Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII Direzione Generale del Personale
CIRCOLARE
N.23/2001
prot. n. 334 Direzione Generale degli
Affari Generali
OGGETTO: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,n.68) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10 ottobre 2000,n.333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi. |
Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
Alle Direzioni Regionali e Provinciali
del Lavoro LORO SEDI e, p.c. A Sottosegretari di Stato Alla Direzione Generale dell''Impiego Al SECIN Al Servizio Ispettivo LORO SEDI Alla Regione Siciliana Alla Provincia Autonoma Alla Provincia Autonoma LORO SEDI |
1. Premessa
Con decreto
del Presidente della Repubblica n.333 del 10 ottobre 2000 è stato emanato il
Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili.
Il regolamento chiarisce taluni aspetti operativi della
disciplina del collocamento dei soggetti disabili, così come individuati e
definiti dall’art.1 della Legge 68/99.
In particolare vengono in rilievo le disposizioni
dell’art.2, commi 2 e 4, dell’art.7 e dell’art.8 del Regolamento, recanti
istruzioni in merito alle procedure di avviamento al lavoro dei disabili, che i
datori di lavoro sono tenuti a rispettare per non incorrere nelle sanzioni di
cui all’art.15 della Legge 68/99.
Data la rilevanza della materia, si ritiene pertanto -
sentito l’apposito Gruppo di lavoro istituito presso la Divisione VII di
questa Direzione Generale con decreto direttoriale del 23 settembre 1998 - di
fornire delle disposizioni applicative, onde rendere l’attività svolta da
codeste Direzioni omogenea ed uniforme.
2. Art.15 Legge 12 marzo 1999, n.68: Sanzioni.
Molto
opportunamente l’art.8 del Regolamento di cui al D.P.R.333/2000, intitolato
"Sistema sanzionatorio", ha chiarito che "l’attività
ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni
sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento".
Si ribadisce e si integra in tal modo la disposizione dell’art.15, comma 2
della Legge 68/1999, che ha mantenuto in capo alla Direzione Provinciale del
lavoro la competenza a svolgere le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle
disposizioni normative in questione, così come già previsto in generale per
tutta la materia del lavoro dall’art.1, comma 3 della Legge 59/1997.
Tale ultima norma ha infatti conservato l’attribuzione
della funzione di vigilanza in materia di lavoro all’Amministrazione statale,
mentre per quanto riguarda l’esercizio della funzione gestionale - per effetto
del D.Lgs.23 dicembre 1997, n. 469 che ha conferito alle singole Regioni il
servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili -, quest’ultima sarà
svolta, nell’ambito delle Province, dai Servizi integrati per l’impiego (
"servizi preposti al collocamento" di cui all’art.8 del
Regolamento).
Tanto premesso, occorre in primo luogo porre l’accento
sulla depenalizzazione delle sanzioni, introdotta dalla normativa di cui
trattasi, rispetto a quelle previste dalla Legge 2 aprile 1968, n.482, a fronte
di un inasprimento dell’importo delle sanzioni, volto a scoraggiare la
violazione degli obblighi di trasmissione del prospetto informativo e di
assunzione degli appartenenti alle categorie protette da parte del datore di
lavoro.
Si chiarisce altresì che il sistema sanzionatorio posto
dalla L.68/1999 risulta diverso a seconda del soggetto ritenuto responsabile
delle violazioni: aziende private ed enti pubblici economici da un lato e
pubbliche amministrazioni dall’altro.
Per le aziende private e gli enti pubblici economici,
infatti, l’art.15, comma 1, prevede, in caso di violazione degli obblighi di
cui al precedente art.9, comma 6, la "sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo".
Il secondo comma della predetta norma, poi, individua nella
Direzione Provinciale del lavoro l’autorità competente all’emanazione
dell’ordinanza ingiunzione e/o archiviazione; alla stessa, pertanto, dovranno
essere indirizzati i rapporti ex art.17 della Legge 689/1981 da parte dei
funzionari che hanno accertato le violazioni.
