Decreto Ministro
del Lavoro 15 maggio 2000
(G.U. 29 novembre 2000, n.279)
Autorizzazione alla gradualita' degli adempimenti in
materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della
legge 19 luglio 1993, n. 236.
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis,
del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che
trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere
autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia
di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il
quale sono state determinate le modalita' relative al rilascio
dell'autorizzazione di cui sopra;
Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482,
e' stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per
il diritto al lavoro dei disabili", che ha riformato la disciplina in
materia, rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;
Considerato, pertanto, che appare necessario
procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro,
che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono
tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di assunzioni
obbligatorie;
Decreta:
Art. 1.
1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma
11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare
l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali
delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente
riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate
in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica
a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo
assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano piu' di 50 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a
50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva e' fissata
rispettivamente in 4 e 2 unita'.
Art. 2.
1. I datori di lavoro devono presentare la
richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e
consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui
ambito territoriale occupano dipendenti.
2. La domanda deve indicare:
a) il provvedimento e la data di trasformazione
da ente pubblico in soggetto privato;
b) il numero totale dei dipendenti in servizio a
tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in
materia di assunzioni obbligatorie;
c) i motivi per i quali viene chiesta
l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;
d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1,
cui e' stata consegnata la domanda stessa.
3. Le notizie di cui al punto b) devono essere
fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna
provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.
4. I servizi di cui al comma 1, entro trenta
giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al
Ministero le eventuali osservazioni.
Art. 3.
1. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate
secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza
necessita' di una nuova istanza.
3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 e' abrogato.
Roma, 15 maggio 2000
Il Ministro: Salvi