Direzione Generale per l'Impiego
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"Disciplina generale del collocamento obbligatorio" Prot. n. 1630/M76 |
AGLI
ASSESSORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO |
Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Legge 12.3.1999, n.68. Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.
Nella
fase istruttoria dei procedimenti di autorizzazione alla compensazione
territoriale è emerso che, frequentemente, i datori di lavoro richiedenti
l’autorizzazione ad effettuare il computo dei soggetti iscritti negli elenchi
del collocamento obbligatorio su determinate sedi produttive provinciali, già
beneficiano dell’istituto dell’esonero parziale nelle stesse sedi o,
contestualmente alla presentazione della richiesta di compensazione, presentano
al servizio istanza di esonero per le medesime province sulle quali si chiede di
concentrare le assunzioni.
Al riguardo, si precisa che le ragioni per le quali la legge consente il ricorso
all’esonero parziale sono diametralmente opposte rispetto a quelle che
giustificano l’accesso all’istituto della compensazione territoriale.
Infatti, a fondamento dell’esonero parziale, vi è l’impossibilità di
assumere personale disabile per la natura dell’attività svolta dal datore di
lavoro richiedente; viceversa, presupposto della compensazione territoriale è
la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi
produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di
lavoro.
Da quanto sopra argomentato consegue l’inammissibilità di una domanda
contestualmente volta a conseguire entrambi gli obiettivi; né va trascurato
che, ai fini del ricorso all’esonero parziale, è necessario preventivamente
definire il quadro giuridico degli obblighi imposti in capo alla società
richiedente in ciascuna provincia; dunque l’autorizzazione alla compensazione
territoriale precede, logicamente, l’eventuale ricorso all’esonero.
Per i motivi esposti, pertanto, il datore di lavoro in possesso del
provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso
all’istituto dell’esonero parziale (ai sensi del D.M. n.357 del 7 luglio
2000) per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l’accertata e
concreta impossibilità di effettuare il collocamento mirato, per mancanza di
adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta
all’inserimento.
Una diversa interpretazione del sistema determinerebbe un’applicazione falsata
e giuridicamente distorta dei principi della legge n.68/99.
Si invitano pertanto i servizi, a tener conto delle illustrate considerazioni e
ad informarne i datori di lavoro interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLA'