ITALIA OGGI – 15.12.00

Le linee guida dell’ANCI anticipano la modulistica ministeriale

UNIONI DI COMUNI - UN VADEMECUM E INCENTIVI AL VIA

 

DI GIANNI MACHEDA

Pronto il vademecum per le unioni di comuni, mentre è in arrivo il provvedimento ministeriale che consentirà agli enti che si associano di ottenere incentivi finanziari.

A mettere a punto le linee guida~per una "corretta e piena attuazione anche a livello regionale dell'intero processo associativo" è stata la Consulta nazionale dei comuni di minore dimensione demografica, coordinata da Giuseppe Torchio, presidente dell'Anci Lombardia.

E nella lettera di accompagnamento del vademecum, inviata ai presidenti delle Anci regionali e ai coordinatori regionali della Consulta, Torchio ha anche annunciato che "a breve sarà approvata dal ministero dell'interno anche la modulistica da utilizzare per la richiesta degli incentivi, che sarà prontamente diffusa dall'Anci nazionale".

Si tratta, ricordiamo della modulistica necessaria per l'attuazione del decreto del ministro dell'interno n. 318/2000, contenente appunto il regolamento per gli incentivi ai comuni per le unioni e per la gestione associata di servizi e funzioni.

L'intera tematica delle unioni è stata caratterizzata, negli ultimi mesi, da un profondo processo di rivisitazione, frutto delle novità legislative introdotte dalla legge n. 265/99 e successivamente riordinate nel Testo unico degli enti locali (dlgs n. 267/2000).

"In questa prospettiva", si legge nelle linee guida Anci, "è emersa la necessità di definire una linea interpretativa comune per affrontare, con la maggiore organicità possibile, la complessa fase attuativi".

Di qui i suggerimenti della Consulta, che prendono le mosse da una valutazione di fondo: deve essere garantito a ogni livello il principio di volontarietà delle amministrazioni locali.

Disco rosso, dunque, a qualunque coartazione verso l'associazionismo, che deve invece essere incoraggiato (così come avviene attraverso il regolamento ministeriale) attraverso un "premio" a quei comuni che decidono di associarsi per dare risposte migliori alla cittadinanza e per garantire economie di scala.

La Consulta sottolinea anche l'importanza delle regioni, che nella fase di decollo delle unioni dovrebbero dare un sostegno alle iniziative (sotto forma di piani di fattibilità, mezzi e risorse), mentre ulteriore rilievo assume il "dialogo" tra i vari soggetti interessati, la cui sede ideale dovrebbe essere, secondo il documento, il consiglio delle autonomie locali.

È dunque, in sostanza, un documento politico, quello messo a punto dalla Consulta, un documento che si chiude con un importante avvertimento: se non si rispetterà la volontarietà dei comuni nel fenomeno dell'associazionismo intercomunale, "l'intero processo avviato con la 142/90 e perfezionato con l'abolizione dell'obbligo delle fusioni rischia di fallire".

 

ItaliaOggi pubblica le linee guida in tema di unioni di comuni approvate dalla Consulta nazionale dei comuni di minore dimensione demografica

L'attuazione del decreto n. 318/2000 del ministero dell'interno, concernente il regolamento per gli incentivi ai comuni per le unioni è per la gestione associata di servizi e di funzioni, si inserisce nella cornice più generale del raccordo normativo recentemente operato dal Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali.

In questa prospettiva è emersa la necessità di definire una linea interpretativa comune per affrontare, con la maggiore organicità possibile, la complessa fase attuativa.

Occorre, innanzitutto, che sia garantito a ogni livello il principio della volontarietà e la sovranità dei comuni nel fenomeno dell'associazionismo sovracomunale che non vuole, evidentemente, escludere la possibilità di utilizzare, di norma e se concertato, le forme associative e gli ambiti ottimali già esistenti.

Nell'ottica, quindi, dei provvedimenti adottati a livello nazionale, il primo aspetto da definire a livello regionale è quello correlato alla paventata tendenza a utilizzare le forme di associazionismo e gli ambiti territoriali già esistenti nell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 33 del Testo unico previsti per favorire, in via aggiuntiva da parte delle regioni, il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi e delle funzioni.

