Italia Oggi, 18 agosto 2000

Lo stabilisce l'articolo 134 del regolamento attuativo della legge Merloni

Responsabile procedimento adotta la variante d'opera

DI LUIGI OLIVERI

Spetta al responsabile del procedimento la competenza ad adottare le varianti alle opere pubbliche contenute nel 5% dell'importo del contratto. Lo stabilisce, infatti, l'art. 134, comma 10, del regolamento attuativo della legge "Merloni".Con l'entrata in vigore del dpr 554/99 l'adozionedelle varianti previste dall'ari. 25, comma 3, secondo periodo, della legge 109/94 è dunque sottratta alla competenza della giunta, per passare direttamente a quella del responsabile.

L'art. 134, comma 10, è da ritenere immediatamente applicabile, poiché le disposizioni transitorie di cui all'art. 232 del dpr 554/99 prevedono che "le disposizioni del regolamento che disciplinato l'organizzazione e il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento".

La disposizione relativa alla competenza per l'approvazione delle varianti ha oggettivamente carattere di natura organizzatoria, in quanto attiene alla distribuzione interna delle competenze tra gli organi dell'ente. Pertanto deve essere immediatamente applicata, come, del resto, tutte le altre disposizioni riguardanti l'attività del responsabile del procedimento.

Va detto che secondo alcuni interpreti, per altro, già da tempo la giunta non dovesse essere più considerata competente all'adozione dei provvedimenti di approvazione delle perizie di variante, in quanto l'art. 25 della legge 109/94 circoscrive le perizie al verificarsi di precise condizioni, sicché le valutazioni relative alla necessità e possibilità di procedere alla variante non sono di natura politica ma esclusivamente tecnica e pertanto di competenza dirigenziale.

Gli estensori del dpr 554/99 hanno evidentemente fatto propria quest'interpretazione assegnando direttamente addirittura al responsabile del procedimento, che può non coincidere col dirigente, la competenza ad approvare le perizie di variante contenute nel limite del 5%, finalizzate al miglioramento dell'opera e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Detta competenza non è che la specificazione della generale potestà del responsabile del procedimento di provvedere direttamente con proprio provvedimento, prevista dal comma 9 dell'art. 134 del dpr 554/99, a mente del quale le perizie di variante sono approvate dall'organo decisionale dell'ente appaltante solo qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico dell'opera, mentre in tutti gli altri casi la competenza è del responsabile del procedimento, a meno che la variante alteri la sostanza del progetto, perché in tal caso deve tornare a pronunciarsi l'organo decidente (la giunta o il dirigente, a seconda delle scelte interne dell'ente).

In ogni caso, al responsabile del procedimento, l'art. 134 del dpr 554/99 assegna notevoli responsabilità, anche qualora non dovesse adottare direttamente il provvedimento di approvazione della perizia, in quanto ai sensi del comma 7 del citato articolo, detto responsabile deve comunque redigere una relazione che illustri le cause e le motivazioni alla base della variante all'opera.

Sulla competenza, poi, del responsabile del procedimento anche in presenza di figure dirigenziali, ad adottare con propria determina l'approvazione della perizia, l'art. 134 non desta problemi, se letto in combinazione con l’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 241/90, ai sensi del quale i responsabili del procedimento adottano anche il provvedimento finale.