IL NORMATICO CINESE

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Spettacolo, musica e fisco

Legge 22 aprile 1941, n. 633 .

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

(Con le modifiche apportate dalla Legge n°248 del 18/8/2000)

TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore:
Capo I - Opere protette - articoli 1 - 5
Capo II - Soggetti del diritto - articoli 6 - 11
Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore:
Sez. I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera - articoli 12 - 19
Sez. II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore
(Diritto morale dell'autore) - articoli 20 - 24
Sez. III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera - articoli 25 - 32
Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere:
Sez. I - Opere drammatico - musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche - articoli 33 - 37
Sez. II - Opere collettive, riviste e giornali - articoli 38 - 43
Sez. III - Opere cinematografiche - articoli 44 - 50
Sez. IV - Opere radiodiffuse - articoli 51 - 60
Sez. V - Opere registrate su apparecchi meccanici - articoli 61 - 64
Capo V - Utilizzazioni libere articoli 65 - 71

TITOLO II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore:
Capo I - Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi - articoli 72 - 78
Capo II - Diritti relativi alla emissione radiofonica - articolo 79
Capo III - Diritti degli autori, degli interpreti e degli artisti esecutori - articolo 85
Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali - articolo 86
Capo V - Diritti relativi alle fotografie - articoli 87 - 92
Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto:
Sez. I - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare - articoli 93 - 95
Sez. II - Diritti relativi al ritratto - articoli 96 - 98
Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria - articolo 99
Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale - articoli 100 - 102

TITOLO III - Disposizioni comuni:
Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere - articoli 103 - 106
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione:
Sezione I - Norme generali - articoli 107 - 114
Sezione II - Trasmissione a causa di morte - articoli 115 - 117
Sezione III - Contratto di edizione - articoli 118 - 135
Sez. IV - Contratto di rappresentazione e di esecuzione - articoli 136 - 141
Sez. V - Ritiro dell'opera dal commercio - articoli 142 - 143
Sez. VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative - articoli 144 - 155
Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie:
Sezione I - Difese e sanzioni civili:
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica - articoli 156 - 167
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale - articoli 168 - 170
Sez. II - Difese e sanzioni penali - articoli 171 - 174

TITOLO IV - Diritto demaniale - articoli 175 - 179

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto
di autore - articoli 180 - 184

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge - articoli 185 - 189

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore - articoli 190 - 195

TITOLO VIII - Disposizioni generali, transitorie e finali - articoli 196 - 206

TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I - Opere protette

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 .

2. In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua,
le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

Capo II - Soggetti del diritto

6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

7. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei
limiti del suo lavoro.

8. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o radio - diffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

9. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

10. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in
forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione,
la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

11. Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

12-bis. Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.

13. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

14. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

15. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di
ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

15-bis. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

16. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".

16-bis. 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione Europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica .

18. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d¹autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da
questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata .

19. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti .

Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale dell'autore)

20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione .
Tuttavia, nelle opere d'architettura, l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto, dalla competente autorità statale, un importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

21. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

23. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare sentita l'associazione sindacale competente .

24. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

25. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

26. Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

27-bis. La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma .

28. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata ä ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

30. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore. Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista
o il giornale, la durata dei diritti ä calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione, dovunque avvenuta, e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purché la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.

32. I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano settanta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura settanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta .

32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano settanta anni dall'anno di produzione.
32-ter. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.

Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I - Opere drammatico - musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

33. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

34. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

35. L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

36. Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

37. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

38. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

39. Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

40. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

41. Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

42. L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

43. L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

Sezione III - Opere cinematografiche

44. Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

45. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione.

Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi

da concludersi tra le categorie interessate.

46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20

luglio 1945, n. 440.

47. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

48. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

49. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

50. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

Sezione IV - Opere radiodiffuse

51. In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

52. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

53. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

54. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352 , e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

55. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

56. L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

57. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o

ripetute.

58. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la S.I.A.E. e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

59. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

60. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministeri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici

61. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro strumento meccanico sopraindicato, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

62. Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, sul disco o apparecchio, le indicazioni seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4) data della fabbricazione.

63. Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

64. La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca

di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'art. 5

della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

Sezione VI - Programmi per elaboratore

64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

64-quater. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore

creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio

agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma

Capo V - Utilizzazioni libere

65. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore.

68. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. (cfr. legge 248 del 18 agosto 2000).

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".

2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

"È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi

di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione. "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".

"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".

70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

71. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in

pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

TITOLO II

Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi.

72. 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non

si esaurisce nel territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.

73. Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

74. Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare la utilizzazione del disco e dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

75. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.

76. Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.

77. I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo, accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

78. È' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

È' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Capo I/bis - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

78-bis. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

Capo II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva.

79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione "radio - diffusione" ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.

80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto

mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

81. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'articolo 54.

82. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento.

83. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

84. 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

85. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

85-bis. 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.

Capo III/bis - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.

85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.

86. All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

Capo V - Diritti relativi alle fotografie.

87. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri , con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

(Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105).

Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto

Sezione I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari

93. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche

del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

94. Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione

personale o familiare.

95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

Sezione II - Diritti relativi al ritratto.

96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo93.

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.

99. All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

100. Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

101. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro

coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

102. È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

103. È istituito presso la Presidenze del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La S.I.A.E. cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

104. Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

105. Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico - musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 92.

106. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni

internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'articolo 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I - Norme generali

107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

108. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

109. La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

110. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

110-bis. 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.

111. I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

112. I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

113. L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero per la Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

114. Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Sezione II - Trasmissione a causa di morte.

115. Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

116. L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla S.I.A.E. con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

117. L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

Sezione III - Contratto di edizione

118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

119. Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

121. Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

122. Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".

Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

123. Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

124. Se più edizioni sono previste nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell'editore.

125. L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

126. L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

127. La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

128. Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

129. L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera di colui che ha provveduto all'aggiornamento.

130. Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

131. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

132. L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

133. Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sotto prezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sotto prezzo o ad uso di macero.

134. I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;

3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;

4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;

6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

135. Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

136. Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico - musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

137. L'autore è obbligato:

1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

138. Il concessionario è obbligato:

1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare vigilare la rappresentazione dall'autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

139. Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico - musicali.

140. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

141. Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

 

Sezione V - Ritiro dell'opera dal commercio.

142. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

143. L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati fissando, la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.

Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative

144. Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

145. Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

146. Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire 5000 per le pitture, a lire 10.000 per le sculture.

Esse sono a carico del proprietario venditore.

147. Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del 10 per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'articolo 8 della presente legge.

148. Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

149. Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.

150. I diritti previsti dagli articoli. 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

151. La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica, a termini dell'articolo 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000 del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.

152. Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'articolo 145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti lire 10.000
3% per aumenti di valore superiori a lire 10.000
4% per aumenti di valore superiori a lire 30.000
5% per aumenti di valore superiori a lire 50.000
6% per aumenti di valore superiori a lire 75.000
7% per aumenti di valore superiori a lire 100.000
8% per aumenti di valore superiori a lire 125.000
9% per aumenti di valore superiori a lire 150.000
10% per aumenti di valore superiori a lire 175.000

153. Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla S.I.A.E., nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

154. Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'articolo 146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente presiede alla vendita, alla S.I.A.E. che provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo impugnativa di falso.

155. I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie.

Sezione I - Difese e sanzioni civili

1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

156. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

157. Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

158. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

159. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

160. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.

In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

161. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. il primo comma è sostituito dal seguente:

"Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

162. I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del Pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del Pretore o del Giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal Pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'Autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio, per sommarie informazioni, la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante.

Il decreto è notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente alla esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti, nominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal codice di procedura civile (cfr. articoli 519 e 678 codice procedura civile).

