell'ambito della circolare n. 326/E del 23/12/97 è stato precisato che, in materia di lavoro dipendente, la sede di lavoro è generalmente identificata contrattualmente e, solitamente, coincide con la sede del datore di lavoro.

Per conseguenza, quando un lavoratore dipendente ha come sede di lavoro, per esempio, Milano, tutti i rimborsi pagati per un incarico affidato al lavoratore da espletare nella stessa città sono assoggettati a tassazione Irpef con le esclusioni prima viste.

In tale concetto di assoggettamento a tassazione rientrano dunque le indennità chilometriche corrisposte al lavoratore per gli spostamenti su Milano, in quanto non relative a spese di trasporto documentate dal vettore (lo spostamento, infatti, viene effettuato con il mezzo di proprietà del lavoratore) e non rientranti, secondo l’interpretazione fornita dalla direzione regionale, nel mero rimborso di costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro.

Gli effetti sui collaboratori.

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 342/2000, la formazione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi segue i medesimi criteri previsti in materia di lavoro dipendente.

Pertanto, ad analoga conclusione, rispetto a quanto illustrato in precedenza, deve giungersi nell'ipotesi di incarichi affidati al collaboratore coordinato e continuativo nell'ambito del territorio comunale inteso come sede di lavoro.

A tale proposito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 26 gennaio 2001 ha precisato che, con riferimento ai collaboratori, in deroga al concetto di carattere generale, la sede di lavoro può essere identificato con il domicilio fiscale del collaboratore stesso.

Come precisato dalla citata circolare, questo criterio potrà essere utilizzato per alcune categorie di collaboratori, quali, ad esempio, gli amministratori di società.

In ipotesi diversa da questa, e dunque con l’identificazione della sede di lavoro coincidente con la sede del committente, ogni eventuale rimborso corrisposto al collaboratore per l'effettuazione di incarichi nell'ambito di tale territorio sarà assoggettato a tassazione.

Ad analoga conclusione, peraltro, si dovrà giungere nell'ipotesi in cui, a favore del collaboratore, siano erogati dei rimborsi chilometrici per il percorso casa lavoro, così come ribadito nella risoluzione n. 191/E del 13.12.00