IL SOLE 24 ORE 10.5.00

La Cassazione ammette l'applicazione dell'istituto

Usucapione anche su beni espropriati

La mancata realizzazione di un'opera pubblica consente ai soggetti espropriati di ridiventare proprietari del bene.

Il principio espresso dalla sentenza 5293/2000 della Prima sezione della Cassazione civile, pone in allarme sia le amministrazioni che i destinatari di provvedimenti di esproprio. Le amministrazioni devono infatti custodire con attenzione i propri beni, anche quelli non utilizzati, tenendo presenti i rischi di una loro mancata utilizzazione. All'opposto, i proprietari che hanno subito un'espropriazione, ma che non hanno mai perso il possesso dell'immobile, devono calcolare con attenzione i venti anni necessari per riacquistare (gratuitamente) la proprietà' del bene.

L'episodio deciso dalla Cassazione riguarda un edificio a suo tempo espropriato per realizzare una strada di accesso ad impianti sportivi ritenuti necessari per le olimpiadi del 1960. Per motivi ignoti, l'opera pubblica non è stata realizzata e gli ex proprietari sono rimasti nel possesso del bene, affittandolo e percependo canoni, senza mai rendere conto all'amministrazione comunale. Anzi, durante i primi anni successivi all'esproprio, gli ex proprietari hanno anche chiesto al giudice la determinazione della giusta indennità. In seguito, resisi conto che il Comune ignorava la loro presenza e l'utilizzo del bene immobile, gli ex proprietari si sono rivolti al giudice civile sottolineando che, pur avendo perso la proprietà del bene, non ne avevano mai ceduto il possesso (cioè, in parole povere, le chiavi degli immobili), circostanza dimostrata dall'assenza di un provvedimento di "occupazione" da parte dell'amministrazione comunale.

Proprio per l'assenza della fase di occupazione di urgenza, la Cassazione ha dichiarato che l'intero immobile, seppur passato di proprietà del Comune, era sottoposto al regime dei beni patrimoniali, cioè delle proprietà private degli enti locali (quali ad esempio abitazioni e terreni non destinati ad un utilizzo pubblico). In conseguenza, decorsi vent'anni di utilizzazione da parte degli ex proprietari (che, si ripete, hanno per venti anni locato unità immobiliari a terzi, incassati canoni e pagato imposte) il bene è diventato di loro proprietà privata ed il Comune ha definitivamente perso ciò che aveva una volta espropriato.

Il caso deciso dalla Suprema Corte è particolare in quanto di rado le procedure di esproprio non vengono seguite (entro 20 anni) da un provvedimento di occupazione, cioè dalla immissione in possesso attraverso un verbale descrittivo denominato "stato di consistenza". È anche raro che, una volta espropriato un bene immobile, non venga realizzata l'opera pubblica e contemporaneamente venga tollerata la presenza di soggetti estranei che usino l'immobile come proprio (si pensi al pagamento dell'Ici, che ufficialmente il Comune si trova a percepire da parte di un terzo, con riferimento ad una proprietà che risulta del Comune stesso). Più spesso accade che l'ente pubblico, dopo aver espropriato un bene ed esserne entrato in possesso, non usi l'immobile stesso per le finalità pubbliche originariamente previste: in tal caso, il privato che sia tornato (occasionalmente o furtivamente) in possesso del bene, non può nulla pretendere, nemmeno dopo il passaggio di 20 anni, per due motivi: innanzitutto perché il bene non appartiene al patrimonio disponibile (e quindi non è sottoposto ad usucapione); inoltre, il privato reimmessosi nel possesso del bene, non può vantare alcun titolo idoneo a dimostrare la volontà di possedere ritenendosi proprietario. In tutti i casi in cui vi sia presa di possesso contestuale all'espropriazione, v'è quindi solo la possibilità di chiedere la retrocessione dell'area (articolo 63 della legge 2359/1865), pagando all'ammnistrazione l'indennizzo corrispondente al valore del bene. Solo quando, come nel caso deciso dalla Cassazione, il comportamento degli uffici pubblici lascia l'ex proprietario nel possesso indisturbato dell'immobile, è concreta la possibilità di usucapire l'immobile e di ottenere dal giudice civile una sentenza che restituisca giuridicamente la proprietà al soggetto che l'aveva persa a seguito di espropriazione.

GUGLIELMO SAPORITO.