Dal sito www.giust.it diretto dal Prof. Giovanni Virga

(vedi anche il commento di L. Oliveri, nella sezione "Rassegna stampa" di questo sito, sotto il titolo "Incarichi dirigenziali: vietata la chiamata nominativa")

 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO – Ordinanza 25 settembre 2000 – G.U. Valle - D. (Avv. Fagnano)c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.ra Stato).

Pubblico impiego – Dipendenti statali – Dipendenti Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Nomina Soprintendenti – Effettuata con D.M. 8/6/2000 – Illegittimità per incompetenza relativa e per difetto di motivazione.

Pubblico impiego – Dipendenti statali – Affidamento incarichi - Competenza del Ministro – Riguarda il novero dei soggetti da nominare – Competenza in ordine alla individuazione dei soggetti incaricati – Spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali.

Pubblico impiego – Dipendenti statali – Affidamento incarichi - Valutazione della capacità professionale del singolo dirigente – Necessità.

E’ da ritenere illegittimo e va disapplicato ai sensi dell’art. 5 L.A.C. il D.M. 8/6/2000 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali che, mediante l’allegato, ha predeterminato non solo il numero, ma anche le persone fisiche di coloro chiamati a ricoprire incarichi di funzioni dirigenziali.

Ai sensi degli artt.2 e 4 del D.L.vo n. 29/1993 il Ministro, che è l’organo d’indirizzo politico dell’amministrazione, non può infatti adottare atti avente efficacia direttamente determinativa del novero dei soggetti da nominare all’incarico di dirigenti; ai sensi delle citate disposizioni (ed in particolare dell’art. 2, comma 1, lett. c) il Ministro può solo determinare il numero complessivo dei soggetti cui affidare incarichi dirigenziali, ma non può anche individuare nominativamente i detti soggetti, vincolando in tal modo la scelta dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali (cui compete la nomina dei dirigenti, mediante azione di atti di natura privatistica: art. 4, comma 2, ed art. 19, comma 5, D. L.vo n. 29/1993).

Lo stesso D.M. 8/6/2000 è altresì illegittimo sotto il profilo che esso non appare sorretto da adeguata motivazione quantomeno in punto di esclusione di alcuni dirigenti dagli incarichi diversi da quelli di cui all’art. 19, comma 10, D. L.vo n. 29/1993 (l’obbligo di motivazione ha attualmente, nel nostro ordinamento, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 241/1990, carattere generale e riguarda tutti gli atti amministrativi). La carenza di motivazione concerne la mancata valutazione della capacità professionale del singolo dirigente (valutazione che deve essere necessaria effettuata nel tramutamento di incarichi dirigenziali, alla stregua del disposto degli artt.19, comma 1, 20, comma 1, e 21 dello stesso D. L.vo n. 23/1993) (1).

(1) Alla stregua dei suesposti principi nella specie è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell provvedimento con il quale, in applicazione del citato D.M., il ricorrente era stato dichiarato cessato dall’incarico di Soprintendente della Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici del Molise.

In materia di attribuzione e revoca di incarichi v. da ult. in questa rivista:

TRIBUNALE DI BENEVENTO - Ordinanza 28 agosto 2000* (Incarico primariale - Attribuzione a candidato con titoli inferiori rispetto a quelli posseduti da altro aspirante - Illegittimità - Possibilità di emettere una sentenza costitutiva che ordina alla P.A. di conferire l'incarico al dipendente in possesso di maggiori titoli - Sussiste).

TRIBUNALE DI UDINE – Ordinanza 28 agosto 2000* (sospende un provvedimento di rimozione di un segretario comunale e precisa l'ambito e l'oggetto del sindacato dell'A.G.O. dopo la privatizzazione del rapporto di p.i.).

TAR LAZIO, SEZ. I TER - Sentenza 5 luglio 2000 n. 5511 (la revoca e la nomina vanno adeguatamente motivate - la norma interpretativa del DL n. 8/1999 è in realtà innovativa - occorre l'iscrizione nell'apposita classe).

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 31 luglio 2000 n. 578* (ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure di conferimento incarichi AUSL e annulla una procedura nella quale non era stata indicata la specifica disciplina).

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO – Ord. 22 luglio 2000* e TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAVORO - Ord. 29 luglio 2000* (sulla legittimità della riserva degli incarichi dirigenziali ai sanitari con rapporto esclusivo).

TRIBUNALE DI VENEZIA - Ord. 8 giugno 2000, con nota di L. OLIVERI, Il sistema degli incarichi dirigenziali e delle revoche..

