Dal sito www.giust.it Rivista di Diritto pubblico diretta dal Prof. Giovanni Virga

TRIBUNALE DI NOVARA – Ordinanza 24 novembre 2000 n. 2482 – G.U. Gesumunno – Pastore (Avv.ti Pagano e Cao) c. Comune di Gattico (Avv. Rodini).

Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali – Revoca senza alcuna motivazione – Illegittimità – Fattispecie.

Comune e Provincia – Organizzazione degli uffici – Conferimento responsabilità di un servizio tecnico – Ad un soggetto esterno all’amministrazione privo dei requisiti – Illegittimità.

E’ da ritenere illegittimo un provvedimento che, in violazione del canone fondamentale racchiuso dell’art. 3 della L. 241/1990, nonchè dell’art. 51, comma 6 bis, della legge 142/1990 (secondo cui" Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi"), revoca - senza alcuna specifica motivazione - un incarico dirigenziale precedentemente conferito ad un dipendente della stessa amministrazione per attribuirlo ad un soggetto esterno mediante un contratto di diritto privato (1).

E’ illegittimo il conferimento di un incarico dirigenziale di natura tecnica ad un soggetto esterno all’amministrazione, ove non risulti che la persona nominata abbia titoli di studio o conoscenze nelle materie tecniche, atteso che l’art. 7, comma 5, della Legge 109/94 prevede che il responsabile del procedimento sia un "tecnico", con competenze quindi non limitate al capo strettamente giuridico-amministrativo.

(1) Ha osservato in particolare il Tribunale che la Giunta municipale non aveva espresso i motivi per i quali il ricorrente, che già ricopriva l’incarico di natura dirigenziale da diverso tempo, non aveva (o non aveva più) i requisiti tecnico-professionali e le capacità richieste per continuare a svolgere l’incarico di responsabile del servizio e comunque non aveva espresso i motivi per i quali un soggetto esterno era stato preferito ad un dipendente del Comune che aveva già una lunga esperienza nel settore.

Alla stregua del principio, pertanto, il Tribunale ha ordinato - previa disapplicazione delle delibere impugnate - all’amministrazione convenuta, di reintegrare il ricorrente nella mansioni di responsabile dei servizi, con l’attribuzione della responsabilità dei connessi procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 4 L. 241/90, tenuto conto altresì del fatto che la perdita di professionalità e di prestigio del ricorrente nell’ambito di una comunità di piccole dimensioni possono determinare, durante il tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria, dei pregiudizi di natura non strettamente patrimoniale e, quindi, difficilmente risarcibili mediante un indennizzo di natura pecuniaria.

Ringraziamo gli Avv.ti Francesco Cao ed Ignazio Pagani per avere segnalato la ordinanza in rassegna.

Riteniamo utile, per una migliore comprensione della vicenda, riportare anche la nota di trasmissione della suddetta ordinanza: "Ci pregiamo allegare l’ordinanza n. 2482 emessa in data 24.11.2000 dal Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro, che ha accolto il proposto ricorso di urgenza di un dipendente Comunale "demansionato" in forza di alcune delibere di "riorganizzazione strutturale del Comune".

Nello specifico l’ordinanza allegata conferma l’orientamento di alcuni Tribunali di merito, le cui decisioni sono già state oggetto di recente pubblicazione su questa rivista (Tribunale di Paola sez. Lavoro – Ordinanza 08 maggio 2000 G.U.F.I. Acri – Trafficante c. Comune di Amantea – Tribunale del Lavoro di S. Angelo dei Lombardi – Ordinanza 04.07.2000 in Giust.it n. 06/2000), che hanno ritenuto di identificare nel "danno da immagine" (nel senso di cui in parte motiva dell’ordinanza) il requisito del periculum in mora ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare invocato

Nello specifico il Giudice del Tribunale di Novara ha provveduto con il disapplicare gli atti organizzativi del Comune posti a base – rectius propedeutici – la lesione del buon diritto del lavoratore a continuare ad esercitare le mansione specifiche che gli erano sempre state affidate; alla disapplicazione degli atti organizzativi è seguita la pronuncia di condanna alla reintegra del ricorrente nelle mansioni con attribuzione – finanche – delle responsabilità dei connessi procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 4 L. 241/90.

Di ulteriore pregio sono le considerazioni operate dal Giudicante circa l’obbligo, comunque, da parte della P.A. di motivare le scelte anche di riassetto organizzativo degli uffici ogniqualvolta le medesime possano avere una qualche incidenza sul rapporto di lavoro.