Lo stesso comma stabilisce anche che gli introiti delle
sanzioni irrogate dalla D.P.L. "sono destinati al Fondo di cui
all’articolo 14". Da un primo approfondimento della materia non si
rilevano in ciò particolari difficoltà operative, salvo il problema connesso
all’individuazione, da parte delle Regioni, delle modalità per
l’effettuazione del pagamento della sanzione, ed in particolare,
nell’immediato, di quello in misura ridotta. In merito, si ritiene che, anche
in carenza di precise indicazioni da parte delle Regioni competenti, si possa
procedere alle eventuali contestazioni delle relative violazioni, avendo cura di
formulare riserva, nel medesimo processo verbale, di comunicare le suddette
modalità, non appena saranno rese note dalle singole Regioni.
Appare evidente che, in tal caso, il termine perentorio per
il pagamento fissato dall’art.16 della Legge 689/1981 decorrerà dalla
successiva comunicazione all’interessato, relativa alle modalità di cui
sopra.
Non poche perplessità sorgono, invece, sulla previsione di
cui al comma 8 dell’art.9 della Legge 68/1999, che pone a carico della
Direzione Provinciale del lavoro l’obbligo di inviare un "verbale"
agli Uffici competenti (Servizi integrati per l’impiego) e all’Autorità
Giudiziaria qualora l’azienda rifiuti l’assunzione.
Tale previsione, infatti, risulta di non facile applicazione
in considerazione dell’avvenuta depenalizzazione della sanzione prevista
dall'art.15 della legge in esame per il caso di mancato adempimento
dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese
private e degli enti pubblici economici.
Pertanto, si deve ritenere che l’invio della relazione
informativa all’Autorità Giudiziaria vada riferito esclusivamente alle
mancate assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali il
comma 3 dello stesso articolo dispone che : "Ai responsabili, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni
alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego".
All’Autorità Giudiziaria saranno quindi segnalate le denunce, corredate dalle
fonti di prova, concernenti le ipotesi di reato per eventuali omissioni o
ritardi a carico dei suddetti responsabili.
Analoga comunicazione sarà trasmessa agli eventuali organi
di vigilanza.
3. Entrata in vigore degli obblighi di assunzione e comunicazione.
Per ciò che
concerne il profilo della successione della Legge 12 marzo 1999, n.68 alle
disposizioni precedentemente vigenti in materia, ad integrazione di quanto
disposto con circolare n.17/2000 della Direzione Generale dell’Impiego, si
forniscono le seguenti ulteriori direttive.
Si ribadisce, secondo quanto già rilevato dalla Direzione
Generale dell’Impiego, che - in base al principio di legalità ed a quello del
favor rei sanciti, in materia penale, dall’art.2, comma 1 c.p. - non è
applicabile la disciplina sanzionatoria di natura penalistica di cui alla Legge
482/1968 agli illeciti commessi nel periodo di vigenza di quest’ultima, ma
accertati e/o contestati successivamente all’entrata in vigore della nuova
normativa.
Pertanto, l’ispettore che, dopo la data di entrata in
vigore della nuova legge in materia di "Diritto al lavoro dei disabili"
accerti una violazione commessa antecedentemente e costituente ipotesi di reato
in base alla vecchia normativa, non potrà più applicare la relativa sanzione
penale.
Tuttavia, qualora gli illeciti già commessi conservino
tuttora rilevanza ai fini punitivi in base alla nuova disciplina, egli dovrà
procedere alla contestazione delle violazioni e applicherà le sanzioni
amministrative di cui all’art.15 della Legge 68/1999.
Al riguardo, si ritiene infatti - accogliendo
l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria della Cassazione civile -
che la sanzione amministrativa prevista sia applicabile anche retroattivamente,
in forza del principio della cd. continuità sanzionatoria dell’illecito,
avente carattere generale e desumibile dall’art.40 della Legge 689/1981.
