Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357  
(G.U. 4 dicembre 2000, n.357)

Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l’art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all’articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l’istituto dell’esonero parziale nel piu’ ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;

ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti – Ufficio di Controllo per gli atti del Ministero del lavoro – formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione 

  1. In attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell’ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

 

Art. 2
Disciplina del procedimento

  1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili prescritta dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, possono consentire l’esonero.
  2. L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.

  3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell’art. 14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l’esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
  4. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.
  5. L’obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale e, nei casi di cui all’articolo 17 della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.
  6. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l’esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell’entità dell’infrazione rilevata e procede, previa notifica all’interessato, di verbale contravvenzionale, all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, comma 5, della legge n.68 del 1999.
  7. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall’esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

 

 Art. 3
Criteri e modalità di concessione

  1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell’autorizzazione all’esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
    1. faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
    2. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
    3. particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
  2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l’esonero, di effettuare l’inserimento mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all’80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell’autorizzazione all’esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.

 

Art. 4
Modalità della domanda

  1. La domanda di autorizzazione all’esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all’articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l’impresa. Per le domande di esonero riferite a piu’ unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.
  2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.
  3. Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell’autorizzazione all’esonero parziale e per la modifica dell’autorizzazione dipendente da mutamenti dell’assetto organizzativo o della natura giuridica dell’impresa.

 

Art. 5
Adempimenti degli uffici

  1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu’ unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità operativa.
  2. Fino all’adozione del provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento di cui all’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l’inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
  3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell’attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell’attività stessa secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all’emanazione del provvedimento.
  4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non piu’ di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell’ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.
  5. In attesa dell’emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 2.

Art. 6
Disposizioni finali

  1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro: Salvi