Elaborato da ANCITEL

QUESTIONI E SOLUZIONI

POLIZIA MUNICIPALE (Cumulabilità dell’indennità dell’area pubblica sicurezza, per l’area della vigilanza, con l’indennità dell’art.51, comma 3-ter, della legge 8.6.1990, n.142, e con la retribuzione di posizione e di risultato dell’art.10 del C.c.n.l. del comparto Regioni e Autonomie locali del 31.3.1999).

QUESTIONE: Il comandante della P.M. di questo Comune ha richiesto la corresponsione dell’indennità di pubblica sicurezza che, all’atto dell’applicazione dell’indennità di funzione di cui all’art.2 – comma ter - della legge 16.6.1998 n.191, fu revocata, in quanto considerata indennità accessorie e quindi assorbita dalla predetta indennità di funzione.
Il richiedente ritiene che l’indennità di P.S., in quanto remunerativa di uno status giuridico correlato alla funzione, rientri nella retribuzione normale e non debba essere assorbita all’indennità di funzione.
Pertanto, stante la sussistenza di autorevoli opinioni in proposito, diverse tra loro, si chiede di far conoscere il Vs. avviso, tenuto conto della sopravvenuta disciplina di cui all’art.10 del C.C.N.L. 1998/2001.
In sostanza si chiede di conoscere se l’indennità di P.S. debba essere comunque corrisposta o se invece debba considerarsi assorbita nella indennità di funzione sopra descritta (ora retribuzione di posizione, ai sensi del C.C.N.L.).