1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".

163. Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'Autorità giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro

colui ai danni del quale si è proceduto.

1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento".

164. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 (cfr. articoli 635 e 642 del codice di procedura civile), secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.

"3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile".

165. L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

166. Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

167. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

168. Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nei paragrafi precedenti, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

169. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

170. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

Sezione II - Difese e sanzioni penali

171. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce "Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale", nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1992, n. 306):

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero (così sostituita dall'articolo 3, L. 5 maggio 1976, n. 404, riportata al n. C/VI e poi abrogata dall'articolo 3, L. 29 luglio 1981, n. 406, riportata alla voce Fonografia.);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale, nonché dall'articolo 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 codice penale l'entità della sanzione non può superare lire 10.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'articolo 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Gli importi sono stati così modificati dall'articolo 4, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall’articolo 171-ter".

4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".

1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma uno;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

172. Se i fatti previsti dall'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce "Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale", nonché dall'articolo 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'articolo 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'articolo 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere

inferiore a lire 4.000. Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685).

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176 ( Con riferimento alla violazione delle norme di cui agli articoli 175 e 176 sul diritto demaniale la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'articolo 39, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato elevato a lire 4.000.000 dall'art. 1, Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, riportato alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale, dall'articolo 114, primo e terzo comma, della citata

L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 8, primo comma, D.L. 30 novembre 1989, n. 332, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000).

È punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 (49/g) chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'articolo 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto

dell'articolo 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000).

173. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

174. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

"Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter. – 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di post - produzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".

 

TITOLO IV

Diritto demaniale

175. Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale (Con l'art. 5 della L. 6 febbraio 1942, n. 95, riportata al n. A/II, l'ammontare del diritto demaniale è stato determinato nella misura del cinque per cento) è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 (Vedi l'art. 14 del regolamento, riportato al n. A/III).

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla S.I.A.E., secondo le norme del regolamento (Vedi l'art. 50 del Regolamento, riportato al n. A/III, e l'art. 46 dello Statuto della S.I.A.E.), sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni (Vedi l'art. 172.- Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.).

176.Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è

determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale. (Vedi l'art. 172. - Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.).

177.Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà. (Vedi l'art. 172.- Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere..

178. Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento (Vedi l'art. 172.- Abrogato dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.).

179. La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate. (Ora, del Presidente del Consiglio dei ministri).

TITOLO V

Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

180. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via

esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano il diritto di autore (ora S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma riscossi dall'E.I.D.A. (ora S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (La Confederazione è stata soppressa con il Decreto Legislativo Luogotenentizio 23 novembre 1944, n. 369), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

180-bis. 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581).

181. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni la S.I.A.E. può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.

3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.

8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno".

5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni".

182. La S.I.A.E. è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello per la Grazia e Giustizia, per le finanze e per la Pubblica Istruzione.

"Art. 182-bis. – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".

2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;".

183. L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane (cfr. art.172), è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento.

184. Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'ente per gli scambi teatrali che trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182.

(Con D.P.R. 5 luglio 1968 l'Ente italiano per gli scambi teatrali è stato incorporato nell'Ente teatrale italiano (E.T.I.), ai sensi dell'art. 1, L. 4 dicembre 1956, n. 1404).

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

185. Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

186. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. ( L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188 e 189 comma secondo, della L. 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa.

Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma 189 primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali.).

187. In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

188. L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 (Vedi l'art. 14 del regolamento, riportato al n. A/III.).

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.

Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altre particolari formalità o condizioni.

189. Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

190. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

191. Il comitato è composto:

a) di un presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa (71);

c) di un rappresentante del p.n.f. (Il P.N.F. è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.2);

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di Grazia e Giustizia,

delle Finanze, delle corporazioni (Ora, Ministero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377), e di due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della Pubblica Istruzione e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della S.I.A.E.;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro della Pubblica Istruzione.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e sono in carica un quadriennio.

