CIRCOLARE
N.77/2001 Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE
GENERALE PER L’IMPIEGO Divisione
III "Disciplina
generale del collocamento obbligatorio" Prot.
n. 1308/M35 Oggetto:
Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati. |
AGLI ASSESSORATI REG.LI E PROV.LI DEL LAVORO LORO SEDI ALLE
DIREZIONI REG.LI E PROV.LI DEL LAVORO LORO SEDI |
In sede di accordo siglato presso il Ministero del lavoro in data 25 maggio 2001
tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, questa
Amministrazione ha assunto l’impegno di ricercare una soluzione condivisa,
relativamente alla problematica connessa all’inserimento lavorativo dei
disabili in tale settore, in caso di passaggio di appalto.
La frequenza con la quale si effettua il cambio d’appalto, situazione nella quale l’impresa che subentra nell’attività acquisisce anche i lavoratori già occupati dall’azienda cessante, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, determina, agli effetti della legge n.68 del 1999, un incremento sostanziale della base di computo utile per il calcolo della quota di riserva; in tale circostanza, una condizione di scopertura da parte dell’impresa cessata costringerebbe l’impresa subentrante ad effettuare assunzioni aggiuntive di personale disabile per ristabilire la situazione di assolvimento dell’obbligo stesso (in assenza del quale verrebbero meno le condizioni per il rilascio della certificazione di ottemperanza e dunque la possibilità di continuare ad operare nel settore), a sanatoria di inadempienze poste in essere da altra impresa.
L’applicazione rigida del meccanismo delle quote determinerebbe una crescita
esponenziale degli obblighi di assunzione, a fronte di successive contrazioni
degli organici, al termine dell’appalto. E’ pertanto indispensabile, in
attesa di un intervento legislativo che definisca più compiutamente il ruolo
del settore nell’ambito della disciplina delle assunzioni obbligatorie,
determinare fin d’ora, in via amministrativa, un indirizzo univoco, anche per
agevolare l’attività dei servizi preposti alle procedure di collocamento
obbligatorio, nel rispetto, comunque, dei principi generali fissati dalla legge
n.68.
Considerato quanto premesso si prevede, nell’immediato, nel caso di passaggio
di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette
dipendenze dell’impresa subentrante, che il numero dei lavoratori acquisito
non sia considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori
disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva
sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al
momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente,
la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa
cessata, a norma di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela
Carlà)