SOLUZIONE: Col quesito, cui si risponde, si chiede di conoscere se l’indennità di pubblica sicurezza, prevista per il personale dell’area di vigilanza in possesso dei requisiti di cui agli artt.5 e 10 della legge 7.3.1986, n.65, debba essere ugualmente corrisposta nel caso in cui venga attribuita, allo stesso soggetto, l’indennità di funzione di cui all’art.51, comma 3-bis, della legge 8.6.1990, n.142, e, successivamente, la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.10 del C.c.n.l. del 31.3.1999.
Con lo stesso quesito si afferma, intanto, che la predetta indennità, considerata "accessoria", è già stata assorbita dall’indennità di funzione di cui al citato art.51, comma 3-ter, in sede di attribuzione di quest’ultima.
In proposito va subito detto che l’indennità in argomento è cumulabile con le altre componenti retributive innanzi richiamate, in quanto l’indennità di pubblica sicurezza non fa parte del trattamento accessorio e inoltre non vi è alcuna disposizione – di legge, prima, e contrattuale, poi – che disponga l’assorbimento dell’indennità da parte di altre componenti retributive.
A maggior chiarimento va detto che l’indennità di pubblica sicurezza nasce con l’art.34 del d.P.R. 13.5.1987, n.268, e le condizioni per la sua attribuzione sono di carattere extracontrattuale, in quanto correlate al possesso dei requisiti di cui agli artt.5 e 10 della legge quadro n.65 del 1986. Pertanto l’attribuzione, il mantenimento e la perdita dell’indennità sono collegate esclusivamente al possesso dei requisiti di legge, a nulla rilevando, in tal senso, le norme contrattuali che dell’indennità possono stabilire soltanto la misura.
Infatti l’art.45, comma 8, del d.P.R.3.8.1990, n.333, prima, e l’art.37, comma 1, lettera b), del C.c.n.l. 6.7.1995, poi, hanno aumentato di volta in volta la misura dell’indennnità, ferme restando le condizioni di legge per l’attribuzione o la perdita della stessa (che, si ricorda, è subordinata al possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza conferita con decreto del prefetto).
Il disorientamento, plausibilmente ingenerato dalla inesatta formulazione dell’art.28 del C.C.N.L. del 6.7.1995, che include nel "trattamento accessorio" anche le indennità del successivo art.37, è subito risolto dalla considerazione che tutte le indennità dello stesso art.37 sono del tipo "fisse e continuative", legate alla qualifica o alla particolare posizione di lavoro, pensionabili ed utili anche ai fini dell’indennità premio di servizio.
Il trattamento accessorio propriamente detto è, invece, occasionale, non fisso, pensionabile solo dall’1.1.1996 per effetto di norme di carattere speciale (legge 8.8.1995, n.335, sulla riforma del sistema pensionistico) e perciò non utile ai fini dell’indennità premio di servizio.
L’indennità in argomento è, pertanto, fissa e continuativa e collegata alla qualifica di agente di pubblica sicurezza ed è indipendente e non assorbibile da altre voci retributive, non fisse né continuative, che assorbono, per espressa previsione contrattuale, soltanto il trattamento accessorio (compensi vari), l’indennità di direzione di £ 1.500.000 annue per la ex 8ª qualifica funzionale e l’indennità per particolari posizioni di lavoro e responsabilità di cui all’art.36 del C.c.n.l. del 6.7.1995.
In proposito, una volta chiarito che l’indennità di pubblica sicurezza non fa parte del trattamento accessorio, va anche detto che l’attribuzione dell’indennità di funzione di cui all’art.51, comma 3-ter, della legge 8.6.1990, n.142 (introdotto dalla legge 16.6.1998, n.191) non prevede l’assorbimento di alcuna indennità o compenso e che, pertanto, l’attribuzione della predetta indennità consente la corresponsione di tutti i compensi previsti nell’ambito del trattamento accessorio (straordinario, produttività, turnazione, reperibilità, premio per la qualità della prestazione individuale, indennità per posizioni di responsabilità).
Orbene, se è vero che l’indennità di funzione è attribuita in relazione al conferimento di funzioni dirigenziali (incompatibili con trattamento accessorio soltanto per quelli che dirigenti sono per qualifica e non per quelli che lo diventano nelle funzioni) è altrettanto vero che la disciplina della materia, e con essa l’interferenza dell’una rispetto all’altro, non poteva non essere rinviata alle norme contrattuali, unica sede nella quale, per espressa previsione dell’art.45 del d.lgs. 3.2.1993, n.29, è regolato il trattamento economico. E ad esse rinvia, infatti, il citato comma 3-ter.
Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – C.c.n.l. 31.3.1999 – l’indennità di funzione ex art.51 comma 3-ter cessa in ogni caso di esistere, ad opera del rinvio alle norme contrattuali contento nella stessa disposizione di legge.
A far tempo dalla stessa data – 1.4.1999 - al personale munito di funzioni dirigenziali può essere attribuita, per tali funzioni, la retribuzione di posizione e di risultato, in presenza delle condizioni previste dall’art.9, comma 6, del C.c.n.l., e, pertanto, senza alcuna automatica continuità rispetto all’indennità di funzione eventualmente attribuita in vigenza del comma 3-ter innanzi citato.
L’art.10 del C.c.n.l., allineandosi alla logica della retribuzione delle funzioni dirigenziali contrattualmente già affermata (si vedano i contratti dell’area della dirigenza), stabilisce che "il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art.8 – area organizzativa – è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato".
La retribuzione di posizione e di risultato (che peraltro nei contratti della dirigenza sono componenti del trattamento "fondamentale") assorbono, dunque, soltanto il trattamento accessorio ricompreso nell’apposito fondo di cui all’art.15 del C.c.n.l. dell’1.4.1999, nonché l’indennità di direzione di struttura della ex 8ª qualifica funzionale (unica indennità fissa e continuativa), in quanto espressamente previsto dall’art.17, comma 3, dello stesso C.c.n.l. 1.4.1999.
E’ di tutto rilievo, dunque, che la retribuzione di posizione e quella di risultato assorbono soltanto i compensi incompatibili con le funzioni dirigenziali (es. straordinario, reperibilità e turnazione, in quanto il dirigente è da considerarsi sempre disponibile), le indennità in esse funzioni implicite (direzione di struttura 8ª q.f., art.37 C.c.n.l. 1995; posizione di responsabilità, art.36 C.c.n.l. 6.7.1995) e quelle diversamente retribuite (produttività: retribuita con la retribuzione di risultato) che, peraltro, ne concorrono al finanziamento (ex art.15, comma 1, lettera a), C.c.n.l. 1.4.1999). Non assorbono, invece, altre indennità fisse e continuative, correlate a requisiti e condizioni che nulla hanno a che vedere col trattamento accessorio, che non finanziano l’apposito fondo, per le quali non esiste norma contrattuale dispositiva in tal senso.