192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro della Pubblica Istruzione ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro stesso.

193. Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

194. La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

195. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

196. È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

197. I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.

198. Nel bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori

e scrittori e dei musicisti.

199. La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.

199-bis. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

200. Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

201. Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

202. Agli effetti dell'articolo 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

203. Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili.

204. A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).

(Con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.D.A. ha riassunto l'antica denominazione di Società italiana degli autori ed editori -S.I.A.E-).

205. Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la L. 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

206. Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'articolo 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'articolo 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale, nonché dall'articolo 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'articolo 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'articolo 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.).

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa (Il regolamento è stato approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 n. 286). Legge e regolamento sono, pertanto, entrati in vigore il 18 dicembre 1942.).

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto (Lo Statuto, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842) dell'Ente italiano per il diritto di autore ( Con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.D.A. ha riassunto l'antica denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori -S.I.A.E.-).

 

 

Legge 18 agosto 2000, n. 248

"Nuove norme di tutela del diritto d'autore"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".

Articolo 2.

1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".

2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

"È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall’articolo 171-ter".

4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".

5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni".

Articolo 3.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".

2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".

Articolo 4.

1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

 

Articolo 5.

1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".

Articolo 6.

1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento".

Articolo 7.

1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile".

Articolo 8.

1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter. – 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di post - produzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".

 

Articolo 9.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione "Ente italiano per il diritto d’autore" ovunque ricorra è sostituita dall’espressione: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

Articolo 10.

1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.

3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.

8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno".

Articolo 11.

1. Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 182-bis. – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".

2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;".

Articolo 12.

1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 13.

1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

Articolo 14.

1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma uno;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Articolo 15.

1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".

Articolo 16.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Articolo 17.

1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

"Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-septies. – 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo 171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1".

Articolo 18.

1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

Articolo 19.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l’attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l’antipirateria. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

"I PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE"

La legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000.

Il provvedimento presenta due aspetti principali:

l'individuazione di nuove forme di utilizzazione di opere tutelate del diritto d'autore, per esempio la diffusione via satellite, pay tv, fotocopiatura di libri etc.

nuove misure di contrasto contro la pirateria e la contraffazione.

Di queste ultime si evidenziano i punti principali:

Processi: speditezza ed efficacia nei sequestri e confische. Introduzione del pentitismo in questo settore: chi denuncia o fornisce informazioni avrà sconti di pena da un terzo alla metà.

Sanzioni penali: maggiore gradualità e complessivo inasprimento delle pene. Le pene, cioè, saranno commisurate ed adeguate al tipo di illecito con un generale inasprimento. La reclusione andrà da 6 mesi a 3 anni, le multe da 5 a 30 milioni. Nei casi di imprenditorialità criminale la reclusione è da un anno a 4 anni. Ulteriori inasprimenti sono previsti nel caso di ripetizione del reato.

Sanzioni amministrative: trattandosi anche di un reato economico è prevista una serie numerosa e nutrita di sanzioni amministrative che colpiscono direttamente l'interesse economico dei colpevoli. Può essere sospesa o revocata la licenza commerciale o l'abilitazione professionale, sono, inoltre, previste sanzioni pari al doppio del prezzo di mercato del materiale contraffatto.

Viene introdotta una sanzione pecuniaria anche a carico dell'acquirente del prodotto pirata: 300 mila lire di multa, confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale.

Una parte dell'importo ricavato da tutte le sanzioni pecuniarie è destinata a campagne informative per i cittadini ed al potenziamento della lotta antipirateria. Un'altra parte sarà invece riversata all'ENAP ( Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici).

 

IL COMITATO PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Con la legge 248/2000 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per la tutela della Proprietà Intellettuale.

E' presieduto dal Sottosegretario con delega all'Editoria ed è composto da quattro esperti nominati dal Presidente del Consiglio. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile solo per una volta. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e di impulso per il contrasto alle attività illecite e lesive della proprietà intellettuale.