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Causa civile iscritta al n.488 R.G.A.C. L 2000

Proposta da: D. M. (avv.to Fagnano)

nei confronti di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.ra Stato)

Il giudice del lavoro, letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/9/2000, osserva.

Ritiene questo giudice che, sulla base degli atti di causa, debba ritenersi fondata, nei limiti della cognizione sommaria consentita in questa sede, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Il convincimento giudiziale si fonda, tuttavia, su ragioni diverse (almeno parzialmente) da quelle prospettate dal difensore di parte ricorrente, pur essendo analogo l’effetto della cautela (sospensione dell’efficacia della disposta - dal Ministero convenuto - cessazione dall’incarico dell’arch. D.).

L’azione della ricorrente è, in questa sede, rivolta essenzialmente avverso il provvedimento del 23/8/2000 a mezzo del quale il Direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali le comunica la mancata inclusione nell’elenco allegato dal decreto Ministeriale del 8/6/2000 e, conseguentemente, la dichiara cessata dall’incarico di Soprintendente.

La difesa erariale resiste adducendo che l’atto che incide sulla posizione dell’arch. D. è il richiamato D.M. 8/6/2000, nel cui allegato non è incluso il nome della ricorrente, che, quindi, viene automaticamente ad essere destinata alle funzioni di cui all’art.19, comma 10, del D.L.vo n.23/1993.

L’avvocatura distrettuale dello Stato evidenzia, altresì, come il suddetto decreto ministeriale non sia mai stato impugnato (dinanzi al giudice amministrativo), dalla D., e si sia pertanto consolidato.

Ciò posto rileva questo giudice che la mancata impugnativa del D.M. 8/6/2000 emanato dall’amministrazione convenuta non può, allo stato, dirsi avere prodotto il consolidamento dell’efficacia del suddetto atto amministrativo nei confronti della D.. Deve, invero, tenersi conto sul punto e della circostanza che il detto atto non risulta in alcun modo comunicato all’odierna ricorrente, con conseguente decorrenza del termine iniziale d’impugnativa dal giorno della pubblicazione dell’atto (di cui l’amministrazione intimata non ha fornito alcuna prova), e della circostanza dell’essersi frapposto allo spirare del termine d’impugnativa il periodo feriale, apertosi nel mese di luglio e venuto a cessare da qualche giorno (art.21 L. n.1034/1971 e L. 7/10/1969, n.742).

La detta deduzione difensiva dell’amministrazione intimata va, quindi, disattesa.

Questo giudice dubita fortemente che, alla stregua del disposto degli artt.2 e 4 del già richiamato D.L. vo n.29/1993 l’organo d’indirizzo politico dell’amministrazione, e in altre parole il Ministro, possa adottare atti avente efficacia direttamente determinativa del novero dei soggetti da nominare all’incarico di dirigenti.

In definitiva, infatti, è questo l’effetto ultimo del citato D.M. 8/6/2000 che, mediante l’allegato predetermina non solo il numero, ma anche le persone fisiche di coloro chiamati ad incarichi di funzioni dirigenziali.

Sul punto giova osservare che l’art.2, comma 1, lett. c) del D. L.vo n.29/1993 rimette agli organi di governo "l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale" e la successiva lett. e) dello stesso articolo rimette agli stessi organi "le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni".

Nel caso di specie ricorre il primo caso, e, quindi il Ministro poteva determinare (e lo ha fatto, mediante l’allegato al citato D.M.) il numero complessivo dei soggetti cui affidare incarichi dirigenziali, ma non poteva, anche (ovviamente ad opinione di questo giudice) individuare nominativamente i detti soggetti, vincolando in tal modo la scelta dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali (cui compete la nomina dei dirigenti, mediante azione di atti di natura privatistica: art.4, comma 2, ed art.19, comma 5, D. L.vo n.29/1993).

Ne consegue l’illegittimità, per eccesso di potere, del D.M. del Ministro per i Beni e le Attività Culturali dello scorso 8/6/2000 (la disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto ai sensi dell’art.5 L.A.C. e dell’art.68 D. L.vo n.29/1993 implica comunque il riscontro di vizi di illegittimità dell’atto – per eccesso di potere, sviamento, violazione di legge -, tali che, se denunziati in sede giurisdizionale amministrativa darebbero luogo ad annullamento dell’atto stesso) e, quindi, lo stesso deve essere disapplicato.

