Direzione Generale per l'Impiego
|
CIRCOLARE N.79/2000
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio" Prot. n. 721/SDGI/00-M165/M17 |
AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO AI SERVIZI PROVINCIALI DEL LAVORO COLLOCAMENTO DISABILI ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Art.17 della legge 12.3.1999, n.68. Certificazioni di ottemperanza.
Con
circolare n.41/2000 del 26 giugno u.s. lo
scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione
dell’art.17 della legge 68/99, che, come è noto, dispone sul
rilascio, alle imprese che partecipano a gare per l’assegnazione di
appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza agli obblighi di
assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi competenti. |
IL DIRETTORE GENERALE
( Daniela CARLA’)
Per corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute negli ultimi tempi, si precisa che con la circolare n.79 del 9.11.2000 si è inteso fornire nuove indicazioni esclusivamente in merito al periodo di validità delle certificazioni di ottemperanza di cui all’art.17 della legge 68/99.
Restano, pertanto, validi gli orientamenti ed i principi fissati in materia con la precedente circolare n.41 del 26 giugno 2000.
In particolare, si ribadisce ancora una volta, la posizione assunta da questa Amministrazione secondo la quale i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni – ed a maggior ragione quelli che occupano meno di 15 dipendenti – se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenute a richiedere la certificazione, perché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99.
Si conferma, inoltre, l’opportunità che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi.
IL DIRETTORE GENERALE