Da ultimo, ma non per questo di minor rilievo, v’è da segnalare l’implicito riconoscimento, con l’ordinanza in questione, della giurisdizione del Giudice ordinario in una materia che potrebbe apparire, prima facie, "semplicemente" lesiva di un interesse legittimo".

TRIBUNALE DI NOVARA

Il Giudice del Tribunale di Novara dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n 539/2000 in materia di lavoro e previdenza

TRA

Pastore Gualtiero

(Con avv. Pagani e Cao)

parte attrice

nei confronti di

Comune di Gattico

(con Avv. Rodini)

parte convenuta

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22.09.2000,

- ritenuto che la Giunta del Comune di Gattico con deliberazione del 15.12.1998 approvò il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi e individuò come responsabile del servizio per l’Area Tecnico manutentiva il ricorrente geom. Gualtiero Pastore;

- ritenuto che il Sindaco di Gattico con provvedimento in data 31.12.1998, vista la delibera della Giunta Comunale, nominò il ricorrente responsabile del servizio relativamente ai seguenti Uffici ed Aree: Ufficio Lavori Pubblici - Servizi Territoriali di protezione civile, Ufficio Edilizia ed urbanistica, patrimonio Immobiliare (compresi i cimiteri); servizi ambiente;

- ritenuto che con delibera del 19.04.2000 la Giunta del Comune di Gattico approvò alcune modificazioni ed integrazioni al Regolamento Comunale in materia di organizzazione e servizi, che prevedeva, fra l’altro, la scissione dell’area precedentemente definita "Tecnico Manutentiva" in due Aree Distinte: "Area Edilizia Privata" e "Area Edilizia Pubblica";

- ritenuto che con deliberazione del 21.06.2000 n. 90 la Giunta decise di procedere alla assunzione temporanea, con contratto di diritto privato, al di fuori della dotazione organica dell’ente, di un collaboratore esterno ad alto contenuto di professionalità, da collocare al vertice dell’area Ediliza Pubblica con funzioni di natura dirigenziale e responsabilità di vertice;

- ritenuto che con successivo decreto del Sindaco in data 08.05.2000 fu nominato responsabile dell’Area Edilizia Privata e Patrimonio il Geom. Gualtiero Pastore, che sottoscrisse tale atto con riserva;

- ritenuto che con decreto del Sindaco in data 23.06.2000 fu conferito all’Arch. Valerio Allegra l’incarico di responsabile area edilizia Pubblica e Urbanistica;

- ritenuto quanto al " fumus boni iuris", che l’art. 6 comma 5-bis della legge 142/90 prevede che negli enti locali in cui non è prevista la figura del dirigente, il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

- che l’art. 51 comma 6 bis della legge 142/90 prevede che " Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi";

- ritenuto che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 51 comma 5 bis della legge 142/90, l’art. 8 del Regolamento, adottato con deliberazione della Giunta Comunale in data 15.12.1998 prevede che il Sindaco, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, previa delibera della Giunta Comunale, intuito personale e verifica del curriculum, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato di funzionari dell’area direttiva;

- ritenuto pertanto che la Giunta comunale avrebbe dovuto esplicitare in maniera compiuta e coerente i motivi per i quali ha ritenuto, nella sostanza, di privare il ricorrente dell’incarico di responsabile del settore attualmente compreso nella "Area Edilizia Pubblica" e di attribuirlo ad un soggetto esterno all’amministrazione mediante un contratto di diritto privato;

- ritenuto invece che la Giunta nella delibera n. 90 si è limitata a prendere atto che "la gestione amministrativa dell’ente locale ha evidenziato la carenza di una particolare figura dirigenziale con personale e connessa responsabilità (anche di risultato) dell’Area Edilizia Pubblica ed Urbanistica, per l’impostazione sviluppo ed attuazione del programma triennale delle opere pubbliche, non rientranti nei carichi di lavoro censiti all’origine dell’attuale dotazione organica";

- ritenuto pertanto che la Giunta non ha espresso i motivi per i quali il ricorrente, che già ricopriva tale incarico di natura dirigenziale da diverso tempo, non aveva ( o non aveva più) i requisiti tecnico-professionali e le capacità richieste per continuare a svolgere l’incarico di responsabile del servizio e comunque i motivi per i quali un soggetto esterno è stato preferito ad un dipendente del Comune dal Comune che aveva già una lunga esperienza nel settore;

