ITALIA OGGI 25.5.01

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Approvato ieri in via definitiva il Testo unico in materia edilizia

Linea dura sui permessi a costruire

Vale il silenzio-rigetto. E la denuncia inizio attività è onerosa

 

Di Antonio Ciccia

Silenzio rigetto sulle richieste del permesso di costruire; denuncia di inizio attività onerosa e professionisti tecnici alleati dell'amministrazione nella lotta all'abusivismo edilizio.

Sono queste alcune delle più significative novità del Testo unico sull'edilizia approvato ieri dal Consiglio dei ministri che innova in maniera sostanziale la disciplina degli adempimenti amministrativi connessi all'attivítà edificatoria. Ecco le principali novità.

IL SILENZIO RIGETTO

Attualmente il titolo che abilita alle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio si chiama concessione edilizia.

Il titolo abilitativo diventerà permesso di costruzione (si tratta di una modifica formale senza mutamento della qualifica giuridica del titolo abílitativo).

La domanda va presentata direttamente allo sportello unico (ufficio di nuova costituzione), al via dall'1/1/2002.

L'istanza viene analizzata in una fase istruttoria che può vedere l'intervento di una conferenza di servizi.

Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio: si tratta di un atto attribuito alla competenza gestionale del dirigente o del responsabile dell'ufficio.

Decorso inutilmente il termine previsto dal Testo unico per l'adozione del provvedimento conclusivo (il termine può essere interrotto solo per tassative ragioni ed è invece raddoppiato per i comuni sopra i 100 mila abitanti), la domanda di permesso, statuisce il provvedimento in esame, si intende rifiutata.

La disposizione carica di responsabilità l'amministrazione: o fa in tempo a decidere sulla domanda di permesso a costruire o vuol dire diniego.

Con la possibilità di chiedere il risarcimento danni eventualmente subiti per un provvedimento negativo implicito del tutto immotivato e infondato.

L'interessato, quindi, deve scadenzarsi il termine del procedimento (altrettanto dovrà fare il responsabile del procedimento) e alla maturazione del termine avrà più possibilità di azione.

Infatti, il Testo unico stabilisce che in caso di mancata adozione, entro i termini previsti del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, innanzi tutto, cominciare a mettere in mora il comune e richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio si pronunci entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Scaduto il termine, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo alla regione.

La regione nei successivi 15 giorni nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di 60 giorni.

Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, la domanda di intervento sostitutivo si intende rifiutata.

Resta comunque ferma un'altra facoltà, quella di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

DENUNCIA ONEROSA

Per gli interventi edilizi cosiddetti minori l'interessato può avvalersi del meccanismo della denuncia di inizio attività.

In sostanza presenta un progetto asseverato in comune dalla relazione del tecnico incaricato, che ne attesta la conformità agli strumenti urbanistici, e incomincia a realizzare l'intervento senza attendere una pronuncia dell'autorità comunale.

Sarà la p.a. se del caso a dover bloccare l'intervento.

La denuncia di inizio attività non è obbligatoria: se si vuole si può rinunciare alla procedura abbreviata e chiedere comunque il permesso di costruire con i relativi tempi di istruttoria e di rilascio.

In questa ipotesi non si applicano, però, le sanzioni previste per violazione delle norme sul permesso a costruire.

Il ricorso alla procedura del permesso a costruire può essere scelto nel caso di incertezza sulla compatibilità urbanistica.

Le regioni possono subordinare anche la denuncia di inizio attività al pagamento di oneri urbanistici: "individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a oneri, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione".

PROFESSIONISTI RESPONSABILI

Responsabili ai fini della legislazione edilizia sono il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore: rispondono della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dallo stesso.

Tutti i soggetti nominati sono anche responsabili solidali per -il pagamento delle sanzioni pecuniarie e per il rimborso alla p.a. delle spese sostenute per l’esecuzione in danno o in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Unica via di fuga, quella di dimostrare di non essere responsabili dell'abuso.

Per il direttore lavori c'è un'altra causa di esonero da responsabilità. Non rischia nulla se ha contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

ROGITI A PENA DI NULLITA’

Riscritta la norma sulla nullità degli acquisti di immobili privi di licenza.

Sono ora dichiarati invalidi, se non menzionano gli estremi del permesso a costruire eventualmente in sanatoria, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi a edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17/3/85.