Direzione Generale per l'Impiego |
CIRCOLARE
N.17/00
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio" Prot. n. 593/M165 |
ALLE
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI E P.C. ALLE
AMMINISTRAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO |
Oggetto:Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n.68. Regime sanzionatorio.
Com’è noto, la
legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova radicalmente il
sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente; alla
previgente normativa penale si sostituisce infatti un assetto sanzionatorio
amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura sostanziale dell’illecito
contestato.
In assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario
individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel
passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso, posto che,
in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale
pregressa né è immaginabile l’irrogazione della nuova sanzione
amministrativa (come disposto dall’articolo 40 della legge n.689 del 1981),
posto che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste
sotto la vigenza della precedente disciplina.
Si rende dunque inevitabile procedere all’effettuazione di un nuovo
accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi
di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato
dall’articolo 15 della legge n.68 del 1999.
Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo
accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell’abrogata
legge n.482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della
nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano
amministrativo. In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del
datore di lavoro sarà necessario che l’inadempienza precedentemente commessa
corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n.68 e
che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare
la propria condizione.
E’ appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra
delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di
entrata in vigore della legge n.68 del 1999, stante l’irretroattività della
norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al
nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato
dal medesimo comportamento illecito.
All’esito dell’illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o
alla contestazione dell’illecito secondo le consuete procedure.
A tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni legislative e
quelle di attuazione della legge n.68, si chiarisce che il differimento del
termine per la presentazione dei prospetti alla data del 31 marzo per l’anno
2000, reso necessario in funzione del recente avvio del processo di
decentramento dei servizi per l’impiego, può ben considerarsi quale termine
ultimo per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche
attraverso l’obbligo di presentazione del prospetto medesimo). Pertanto, oltre
tale termine, il mancato o tardivo inoltro del prospetto configura una
situazione di inadempienza da parte del datore di lavoro e conseguentemente
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 della
citata legge.
Si invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la massima,
sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti degli
operatori e degli utenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA’)