Infatti, benché la nuova legge sul collocamento obbligatorio
abbia depenalizzato le sanzioni ed introdotto nell’ambito della materia de
qua nuovi parametri di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché di
quelli obbligati, identica è rimasta invece la struttura dell’illecito,
ragion per cui non si giustificherebbe un sorta di sanatoria, con la
conseguente impossibilità di comminare ai trasgressori della Legge 482/1968
tanto le sanzioni di carattere penale quanto quelle aventi natura
amministrativa.
Per le violazioni commesse e già contestate prima
dell’entrata in vigore della nuova legge, si chiarisce, al fine di individuare
le modalità concrete d’intervento da parte di codeste Direzioni, che occorre
distinguere il caso in cui l’accertamento sia stato definito con la
trasmissione del rapporto all’Autorità Giudiziaria, dal caso in cui tale
trasmissione non sia stata ancora effettuata.
Nella prima ipotesi occorrerà attendere le determinazioni
della competente Autorità Giudiziaria in materia.
Nel caso in cui, invece, la violazione a suo tempo accertata
non sia stata definita con la trasmissione dei relativi rapporti all’Autorità
Giudiziaria, si procederà, verificandosi il presupposto dell’attuale
sussistenza dell’illecito ai sensi della nuova disciplina, alla notificazione
degli illeciti sulla base dei criteri da quest’ultima fissati, avendo
conservato tali fattispecie rilevanza sanzionatoria, sia pur con natura di
illecito amministrativo e non più penale.
Dal combinato disposto dell’art.2, comma 4 e dell’art.7
del Regolamento di esecuzione (D.P.R.333/2000) sono stati fugati tutti gli
eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l’obbligo di assunzione e dal
quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno
lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato "nella
medesima giornata" di cui al comma 4 dell’art.15 della Legge 68/1999:
essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in
cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di
assunzione agli uffici competenti a norma dell’art.9, comma1, ovvero dal
giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato
nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del
lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego; è ovvio che,
come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 dell’art.15 ("per
cause imputabili al datore di lavoro"), il datore di lavoro non
potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo
scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato
avviamento da parte dell’ufficio competente.
Qualora si tratti di illeciti consumati sotto la vigenza
della Legge 482/1968, per evitare disparità di trattamento con il datore di
lavoro che commetta l’illecito ai sensi della nuova normativa, il trasgressore
avrà sessanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per
regolarizzare la sua posizione; in caso di inottemperanza, conformemente alle
argomentazioni sopra esposte, l’ispettore dovrà applicare la sanzione
amministrativa prevista dal comma 4 dell’art.15 sopra citato, a decorrere
dalla data in cui, sotto la vigenza della vecchia legge, è maturato
l’obbligo.
In caso di violazioni già contestate prima dell’entrata in
vigore della Legge 68/1999, sarà necessario quindi accertare, prima di
procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, se, nel frattempo, il
datore di lavoro abbia proceduto alle assunzioni cui era tenuto.
4.Quantificazione della sanzione
Problemi interpretativi sorgono inoltre relativamente alla maggiorazione di 50.000 lire per ogni giorno di "ulteriore ritardo" nell’invio del prospetto, introdotta dal comma 1 dell’art.15. Si chiarisce, in proposito, che la sanzione ivi prevista si compone di due parti, una determinata in misura fissa (£ 1.000.000), l’altra variabile e proporzionata al protrarsi della condotta omissiva, avendo la violazione dell’obbligo di mancato invio del prospetto natura di illecito permanente. La maggiorazione di £ 50.000 va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (per l’anno 2000 fissato al 31 marzo). Pertanto, l’importo della sanzione, in concreto, non potrà essere inferiore a £ 1.050.000 (£.1.000.000 per la parte fissa e £. 50.000 per il primo giorno di ritardo).
LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI