Direzione Generale per l'Impiego

 


Roma, 11 ottobre 2001


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 1630/M76

AGLI ASSESSORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
 LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Legge 12.3.1999, n.68. Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.

Nella fase istruttoria dei procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale è emerso che, frequentemente, i datori di lavoro richiedenti l’autorizzazione ad effettuare il computo dei soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio su determinate sedi produttive provinciali, già beneficiano dell’istituto dell’esonero parziale nelle stesse sedi o, contestualmente alla presentazione della richiesta di compensazione, presentano al servizio istanza di esonero per le medesime province sulle quali si chiede di concentrare le assunzioni.
Al riguardo, si precisa che le ragioni per le quali la legge consente il ricorso all’esonero parziale sono diametralmente opposte rispetto a quelle che giustificano l’accesso all’istituto della compensazione territoriale.
Infatti, a fondamento dell’esonero parziale, vi è l’impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell’attività svolta dal datore di lavoro richiedente; viceversa, presupposto della compensazione territoriale è la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Da quanto sopra argomentato consegue l’inammissibilità di una domanda contestualmente volta a conseguire entrambi gli obiettivi; né va trascurato che, ai fini del ricorso all’esonero parziale, è necessario preventivamente definire il quadro giuridico degli obblighi imposti in capo alla società richiedente in ciascuna provincia; dunque l’autorizzazione alla compensazione territoriale precede, logicamente, l’eventuale ricorso all’esonero.
Per i motivi esposti, pertanto, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso all’istituto dell’esonero parziale (ai sensi del D.M. n.357 del 7 luglio 2000) per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l’accertata e concreta impossibilità di effettuare il collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all’inserimento.
Una diversa interpretazione del sistema determinerebbe un’applicazione falsata e giuridicamente distorta dei principi della legge n.68/99.
Si invitano pertanto i servizi, a tener conto delle illustrate considerazioni e ad informarne i datori di lavoro interessati.

                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                      Daniela CARLA'