Decreto Ministro
del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357
(G.U. 4 dicembre 2000, n.357)
Regolamento recante: "Disciplina
dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA la legge 12 marzo 1999,
n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO l’art.5, comma 4, della
citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati
dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta;
VISTO il medesimo articolo 5,
comma 4, della citata legge n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi
agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per
la loro concessione;
VISTO l’articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
SENTITA la Conferenza unificata,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha
espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4
novembre 1999;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 20 dicembre 1999;
RITENUTO di non conformarsi al
predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all’articolo 1,
laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento
mirato, al fine di inquadrare l’istituto dell’esonero parziale nel piu’
ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle
capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto
istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di
avviamento offerto dalla legge;
ACQUISITO, altresì, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in
data 6 giugno 2000;
VISTE le osservazioni della Corte
dei Conti – Ufficio di Controllo per gli atti del Ministero del lavoro –
formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi
conformare;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
- In attuazione dell’articolo 5, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina
nell’ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei
lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale
dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta
dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro
concessione.
Art. 2
Disciplina del procedimento
- I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono
occupare l’intera percentuale di persone disabili prescritta dall’art.
3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio
individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio",
domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione. La domanda deve
essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività
che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, possono consentire l’esonero.
-
L’autorizzazione
all’esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito ai sensi
dell’art. 14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è situata la
sede per la quale si chiede l’esonero, un contributo per ciascun soggetto
disabile non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo
riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
- Le regioni determinano criteri e modalità per
il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma
2, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, della legge n.68 del
1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro
trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo
effettuati.
- L’obbligo di pagamento del contributo, nella
misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal
momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero
parziale e, nei casi di cui all’articolo 17 della legge n.68 del 1999,
deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai
fini di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.
- Nel caso di mancato o inesatto versamento del
contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo
termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine
il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della
Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si
chiede l’esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto
dell’entità dell’infrazione rilevata e procede, previa notifica
all’interessato, di verbale contravvenzionale, all’irrogazione delle
sanzioni previste dall’articolo 5, comma 5, della legge n.68 del 1999.
- Qualora il datore di lavoro non ottemperi,
successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al
comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai
sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la
decadenza dall’esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata
non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.
Art. 3
Criteri e modalità di concessione
- Ai fini della concessione al datore di lavoro
richiedente dell’autorizzazione all’esonero parziale, il servizio
verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la
presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa
richiesta;
- pericolosità connaturata al tipo di
attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si
svolge l’attività stessa;
- particolare modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.
- In presenza di almeno una delle
caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili
con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi
diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono
evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività
per le quali si richiede l’esonero, di effettuare l’inserimento mirato
di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l’esonero
parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota
di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato
comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all’80 per cento per
i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e
nel settore del trasporto privato.
- Al fine di perseguire gli obiettivi di cui
alla legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento
mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono
dell’autorizzazione all’esonero parziale, non prima che siano trascorsi
sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.
Art. 4
Modalità della domanda
- La domanda di autorizzazione all’esonero
parziale deve essere presentata al servizio di cui all’articolo 2, comma
1, del territorio in cui ha sede l’impresa. Per le domande di esonero
riferite a piu’ unità produttive, dislocate in diverse province, la
domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro
ha la sede legale.
- Nella domanda devono essere indicati, accanto
agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti
per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le
caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che
hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento di personale
disabile, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1. La domanda
deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro
esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio
delle unità operative interessate.
- Le regioni individuano modalità semplificate
per le domande di rinnovo dell’autorizzazione all’esonero parziale e per
la modifica dell’autorizzazione dipendente da mutamenti dell’assetto
organizzativo o della natura giuridica dell’impresa.
Art. 5
Adempimenti degli uffici
- Qualora la domanda di esonero parziale
interessi piu’ unità produttive dislocate in diverse province, il
servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al
suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa
interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità
operativa.
- Fino all’adozione del provvedimento di
autorizzazione all’esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione
parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella
richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento
di cui all’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione delle
eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l’autorizzazione non venga
concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo
esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle
scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di
assunzione deve essere presentata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento
che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata
immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata
accertata l’inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle
quote di riserva e applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 4,
della legge n. 68 del 1999.
- Il servizio, ai fini istruttori, può
richiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle
strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale
risultino le caratteristiche dell’attività svolta e la sussistenza delle
speciali condizioni dell’attività stessa secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in
mancanza di questo, all’emanazione del provvedimento.
- Il servizio emana il provvedimento che deve
essere esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data
di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al
datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non
piu’ di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il
provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e
nell’ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha
ricevuto la domanda.
- In attesa dell’emanazione del provvedimento
di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro
possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui
all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della
certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda
nonché il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 6
Disposizioni finali
- Nelle informazioni trasmesse dalle
regioni secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge n. 68 del
1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali
autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione
della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2000
Il Ministro: Salvi