IL SOLE 24 ORE – 15 MAGGIO 00

ENTI LOCALI

Scarsa trasparenza politica nei criteri di nomina

In questo periodo gli enti locali stanno provvedendo alla nomina dei revisori dei conti. Fatte salve poche eccezioni di amministrazioni che provvedono legittimamente, i consigli degli enti procedono alle nomine secondo vecchie pratiche spesso di basso livello, trascurando qualsivoglia informazione sui candidati alla nomina e, peggio ancora, sull'esame dei curricula presentati.

Tutto ciò in evidente spregio alla vigente normativa che esige la massima trasparenza nell'azione amministrativa. Ma questa trasparenza non piace perché costituisce un limite alle deprecate lottizzazioni politiche. Spesso dalle relative deliberazioni si deduce che i consigli o le assemblee degli enti ignorano i nomi dei candidati e ovviamente i relativi curricula.

Anche se si tratta di "elezioni" (i consigli comunali e provinciali "eleggono") non può escludersi che tutti i componenti del collegio debbano poter esprimere il proprio voto cognita causa. Infatti la eligendi potestas non esclude la necessità della motivazione (del provvedimento), che è correlata, peraltro, alla predeterminazione di criteri.

La predeterminazione dei criteri che l'amministrazione assume per l'adozione dei propri atti, specialmente allorquando devono essere effettuate valutazioni comparative, costituisce uno dei presupposti essenziali che, congiuntamente alle ragioni giuridiche, conducono a determinare la decisione dell'amministrazione. Decisione che è necessariamente correlata alle risultanze dell'istruttoria.

Tutto ciò risponde alle esigenze della "trasparenza", principio che - puntualizzato dalla legge 241del 1990 - è ispirato dal dettato costituzionale di cui all'articolo 97, relativo al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione. Sempre nell'ambito di questi principi la stessa "241" ha ribadito inequivocabilmente la imprescindibilità della "motivazione" in ogni provvedimento amministrativo, fatta eccezione per quelli normativi o a contenuto generale.

La necessità di una congrua motivazione - ora ribadita e resa obbligatoria - era stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza soprattutto per gli atti discrezionali. Infatti il Consiglio di Stato (sezione V, 14 ottobre 1985, n. 518) ha affermato "L'obbligo di una congrua motivazione ricorre per il provvedimento amministrativo di natura discrezionale per il quale l'Autorità che lo ha emanato deve dare conto, attraverso un'esplicita manifestazione, dell'iter logico-giuridico seguito nella scelta compiuta".

Quindi, a livello legislativo, dottrinario e giurisdizionale, è ben evidente la indissolubilità del rapporto tra discrezionalità e motivazione.

La gran parte dei provvedimenti di nomina non contiene una benché minima motivazione nè il richiamo a qualsivoglia criterio ma soltanto l'indicazione della votazione. È evidente, quindi, che si pone anche su questi provvedimenti un problema di legittimità che non può essere disatteso.

CLAUDIO MAZZELLA