Torna alla Home page
scrivici !!!
scegli dove andare! la nostra storia la redazione il numero in edicola i libri come abbonarsi


Terrazzo comune e diritto di installare un’antenna

Cari amici de Il Salvagente, abito in un condominio composto da sei unità abitative. Uno dei sei condomini è proprietario esclusivo del lastrico solare, che copre tutto l’edificio, e non permette a nessuno di installarvi alcun tipo di antenna. Così, nessuno di noi può vedere in modo decente i programmi televisivi. La legge protegge questo “tiranno”?

Antonio De Liso, Sacile (Pordenone)

La legge non difende un simile comportamento. Anzi, tutela il diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla ricezione del pensiero altrui riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione, non incontrando, nei rapporti tra privati, altro limite che quello di non ostacolare il pari diritto altrui oppure di pregiudicare l’altrui diritto di proprietà. Anche per questo per l’installazione su un edificio delle antenne radiotelevisive, centralizzate e autonome, si applicano leggi particolari.
Due disposizioni, la legge 534 del 5 maggio 1940 e il decreto del presidente della Repubblica 156 del 29 marzo 1973, articoli 232 e 397, autorizzano ogni utente, condomino o inquilino, a installare sul terrazzo comune un’antenna televisiva autonoma. In particolare, l’art. 1 della legge 534 consente di installare l’antenna personale o centralizzata addirittura sulla proprietà di un singolo. E questo accade se, per esempio, la terrazza è a livello e appartiene a un condomino.
Ci sono, però, delle limitazioni. Gli articoli 2 e 3 della stessa norma dicono che l’antenna non deve impedire il libero uso della proprietà. E deve essere rimossa, ricollocata ed eventualmente spostata a spese dell’interessato se, con il congruo anticipo, il proprietario lo avvisa della necessità di eseguire lavori o innovazioni.
Nel caso di terrazza o tetto condominiale vale la regola generale, fissata dall’articolo 1102 del codice civile, che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, che in questo caso è il tetto, ammesso che non ne alteri la destinazione e che non impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto. Se, quindi, su un edificio è già installata un’antenna televisiva centralizzata, l’assemblea dei condomini può vietare l’installazione di un’antenna autonoma solo se questa pregiudica l’uso del terrazzo e di qualunque altra parte comune da parte degli altri condomini o reca rilevante pregiudizio.
Il diritto all’antenna autonoma, dunque, non può essere precluso neppure se c’è una delibera assembleare che dispone l’installazione di un’antenna comune centralizzata. A maggior ragione, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla. Due diverse sentenze della Cassazione (n. 5399 dell’85 e n. 7825 del ‘90) hanno stabilito che l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria per fare valere il proprio diritto.
Mettere in opera un’antenna televisiva richiede una serie di attività. A volte è necessario attraversare o accedere temporaneamente alla proprietà altrui. Poterlo fare è un diritto riconosciuto pienamente a chiunque abiti nello stabile, a qualunque titolo, e per il quale si può anche fare valere l’art. 700 del codice di procedura civile, che prevede il ricorso al giudice per attuare provvedimenti d’urgenza. In pratica, si tutela il diritto di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino per installare l’antenna. Sempre, però, che non ne risulti menomata, in modo apprezzabile, la proprietà di quest’ultimo. Quel che vale per l’antenna vale anche per i cavi che la servono.

.



Vecchi quesiti



scriveteci a salvagente@tin.it