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Procedimento n. 1803/2000 R.G.

TRIBUNALE DI POTENZA – SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Il dr. ARTURO PAVESE, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti,

OSSERVA:

l’istanza cautelare deve essere accolta.

Si ritiene esservi, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’art. 68, 1° co., d.lgs. 29/1993 prevede la devoluzione a tale giudice delle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti; d’altra parte, a norma dell’art.4, 2° co., d.lgs. 29/1993, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi intesi a delineare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i quali soltanto hanno natura amministrativa.

Sembra pertanto che la residuale giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego privatizzato (ormai limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione) abbia carattere eccezionale: al di fuori dell’espressa conservazione al giudice amministrativo, si dà la generale giurisdizione del giudice ordinario, il quale, ove vengano in questione atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, li disapplica se illegittimi.

In ordine al fumus boni juris, si rileva che l’art.10 del D.P.R. 465/1997 (regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) prevede che i Comuni, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, possono stipulare tra loro convenzioni per l’esercizio in comune dell’ufficio di segreteria, individuando, fra l’altro, il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario.

Orbene, sembra evidente che il regolamento non abbia inteso disciplinare una nuova fattispecie di decadenza del segretario dal suo incarico, ma abbia soltanto fatto riferimento alla scelta, fra i sindaci interessati al servizio unico di segreteria, di quello avente il potere di nominare e revocare il segretario, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le norme vigenti in materia sono, per quanto riguarda la nomina l’art.17, 70° co., legge 127/1997, che stabilisce che il sindaco possa esercitare tale potere in un arco temporale ristretto (non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento) decorso il quale il precedente segretario è confermato per una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco.

La legge prevede poi la possibilità di revocare il segretario comunale, ma solo per violazione dei doveri di ufficio (art.17,71° co., legge 12771997; art.100, d. lgs 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Nel caso in esame, con deliberazione del consiglio comunale di Tito del 4/9/2000, si deliberò di stipulare con il comune di Brienza la convenzione per l’istituzione dell’ufficio unico di segreteria comunale, secondo un allegato schema di convenzione, in cui contraddittoriamente da un lato si afferma che "la nomina e la revoca del segretario comunale titolare avvengono secondo le modalità previste dalla legge" e dall’altro si dispone che, in sede di prima applicazione della convenzione, "il titolare della segreteria del Comune di Brienza assume le funzioni di segretario della segreteria convenzionata", così esautorandosi il ricorrente, segretario comunale di Tito, dalle sue funzioni.

Tale atto amministrativo è illegittimo, non ricorrendo ipotesi di nomina o revoca del segretario prevista dalla legge, e va pertanto disapplicato.

Sussiste il periculum in mora, poiché l’estromissione dall’incarico e il collocamento in disponibilità, nelle more del giudizio ordinario (purtroppo non breve) comporta irreparabili pregiudizi psicologici e d’immagine a al patrimonio di professionalità del ricorrente, certamente non risarcibili in seguito in forma monetaria; il periculum non è escluso dall’affidamento, nelle more, di altro incarico presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Balvano e Savoia, avendo lo stesso carattere temporaneo (fino all’espletamento della procedura di nomina del titolare).

P.T.M.

visti gli artt.669 octies e 700 c.p.c. , ORDINA alle amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, di assegnare provvisoriamente il ricorrente al suo precedente incarico; FISSA per l’inizio della causa di merito il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento. Si comunichi.

Potenza, 20/01/2001.

Il giudice Arturo Pavese

Depositata il 20/01/2001.