Terrazzo
comune e diritto di installare un’antenna
Cari amici de Il
Salvagente, abito in un condominio composto da sei unità
abitative. Uno dei sei condomini è proprietario esclusivo
del lastrico solare, che copre tutto l’edificio, e non permette
a nessuno di installarvi alcun tipo di antenna. Così, nessuno
di noi può vedere in modo decente i programmi televisivi.
La legge protegge questo “tiranno”?
Antonio De Liso, Sacile (Pordenone)
La legge non difende
un simile comportamento. Anzi, tutela il diritto primario alla libera
manifestazione del proprio pensiero e alla ricezione del pensiero
altrui riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione, non incontrando,
nei rapporti tra privati, altro limite che quello di non ostacolare
il pari diritto altrui oppure di pregiudicare l’altrui diritto
di proprietà. Anche per questo per l’installazione
su un edificio delle antenne radiotelevisive, centralizzate e autonome,
si applicano leggi particolari.
Due disposizioni, la legge 534 del 5 maggio 1940 e il decreto del
presidente della Repubblica 156 del 29 marzo 1973, articoli 232
e 397, autorizzano ogni utente, condomino o inquilino, a installare
sul terrazzo comune un’antenna televisiva autonoma. In particolare,
l’art. 1 della legge 534 consente di installare l’antenna
personale o centralizzata addirittura sulla proprietà di
un singolo. E questo accade se, per esempio, la terrazza è
a livello e appartiene a un condomino.
Ci sono, però, delle limitazioni. Gli articoli 2 e 3 della
stessa norma dicono che l’antenna non deve impedire il libero
uso della proprietà. E deve essere rimossa, ricollocata ed
eventualmente spostata a spese dell’interessato se, con il
congruo anticipo, il proprietario lo avvisa della necessità
di eseguire lavori o innovazioni.
Nel caso di terrazza o tetto condominiale vale la regola generale,
fissata dall’articolo 1102 del codice civile, che ciascun
condomino può servirsi della cosa comune, che in questo caso
è il tetto, ammesso che non ne alteri la destinazione e che
non impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto. Se,
quindi, su un edificio è già installata un’antenna
televisiva centralizzata, l’assemblea dei condomini può
vietare l’installazione di un’antenna autonoma solo
se questa pregiudica l’uso del terrazzo e di qualunque altra
parte comune da parte degli altri condomini o reca rilevante pregiudizio.
Il diritto all’antenna autonoma, dunque, non può essere
precluso neppure se c’è una delibera assembleare che
dispone l’installazione di un’antenna comune centralizzata.
A maggior ragione, una delibera che vieti l’installazione
deve essere considerata nulla. Due diverse sentenze della Cassazione
(n. 5399 dell’85 e n. 7825 del ‘90) hanno stabilito
che l’interessato può rivolgersi all’autorità
giudiziaria per fare valere il proprio diritto.
Mettere in opera un’antenna televisiva richiede una serie
di attività. A volte è necessario attraversare o accedere
temporaneamente alla proprietà altrui. Poterlo fare è
un diritto riconosciuto pienamente a chiunque abiti nello stabile,
a qualunque titolo, e per il quale si può anche fare valere
l’art. 700 del codice di procedura civile, che prevede il
ricorso al giudice per attuare provvedimenti d’urgenza. In
pratica, si tutela il diritto di passare attraverso l’appartamento
di un altro condomino per installare l’antenna. Sempre, però,
che non ne risulti menomata, in modo apprezzabile, la proprietà
di quest’ultimo. Quel che vale per l’antenna vale anche
per i cavi che la servono.
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Vecchi quesiti
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