- ritenuto che tale carenza di motivazione si riscontra di riflesso anche nel provvedimento del Sindaco in data 23.06.2000 con il quale è stato conferito incarico all’Arch. Valerio Allegra;

- ritenuto infatti che nelle premesse di tale provvedimento si prende atto "che il Comune di Gattico non ha nella propria dotazione organica figure dirigenziali o di responsabilità specifica nel settore Edilizia Pubblica ed Urbanistica";

- ritenuto pertanto che i provvedimenti in questione non sono conformi ai canoni fissati dall’art. 3 della Legge 241/90, secondo il quale l’obbligo di motivazione è assolto soltanto qualora siano indicati nell’atto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la ragione giuridica che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alla risultanza dell’istruttoria;

- ritenuto quindi che i provvedimenti in questione sono illegittimi per difetto di motivazione e pertanto possono essere disapplicati dal Giudice ordinario per quanto concerne gli effetti prodotti sulla posizione lavorativa del ricorrente;

- ritenuto che emergono profili di illegittimità anche per quanto concerne l’individuazione del dott. Erbea quale responsabile del procedimento nell’ambito dell’Area Edilizia Pubblica ed Urbanistica (delibera della Giunta n. 89 del 14.06.2000);

- ritenuto che il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Gattico da ultimo modificato ed integrato con delibera della giunta n. 59 del 19.04.2000, prevede che i responsabili dei procedimenti sono individuati e nominati ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90;

- ritenuto che l’art. 4 della legge 241/90 prescrive che l’Amministrazione deve individuare, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché all’adozione del provvedimento finale;

- ritenuto che, secondo l’art. 5 primo comma, spetta al dirigente dell’Unità assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria ed eventualmente dell’adozione del provvedimento finale e che ai sensi dell’art. 5 secondo comma, sino a quando non viene effettuata l’assegnazione di cui al primo comma, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa;

- ritenuto che l’art. 7 comma cinque della Legge 109/94 prevede che il responsabile del procedimento sia un "tecnico" , con competenze quindi non limitate al capo strettamente giuridico- amministrativo;

- ritenuto che non risulta che la persona nominata abbia titoli di studio o conoscenze nelle materie tecniche;

- ritenuto quanto al " periculum in mora ", che il ricorrente, per l’effetto dell’assegnazione alla gestione del patrimonio edilizio privato del Comune è stato privato delle mansioni più qualificanti. E’ infatti di intuitiva evidenza che l’attività amministrativa in materia di gestione e manutenzione dell’edilizia pubblica è, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, di gran lunga superiore rispetto a quella richiesta per la gestione del patrimonio edilizio privato di un Comune di ridotte dimensioni (non è contestato peraltro che il ricorrente non si debba più avvalere, nelle nuove mansioni, di collaboratori e dipendenti)

- ritenuto che la perdita di professionalità e di prestigio del ricorrente nell’ambito di una comunità di piccole dimensioni, possono determinare, durante il tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria, dei pregiudizi di natura non strettamente patrimoniale e quindi difficilmente risarcibili mediante un indennizzo di natura pecuniaria;

- ritenuto pertanto che le deliberazioni della giunta comunale e del sindaco sopra menzionate devono essere ritenute illegittime per difetto di motivazione e per violazione di disposizioni legislative e regolamentari;

- ritenuto che, per effetto della disapplicazione dei provvedimenti in questione, l’incarico di responsabile del settore oggi rientrante nell’Area Ediliza Pubblica deve essere conferito al ricorrente come in precedenza, con attribuzione della responsabilità dei procedimenti inerenti a tale settore secondo le regole di cui all’art. 4 della Legge 241/90;

PQM

previa disapplicazione delle delibere delle Giunta Comunale di Gattico n. 89 e 90 del 2000 e del Decreto del Sindaco del Comune di Gattico in data 08.05.2000, ordina al Comune di Gattico di reitegrare il ricorrente Pastore Gualtiero nella mansioni di responsabile dei servizi ora compresi nell’area Ediliza Pubblica, con attribuzione della responsabilità dei connessi procedimenti amministrativi ai sensi dell’art 4 L 241/90

Fissa termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’inizio della causa di merito.

Si comunichi.

Novara 24.11.2000

Il Giudice

dott. Antonio Gesumunno