IL RUOLO DELLA SIAE

Il ruolo della SIAE nella lotta alla pirateria, in tutte le sue forme, viene confermato ed ampliato.

Alla SIAE viene affidata la vigilanza diretta sull'attività di riproduzione e duplicazione, vendita e messa in commercio di qualsiasi supporto, sulla diffusione radiotelevisiva delle opere tutelate, sulla proiezione in sale cinematografiche, sui centri di riproduzione delle fotocopie.

La SIAE si coordina, nell'ambito delle rispettive competenze - quindi nel caso di diffusione radiotelevisiva - con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il bollino - Diventa segno distintivo dell'opera dell'ingegno e viene disciplinato in tutti i suoi aspetti. In particolare vengono specificati i supporti sui quali deve essere apposto: supporti fonografici ( CD, musicassette, DVD), videografici (videocassette), supporti contenenti programmi per elaboratore ( software e banche dati). Vengono precisate le modalità per il rilascio, i tempi, le caratteristiche e la collocazione sui supporti; sono precisate le caratteristiche identificative dell'opera: titolo, nome dell'autore, tipo di commercializzazione.

Le fotocopie - La Legge adegua in maniera chiara la normativa italiana ai principali paesi europei per ciò che riguarda la tutela delle opere fotocopiate. Sono i centri copia a dover corrispondere un compenso agli autori e agli editori per le opere fotocopiate, secondo modalità e quantificazioni che saranno definite in base ad accordi con tutte le associazioni delle categorie interessate.

La SIAE è incaricata di riscuotere tali diritti e ripartirli agli autori ed editori.

Per le biblioteche pubbliche è previsto un particolare regime di semplificazione.

 

 

 

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http://web.tiscalinet.it/ilnormaticocinese

 

IL NORMATICO CINESE

Servizio Internet Assistenze Esercenti

Spettacolo musica e fisco

 

 

PROGETTO DI LEGGE - N° 7307

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1.

(Principi generali).


        1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.
        2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.
        3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2.

(Interventi pubblici).


        1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

                a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;
                b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;
                c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica anche agevolando e promuovendo nuovi talenti e nuove produzioni;
                d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;
                e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV;
                f) sostengono gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale ed al canto.

        2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

                a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;
                b) incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione ed adeguati spazi dedicati alla musica nell'ambito della programmazione delle reti radiotelevisive nazionali con particolare riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali, anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali;
                c) promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari, di cui al Capo VI.

        3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove le attività di produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:

                a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;
                b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale italiana e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;
                c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;
                d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;
                e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;
                f) svolgimento di compiti di formazione di artisti, operatori e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;
                g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicali;
                h) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

        4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.

Articolo 3.

(Compiti dello Stato).


        1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

                a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività musicali;
                b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
                c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;
                d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti;
                e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;
                f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video, di cui all'articolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea; a tal fine, la produzione di video musicali potrà usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico;
                g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale;
                h) promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, per ogni genere di espressione musicale.

Articolo 4.

(Compiti delle regioni).


        1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera f) del presente comma:


                a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;
                b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
                c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;
                d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;
                e) promuovono le tradizioni musicali locali;
                f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale;
                g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;
                h) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali;
                i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica, per la ricerca, l'elaborazione e la produzione musicale;
                l) favoriscono la conservazione e lo sviluppo dei complessi bandistici e corali amatoriali.

        2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).

Articolo 5.

(Compiti dei comuni e delle province).


        1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera b) del presente comma:

                a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
                b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;
                c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporalmente definita di soggetti musicali in spazi ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
                d) partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribuzione della produzione musicale sul territorio;
                e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la produzione musicale.

Articolo 6.

(Programmazione nazionale degli interventi pubblici).


        1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
        2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche, corali e cameristiche, nonché di teatro artistico musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n.163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto - legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.203, e successive modificazioni.
        3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23.
        4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 23, dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli interventi.