In attuazione della normativa ex artt. 27 e 32 del T.u. occorre tener conto che sono percorribili anche forme di unione diverse, ovvero all'interno della comunità montana o con alcuni comuni interni e altri esterni, se così concordate dagli altri comuni. In tal senso si riporta sintesi della nota recentemente espressa al riguardo dal ministero dell'interno:

"Il Testo unico (cfr. artt. 4 e 33), peraltro, si pone in linea con l’evoluzione legislativa più recente riferendosi all'associazionismo degli enti locali come risorsa per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni.

Su questa linea, seguita dal recente provvedimento legislativo, appare utile incentivare il ,processo dell'associazionismo ammettendo la possibilità di costruire delle unioni all'interno delle comunità montane, eventualità per la quale non opera comunque un divieto di legge.

L'unico limite appare ravvisarsi nell'esigenza di non duplicare gli enti, ossia nel caso in cui i due soggetti, comunità montana e unioni, siano composti dagli stessi comuni; e ciò per evidente esigenza di semplificazione dell'organizzazione amministrativa.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, fatto salvo quanto prevede l'art. 33 dlgs 267/2000 in ordine all'individuazione da parte delle regioni degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni, si ritiene che gli enti locali, all'insegna della massima flessibilità organizzativa, possono articolare lo svolgimento delle funzioni associative secondo diversi livelli con l'unico limite di cui si 'e sopra detto quanto all'ipotizzata coincidenza dei due enti.>

Unioni di comuni

La questione centrale, anche al fine di evitare contrapposizioni di principio, riguarda il contenuto dei servizi e delle funzioni dei comuni tra loro associabili. Questo è il cuore delle scelte che potranno essere fatte liberamente dagli enti locali, nell'interesse precipuo delle rispettive comunità.

Va pertanto promossa una linea interpretativa-attuativa della normativa in materia di unioni e altre forme associative, chiara e coerente.

La questione delle dimensioni organizzative dei comuni e delle capacità di governo degli enti locali stessi è oggettiva.

Non vi è dubbio pertanto, anche alla luce di dati noti, che in questo campo la strada da intraprendere sia quella dell'associazionismo fra comuni: solo amministrazioni in grado di rispondere alle attuali esigenze dei cittadini saranno in grado di contrastare il fenomeno di spopolamento e impoverimento complessivo del nostro paese.

Fondamentale in questa direzione appare perciò il cammino intrapreso dal ministero dell'interno con il recente regolamento per gli incentivi alle unioni di comuni.

Un regolamento che incentiva e premia quei comuni che volontariamente decidono di associarsi per dare risposte migliori alla cittadinanza e per garantire economie di scala.

Tre sono stati i criteri presi in considerazione: numero di comuni che si associano, numero di abitanti e numero dei servizi, con un ulteriore "premio" per le amministrazioni che associano i servizi tecnici, (anagrafe e lo stato civile.

In questa delicata fase appare più che opportuno inoltre un sostegno delle regioni nella fase iniziale di questi processi di associazionismo: un supporto volto a favorire la creazione di forme associative in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso piani di fattibilità, risorse e mezzi per costruire nel migliore dei modi, insieme ai comuni interessati, i processi di associazionismo, in linea con quanto stabilito dal legislatore nazionale.

Sarà pertanto fondamentale il dialogo tra i vari soggetti interessati a questo delicato processo per poter confrontare le loro idee e assumere decisioni concordate, usufruendo degli strumenti già ora messi a disposizione dal legislatore (consiglio delle autonomie locali).

Occorre, in sostanza, operare per garantire il principio, da sempre sostenuto, della volontarietà dei comuni nel fenomeno dell'associazionismo intercomunale.

Se tale principio non sarà rispettato l'intero processo avviato con la 142/90 e perfezionato con l'abolizione dell'obbligo delle fusioni, rischia di fallire.

Quanto poi all'ulteriore questione relativa ai rapporti tra le varie forme associative, e in particolare ai rapporti tra comunità montane e unioni, si rileva che dal Testo unico emerge come i due enti abbiano un'unica originaria matrice anche se poi sono disciplinati in modo differente.

Il Testo unico (cfr. arti. 4 e 33), peraltro, si pone in linea con l’evoluzione legislativa più recente riferendosi all'associazionismo degli enti locali come risorsa per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni.