ITALIA OGGI, 2 AGOSTO 2000 –

Decreto del giudice del lavoro di Cagliari: norme dei Ccnl valide solo per le associazioni firmatarie

TRATTENUTE SINDACALI, RIFIUTI LEGITTIMI

Obbligare i datori di lavoro è contrario al referendum del ’95

 

Tempi duri per i sindacati.

I datori possono sempre rifiutarsi di effettuare la trattenuta sindacale. "Ammettendo l'esistenza di un obbligo legale di cooperazione del datore di lavoro la raccolta dei contributi", afferma il giudice del lavoro di Cagliari (decreto n. 450 dell'8 giugno2000), "si arriverebbe a disciplinare la materia attraverso regole che il referendum del 1995 ha inteso specificamente abrogare a tutto vantaggio dell'autonomia collettiva".

Ma il giudice cagliaritano infligge un duro colpo anche all'efficacia vincolante per tutte le associazioni sindacali (firmatarie e non) delle regole sulle trattenute sindacali fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali norme, "inserite tra le disposizioni riguardanti i diritti sindacali, interessanti la parte cosiddetta obbligatoria della contrattazione collettiva", spiega il giudice, "assegnano al sindacato beneficiario un ruolo di primo piano nella determinazione delle modalità operative per il trasferimento degli importi da parte delle aziende su richiesta esplicita del lavoratore".

"Non si è dunque", conclude sul punto il giudice del lavoro, "in presenza di un diritto soggettivo facente capo al singolo lavoratore", cosa che legittimerebbe l'efficacia erga omnes di quelle norme, "bensì di un diritto proprio del sindacato il cui esercizio richiede un atto d'impulso da parte del lavoratore rappresentato dalla delega di versamento in favore dell'organizzazione prescelta".

Dopo l'abrogazione operata dal referendum del'95 dei commi 2 e 3 dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, che stabilivano l'obbligo per il datore di lavoro di effettua re la trattenuta dei contributi sindacali dallo stipendio del lavoratore, il meccanismo della trattenuta era stato inquadrato nell'istituto civilistico della cessione di credito.

Anche sulla legittimità giuridica di tale operazione il giudice del lavoro di Cagliari ha qualcosa da ridire.

"Una prima fondamentale differenza", tra cessione di credito e trattenuta sindacale, scrive il giudice nella sentenza in commento, "è data dal fatto che mentre secondo lo schema negoziale, della cessione del credito la dichiarazione del cedente non è suscettibile di revoca, viceversa la dichiarazione del lavoratore che intende destinare i contributi all'associazione sindacale cui aderisce è priva del carattere dell'irrevocabilità, evidentemente inconciliabile con la natura del diritto in ipotesi esercitato e con l'esigenza della libertà sindacale di cui è espressione la delega stessa. Diversamente da quel che avviene nella cessione del credito, inoltre, la trattenuta del contributo sullo stipendio, e. il successivo versamento al sindacato (di regola attraverso bonifico bancario) sono operazioni che comportano a carico del datore di lavoro una serie di oneri aggiuntivi rispetto al debito originario".

Il magistrato sardo allora suggerisce di ricondurre la richiesta di trattenuta sindacale allo schema negoziale della delegazione di pagamento (articolo 1269 del codice civile), con la conseguenza che il datore di lavoro potrà ritenersi obbligato solo dopo aver espressamente accettato e non per effetto del la mera notificazione della volontà negoziale del lavoratore.

Il ricorso al giudice del lavoro di Cagliari era stato presentato da un'associazione sindacale del settore trasporti contro un consorzio di trasporti che aveva omesso di provvedere al versamento dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle retribuzioni dei lavoratori richiedenti. Il sindacato chiedeva la condanna del consorzio per comportamento antisindacale.

Il giudice però alla luce di tutte le argomentazioni sopra ricordate ha concluso per l'inesistenza di un obbligo di trattenuta a carico del consorzio di trasporti che ha quindi legittimamente rifiutato di dare corso alle deleghe dei lavoratori aderenti all'associazione sindacale ricorrente. Perché, come sottolineato dallo stesso Giudice ammettendo l'esistenza di "un qualsivoglia obbligo legale in capo al datore di lavoro di effettuare la trattenuta si finirebbe per disciplinare la materie proprio con quelle regole che il referendum del 1995 ha abrogato lasciando spazio alla contrattazione collettiva.

 

Rassegna stampa/ trattesinda