ITALIA OGGI, 26.10.2000

In GU il dpr che attua la legge 120/99. Via ai test per i documenti elettronici

ARRIVA LA TESSERA PER VOTARE

Stop ai certificati elettorali. Quattro i modelli

di GIANNI MACHEDA

I certificati elettorali diventeranno presto esemplari di archeologia burocratica.

Sta infatti per entrare in scena la tessera elettorale personale: un documento che ogni cittadino-elettore utilizzerà in occasione di tutte le consultazioni, anche referendarie, senza dover più attendere l'invio del tradizionale certificato.

La disciplina del nuovo documento è contenuta nel decreto del presidente della repubblica 8 settembre 2000, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre, emanato in attuazione della legge 120/99.

La tessera elettorale sarà, per ora, un documento cartaceo (il dpr ne prevede un modello valido per tutti più altri tre, motivati dalle specifiche discipline, destinati agli elettori del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e ai cittadini Ue residenti in Italia).

Ma in futuro, con l'introduzione della carta d'identità elettronica, vedrà la luce anche la tessera elettorale su supporto informatico: una sorta di "badge" la cui sperimentazione, secondo quanto previsto dal dpr 299, sarà avviata dai comuni dopo l'Ok del ministero dell'interno.

Caratteristiche e consegna.

Per votare sarà dunque sufficiente esibire un documento d'identità insieme con la tessera, che riporta i dati del titolare (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) oltre agli estremi della sezione elettorale e del collegio, circoscrizione o regione in cui si vota.

A distribuire materialmente i nuovi documenti saranno i comuni, mentre le forniture saranno assicurate dal Viminale tramite l'Istituto poligrafico e Zecca dello stato.

La consegna è eseguita direttamente all'indirizzo del titolare, ma il dpr prevede l'invio di attestati sostitutivi nel caso in cui, in prossimità di consultazioni, il comune non riesca a completare la distribuzione delle tessere.

Per gravi ritardi da parte dell'amministrazione è comunque consentito al prefetto di nominare un commissario ad acta. Un elemento di grande rilievo per le casse degli enti locali è che i comuni non dovranno intervenire pesantemente sulle proprie attrezzature per adeguarsi alla tessera elettorale.

Il dpr stabilisce infatti che la tessera debba contenere alcune informazioni standard (che sono quelle viste sopra); per il resto potrà essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso le amministrazioni locali.

Variazioni di dati.

La tessera elettorale è legata a doppio filo al comune di residenza. E infatti, in caso di trasferimento dell'elettore, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare un nuovo documento, ritirando quello rilasciato dal precedente comune.

Le variazioni di dati sono effettuate dall'ufficio elettorale, che avvia anche la procedura di ritiro della tessera, qualora il titolare perda il diritto di voto.

Le modalità di sostituzione del documento richiamano quelle previste per la carta d'indentità e la patente: la tessera deteriorata viene consegnata all'ufficio elettorale che ne rilascia un duplicato, e lo stesso accade, previa denuncia agli uffici di pubblica sicurezza, in caso di furto o smarrimento.

Il rinnovo della tessera avviene anche per esaurimento degli spazi sul cartoncino (saranno almeno 18), cioè dei "circoletti" sui quali gli ufficiali delle sezioni elettorali appongono il bollo che serve a comprovare l'avvenuta votazione.

Privacy.

Il dpr richiama, ovviamente, il rispetto della legge 675/96 e dei dlgs 135/99 e 318/99 per quanto riguarda la tutela dei dati personali.

Le norme sulla privacy dovranno essere rispettate in sede di consegna, aggiornamento ,e ritiro della tessera. Il tutto sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, cui spetta anche l’individuazione del personale incaricato del trattamento.

Casi particolari.

Il dpr 299 consente agli elettori ricoverati in luoghi di cura di votare esibendo la tessera elettorale e l’attestato, rilasciato dal sindaco, che certifica l’inclusione negli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di ricovero.

Il decreto modifica anche la disciplina del voto da parte dei detenuti, disponendo che pure essi esercitino il proprio diritto previa esibizione della tessera elettorale.