Capo II

CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA

 

Articolo 7.

(Costituzione della società).


        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata "Centro nazionale per la musica", che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.
        2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.
        3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.

Articolo 8.

(Capitale sociale).


        1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la musica il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.
        2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.
        3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.
        4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

Articolo 9.

(Oggetto sociale).


        1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

                a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23;
                b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;
                c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in conformità al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;
                d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché dei piani regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
                e) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero con associazioni private a carattere nazionale che operano nei settori musicali senza fini di lucro;
                f) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite le federazioni e le associazioni corali e bandistiche e gli organismi costituiti dai soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali, che siano stati promossi o riconosciuti dalle regioni;
                g) il sostegno all'attività dei soggetti di cui al Capo IV.


        2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, e del comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 25 della presente legge. La composizione della commissione consultiva per la musica è ridefinita con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
        3. All'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

Articolo 10.

(Organi della società).


        1. Sono organi della società:

                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il collegio sindacale;
                d) l'assemblea.

        2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Articolo 11.

(Presidente).


        1. Il presidente:

                a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
                b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
                c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;
                d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

        2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.
        3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera b).

Articolo 12.

(Consiglio di amministrazione).


        1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.
        2. Il consiglio di amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
        3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

                a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
                b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

        4. E' membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
        5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.
        6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Articolo 13.

(Assemblea e collegio sindacale).


        1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista.
        2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge.

Articolo 14.

(Direttore generale).


        1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico - professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.
        2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.
        3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.
        4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.
        5. La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

Articolo 15.

(Proventi).


        1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. A decorrere dall'anno 2003, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163.
        3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
        4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.
        5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 milioni per l'anno 2000 e a lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 16.

(Risorse finanziarie destinate all'attività musicale).


        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n.163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e cameristica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi alla musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.
        2. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e successive modificazioni.

Articolo 17.

(Personale).


        1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.
        2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
        3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.

Articolo 18.

(Gestione commissariale ed insolvenza).


        1. Nei casi di gravi e documentate irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
        2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.
        3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Capo III

PROMOZIONE DELLA MUSICA ITALIANA CONTEMPORANEA

Articolo 19.

(Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea).


        1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi musicali sviluppati dallo Stato.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di segnalazione al pubblico dei brani musicali che nel corso delle trasmissioni radiotelevisive sono oggetto di promozione pubblicitaria.

Articolo 20.

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea).


        1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea nonché per la formazione e la didattica, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.
        2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n.1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.

Articolo 21.

(Promozione della musica lirica, sinfonica, corale e cameristica contemporanea).


        1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definite le modalità per lo svolgimento di un concorso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche, corali e cameristiche, con determinazione della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.
        2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si provvede al bando di un concorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica, corale, cameristica e di teatro artistico musicale in genere, ai quali assegnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.492, il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
        4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.

 

Articolo 22.

(Istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile).


        1. Per favorire l'educazione e la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare, il Centro nazionale per la musica, sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche e con i vari soggetti, anche privati, che operino nel settore musicale, può promuovere e coordinare l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile, costituito da piccoli complessi organizzati di bambini e ragazzi, che svolgano attività di interpretazione musicale con carattere di continuità, per lo studio e l'esecuzione della musica in tutti i suoi generi e in tutte le sue varie forme espressive, dalla musica classica al jazz, alla musica popolare.

Articolo 23.

(Promozione della musica popolare contemporanea).


        1. E' istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

                a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili e di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;
                b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione e degli studi musicali;
                c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;
                d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;
                e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti.

        3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.

Articolo 24.

(Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea).


        1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 si provvede con la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.
        2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.
        3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale diritto è corrisposto alla SIAE con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.
        4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, nonché del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n.1369, e successive modificazioni.

Articolo 25.

(Comitato per la musica popolare contemporanea).


        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale.
        2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 23.

