IL NORMATICO CINESE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 504/99

Il decreto del Presidente del Consiglio 504/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°305 del 30 dicembre 1999, stabilisce che le associazioni di volontariato, che svolgono attività a favore dei soggetti svantaggiati, possono organizzare manifestazioni per i soci e persone invitate potendo contare su una riduzione dei compensi per i diritti d'autore. La richiesta di riduzione va presentata direttamente all'ufficio della SIAE almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione ed è applicabile per un massimo di quattro manifestazioni per anno solare. Per ciascuna manifestazione, i partecipanti non possono essere più di cinquecento.

Articolo 1

Requisiti soggettivi

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 - bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n°633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°650, si applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n°266, iscritti da almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si applicano alle associazioni, fondazioni, comitati ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata, autenticata o registrata, prevedono espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività arrecanti benefici a persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale o familiare, in uno o più dei seguenti settori:
  2. Assistenza sociale e socio - sanitaria.
  3. Assistenza sanitaria.
  4. Beneficenza.
  5. Istruzione.
  6. Formazione.
  7. Tutela dei diritti civili.
  8. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4/12/97 n°460, gli stessi enti devono possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c, d, e, f, g, ed h, e di cui al comma 6, lettere a, b, c, e d, del medesimo articolo 10.
  9. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15 bis, per gli organismi costituiti su base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa manifestazione.
Articolo 2

Requisiti oggettivi

  1. Ai fini del presente regolamento:
  2. Ciascuno degli enti di cui al precedente articolo 1 può organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarietà, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato;
  3. L'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono essere, rigorosamente, con prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in modo da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;
  4. Si intende per sede della manifestazione quella indicata nell'atto costitutivo come sede legale del centro, dell'istituto o dell'associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione, rappresentazione o recitazione, è ammesso che le stesse avvengano in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18/6/31, n°773 ("l'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento) delle leggi di pubblica sicurezza;
  5. A ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni non possono presenziare complessivamente soci ed invitati in numero superiore a cinquecento.
Articolo 3

Prescrizioni procedurali

  1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che intendono avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15 bis, comma 1, primo capoverso, della legge n°633/41, devono presentare alla SIAE, con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:
  2. Il programma dettagliato della manifestazione;
  3. Copia o riproduzione (fac - simile) del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati;
  4. L'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del TULPS (cfr. art.2 punto 1.c);
  5. Una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione attestante che l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo esclusivamente gratuito da parte degli artisti, interpreti ed esecutori ed ai soli fini di solidarietà e che l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente regolamento, anche con riferimento a quanto prescritto all'articolo 1, co.3.
  6. La SIAE verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma e la presentazione della documentazione vale come assenso affinché la stessa SIAE possa effettuare gli opportuni controlli avendo, nel contempo, facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RIFERIMENTI DEL TESTO

ARTICOLO 15 - bis LEGGE 22/4/41 N°633

Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengono effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministero dell'Interno.

DECRETO LEGISLATIVO N°460 DEL 4 DICEMBRE 1997                                               é

SEZIONE II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ARTICOLO 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori

1) sociale e socio - sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1-giugno 1939, n. 1089,ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1998, n. 862 salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità 8ociale" o dell'acronimo Onlus".

2.   Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3.    Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando fra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4.    A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio - sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico storico di cui alla legge 1~ giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1983, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5.    Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6.    Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, ed i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7.     Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma I non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8.     Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9.     Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, sono considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10.    Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.                                                                                                            

"IL NORMASUNTO"

CHI PUO' CHIEDERE ED OTTENERE LA RIDUZIONE DEL COMPENSO DEL DIRITTO D'AUTORE?

La riduzione è prevista per gli organismi di volontariato (ex legge 11/8/91 n°261), iscritti da almeno due anni nei registri istituiti presso le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonché a tutte le associazioni, enti, fondazioni, comitati, anche senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi prevedano, espressamente ed in via esclusiva, lo svolgimento d'attività in favore di persone svantaggiate nei settori indicati dall'articolo 1 del 504/99.

QUALI REQUISITI BISOGNA AVERE PER CHIERE LA RIDUZIONE?                                       

COSA FARE CON LA SIAE?

E' necessario che la richiesta di autorizzazione sia presentata, alla SIAE, almeno trenta giorni prima della manifestazione. La stessa richiesta sarà integrata da:

QUALI SONO LE FACOLTA' DELLA SIAE?

A seguito della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente organizzatore, la SIAE può effettuare ogni opportuno controllo anche accedendo ai documenti amministrativi e contabili dello stesso ente organizzatore.

PER SAPERNE DI PIU':                                                                     é

IL NORMATICO CINESE

Servizio Internet Assistenza Esercenti

SPETTACOLO MUSICA E FISCO

ilnormaticocinese@tiscalinet.it