Deve, nondimeno, rilevarsi la conclusione, in punto di disapplicazione, sarebbe analoga anche a tenere conto delle deduzioni difensive dell’amministrazione intimata, valutando, quindi, come legittimamente adottato il D.M. 8/6/2000, in quanto lo stesso non appare sorretto da adeguata motivazione quantomeno in punto di esclusione di alcuni dirigenti dagli incarichi diversi da quelli di cui all’art.19, comma 10, D. L.vo n.29/1993 (l’obbligo di motivazione ha attualmente, nel nostro ordinamento, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 241/1990, carattere generale e riguarda tutti gli atti amministrativi). La detta carenza di motivazione concerne la mancata valutazione della capacità professionale del singolo dirigente (valutazione che deve essere necessaria effettuata nel tramutamento di incarichi dirigenziali, alla stregua del disposto degli artt.19, comma 1, 20, comma 1, e 21 dello stesso D. L.vo n.23/1993).

Non assumono rilievo dirimente i richiami della difesa erariale al dPR n.150 del 26/2/1999, in quanto fonte regolamentare, e, quindi, sottordinata rispetto al D. L.vo n.23/1993, che, agli artt.19, 20, 21, 22 e 23 disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ai dirigenti e, a monte, lo steso procedimento di individuazione dei dirigenti ad opera dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (il dPR n.150/1999 è regolamento delegato, ala stregua del combinato disposto dell’art.17 L. n.400/1988 e dell’art.23, comma 3, D. L. vo n.29/1993).

Corollario delle suddette conclusioni è, allo stato degli atti di causa, la sospensione dell’efficacia della disposta cessazione dell’arch. D. dall’incarico di Soprintendente della Soprintendenza archeologica e per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso, in quanto configurata dalla stessa amministrazione convenuta quale direttamente dipendente dal suddetto D.M.

Tanto rilevato in punto di non manifesta infondatezza del diritto fatto, da individuarsi nel rispetto delle procedure di nomina e di revoca dei dirigenti (tale essendo la qualifica della D., come riconosciuto dalla stessa amministrazione di appartenenza) e non nel diritto al posto precedentemente occupato, deve rilevarsi che la domanda cautelare è, allo stato, assistita dalla ricorrenza del requisito del pregiudizio irreparabile nelle more della proposizione e svolgimento del giudizio di merito.

Come ammesso, infatti, dalla stessa difesa erariale il posto di Soprintendente è stato già conferito ad altro soggetto e, nell’attesa del giudizio di cognizione la posizione soggettiva della ricorrente potrebbe essere svilita irrimediabilmente dall’attribuzione d’incarichi del tutto marginali, tenuto conto della previsione dell’art.19, comma 10, D. L.vo n.29/1993, anche alla luce dell’opera profusa nell’incarico da cui è stata rimossa (o che non le è stato nuovamente attribuito, in guisa tale da pregiudicarne l’immagine ed il patrimonio professionale in maniera non adeguatamente risarcibile in via economica.

La domanda cautelare va, quindi, accolta, per quanto motivato, con sospensione dell’efficacia della cessazione dell’arch. M. D. dall’incarico di Soprintendente della Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici del Molise.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.669 octies cpc in dispositivo si fissa termine perentorio per l’instaurazione della causa di merito dinanzi al giudice del lavoro, previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt.410 e segg. cpc.

Osta alla liquidazione delle spese della fase cautelare il disposto dell’art.669 septies, comma 2, cpc, che autorizza il giudice della cautela a statuire sul punto soltanto in caso di provvedimento negativo emanato prima dell’instaurazione della causa di merito (cfr. in termini Pret. Napoli del 24.10.1994 - ord. - in Riv. Critica Dir. Lav., 1995, 2, 406 e segg., nonché Pret. Milano del 11/3/1999), dovendosi, viceversa, ritenere che nel caso di provvedimento positivo la statuizione sulle spese sia demandata al giudizio di merito.

P.Q.M.

visti gli artt.669 bis e segg., 700 cpc

sospende l’efficacia della cessazione dell’arch. M. D. dall’incarico di Soprintendente della Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici del Molise di cui alla nota del Direttore generale del ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23/8/2000;

fissa termine di trenta giorni, a decorrere dal perfezionamento della condizione di procedibilità di cui all’art.412 bis cpc, per l’instaurazione della causa di merito;

rimette la statuizione sulle spese di lite alla causa di merito;

manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Campobasso li 25/09/2000.

Il giudice

dr. Cristiano Valle