Capo IV

SOGGETTI DELLA ATTIVITA' MUSICALE

 

Articolo 26.

(Fondazioni lirico - sinfoniche).


        1. Le fondazioni lirico - sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

Articolo 27.

(Teatri storici).


        1. La qualifica di "teatro storico" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
        2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.
        3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;
                b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali, nonché l'assenza di fini di lucro;
                c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
                d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione.

        4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di teatro storico.
        5. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica di "teatro di tradizione" ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800.

 

Articolo 28.

(Attività dei teatri storici).


        1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).
        2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.
        3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.

Articolo 29.

(Festival nazionali ed internazionali).


        1. La qualifica di "festival nazionale o internazionale", relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore o carattere di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;
                b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;
                c) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
                d) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;
                e) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonché suo radicamento territoriale.

        3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente legge.
        4. Per le attività dei festival nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

Articolo 30.

(Istituzioni concertistico - orchestrali).


        1. La qualifica di "istituzione concertistico - orchestrale" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
        2. Sono definiti istituzioni concertistico - orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la sede.
        3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fine di lucro con almeno tre anni di attività;
                b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;
                c) presenza di un direttore artistico;
                d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione;
                e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

        4. L'attività delle istituzioni concertistico - orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).
        5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico - orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 4.
        6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico - orchestrali, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800, sono autorizzate a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di istituzione concertistico orchestrale.
        8. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico - orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800.

Articolo 31.

(Associazioni musicali).


        1. La qualifica di "associazione musicale" è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

                a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre anni di attività;
                b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;
                c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
                d) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;
                e) tradizione culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione, nonché attività di ricerca e didattica.

        3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 25 della presente legge.
        4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera d). A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.
        5. In favore delle associazioni musicali con personalità giuridica di diritto privato che ottengono la qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 30, comma 6.

Capo V.

FORMAZIONE

 

Articolo 32.

(Istituzioni di alta formazione musicale).


        1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fatte salve le specifiche competenze dei conservatori di musica.
        2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:

               a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme, corali ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;
              b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti e coristi;
              c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;
             d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o carattere di associazione senza fini di lucro;
             e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per almeno tre anni.

        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, verificato il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.
        4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un comitato consultivo da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi per la definizione di quanto previsto dall'articolo 21.
        5. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163. Il Ministro promuove inoltre forme di collaborazione tra le medesime istituzioni ed i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV, ai fini della integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.

Articolo 33.

(Compiti di formazione delle fondazioni lirico - sinfoniche).


        1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico - sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.
        2. Le fondazioni lirico - sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
        3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

Capo VI

SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

 

Articolo 34.

(Definizione di residenza multidisciplinare).


        1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali e tutte le strutture polivalenti ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, corale, musicale e di danza.
        2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.
        3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera d).

Articolo 35.

(Sistema delle residenze multidisciplinari).


        1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:

                a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;
                b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio dell'offerta;
                c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 34, comma 2;
                d) della intervenuta ammissione al contributo previsto dall'articolo 4 del decreto - legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e successive modificazioni.

        2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari i teatri o altre strutture:

                a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata;
                b) che ottemperino ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;
                c) che non abbiano un proprio organico artistico;
                d) che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre e con altri soggetti in grado di assicurare la produzione o distribuzione di attività musicali con carattere di continuità.

        3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.
        4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze multidisciplinari, oltre che ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonché per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di intesa volti a coordinare le rispettive attività.

Articolo 36.

(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari).


        1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 35 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri ammessi al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso.
        2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

                a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;
                b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;
                c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

        3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.819.

Capo VII

NORME FINALI

Articolo 37.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo).


        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

                a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;
                b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;
                c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;
                d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;
                e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro;
                f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;
                g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;
                h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;
                i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.

Articolo 38.

(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n.800, ad eccezione dell'articolo 40, nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n.800 del 1967.

 

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