IL NORMATICO CINESE

Uno sguardo alla normativa

ATTIVITA' SOGGETTE AD IMPOSTA SUI TRATTENIMENTI ED IVA

ATTIVITA' SOGGETTE SOLO AD IVA CON ALIQUOTA DEL 20%

ATTIVITA' SOGGETTE SOLO AD IVA CON ALIQUOTA DEL 10%

I CONTRIBUENTI MINORI

Coloro che operano del settore spettacolistico e che nell’anno solare precedente hanno ottenuto un volume d’affari non superiore ai cinquanta milioni, possono individuare l’imponibile nella misura del 50% dell’ammontare complessivo degli introiti riscossi (l’iva assolta sugli acquisti è, però, totalmente indetraibile). Inoltre, così come disposto dall’articolo 8 del dpr 544/99, usufruiscono delle seguenti semplificazioni contabili:

In sede di presentazione dell’inizio di attività, presumendo di realizzare un volume d’affari inferiore a cinquanta milioni di lire e volendo usufruire del regime semplificato, va fatta comunicazione all’ufficio. Se nel corso dell’anno si supera il limite di cinquanta milioni, si usufruisce del regime agevolato fino alla data del 31 dicembre transitando , quindi, nel regime ordinario a partire dall’anno solare successivo.

Il regime semplificato non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche, a quelle senza scopo di lucro, alle pro loco in quanto alle stesse è già in essere la disciplina prevista dalla legge 398/91.

ATTRAZIONI VIAGGIANTI

Anche gli esercenti spettacoli viaggianti possono determinare l’imponibile iva nella misura del 50% dell’ammontare complessivo degli introiti con, conseguente, indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.

OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

LA BASE IMPONIBILE E LE DETRAZIONI FORFETTARIE

La base imponibile dell’iva è la stessa dell’imposta sugli intrattenimenti ed è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi quali: il pagamento dell’ingresso, l’occupazione del posto, il pagamento del titolo di accesso per assistere o partecipare all’intrattenimento, l’aumento del prezzo apportato alle consumazioni o servizi offerti, gli introiti derivanti dalle prestazioni accessorie obbligatoriamente imposte al pubblico (es. la prevendita), l’ammontare degli abbonamenti, i proventi da sponsorizzazione e pubblicità, la cessione dei diritti radiotelevisivi ed ogni altro provento connesso all’allestimento ed all’organizzazione degli intrattenimenti ed altre attività.

La detrazione (cfr. articolo 19 dpr 633/72), per quanto attiene all’iva dovuta, è forfettizzata nella seguente misura:

  1. 50%, dell’imposta relativa alla base imponibile, per i trattenimenti musicali non dal vivo e per tutti gli apparecchi da divertimento.
  2. 10% (un decimo), dell’imposta relativa alla base imponibile delle sponsorizzazioni.
  3. 33% (un terzo), dell’imposta relativa alla base imponibile della cessione dei diritti di ripresa e diffusione radiotelevisivi.

Il regime forfettario esclude la detrazione d’imposta sugli acquisti di beni o servizi connessi all’attività di intrattenimento, salvo il caso in cui non sia stata manifestata la volontà per l’opzione del regime ordinario vincolante per almeno un quinquennio e, comunque, fino a revoca (cfr. dpr 442/97).

 

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