IL NORMATICO CINESE

Il credito d’imposta "cinema"

IL DM N°310 DEL 22/9/2000

Articolo 1 - Presupposti e modalità per l’erogazione del credito d’imposta

  1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell’imposta sugli spettacoli, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 26/2/99, n°60, un credito d’imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9/7/97, n°241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all’articolo 23 (registrazione delle fatture) o 24 (registrazione dei corrispettivi) del dpr 633/72.
  1. Il credito d’imposta compete alle seguenti categorie di soggetti (e nella misura a fianco indicata) e si commisura ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell’iva, risultanti dalle annotazioni nel registro degli stessi corrispettivi (cfr. citato art.24 dpr 633/72) :
  1. Esercenti sale cinematografiche in genere – 1% (vedi anche punto 3 per eventuale 2%);
  2. Esercenti sale cinematografiche d’essai e delle comunità religiose – 7% (mai cumulabile);
  3. Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell’Unione Europea – 3,5%;
  4. Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d’interesse culturale nazionale – 7%;
  5. Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di soli cortometraggi – 7%, se di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma – 0,5%;
  6. Esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi di produzione nazionale e/o dell’Unione Europea – 6,5%, di qualunque nazionalità – 1%;
  1. La percentuale di credito del 7% spettante agli esercenti sale cinematografiche d’essai e delle comunità religiose (cfr. comma 2 lettera "b"), non è cumulabile con altre percentuali di credito. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell’arco di ogni semestre solare dell’anno, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell’Unione Europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito d’imposta spettante sarà del 2%. Il credito può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
  1. Il beneficio predetto è subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro del già citato articolo 24 del dpr 633/72, all’effettiva esecuzione della proiezione cinematografica, all’emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26/1/83 n°18 o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori (volume d’affari fino a 50 milioni), al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.

Articolo 2 - Modalità di controllo

  1. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza ed il concessionario di cui all’articolo 17 del dpr 640/72, con personale aventi i requisiti previsti dall’articolo 74-quater, comma 6 del dpr 633/72, procedono, anche attraverso l’accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine di rilevare periodicamente dati relativi agli incassi ed al numero di titoli di accesso rilasciati.

Articolo 3 – Entrata in vigore

  1. Il presente decreto ha effetto dall’1 gennaio 2000 e, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il testo del provvedimento è apparso sulla "Gazzetta Ufficiale" n°254 del 30 ottobre 2000.

 

PER SAPERNE DI PIU’:

Il decreto legislativo 60/99 -

La circolare n°165 del 7/9/2000 – (punto 6.CREDITO DI IMPOSTA).

Il dpr 640/72 -

Il dpr 544/99 -

Il dpr 633/72 – articoli 23, 24 e 74-quater.

Il DM 13/7/2000 –

Il decreto legislativo 241/97 – articolo 17 ( versamento unitario e compensazione).

 

e-mail: Ilnormaticocinese@tiscalinet.it

 

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